CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell' l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame -in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022, ha sostituito, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per il delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per il delitto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen. descritti ai capi 131) e 133). Il Tribunale del riesame ha ripercorso, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti e alleati, al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria). Con riguardo al capo 131), gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, e l'analisi delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - soggetti, tutti, impegnati in quel contesto criminale e perciò a conoscenza dei relativi assetti di potere - compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano, secondo il Tribunale, di ritenere accertata l'esistenza di una organizzazione avente come programma quello di acquisire formalmente le concessioni necessarie a gestire sale da gioco e agenzie di scommesse, nonché la distribuzione capillare, sia presso sale, direttamente o indirettamente riconducibili al gruppo Reda, sia presso altri esercenti abilitati a installare e installarle presso le loro attività commerciali, di macchine da gioco, nelle quali venivano installati software o schede artificiosamente manipolate o contraffatte al precipuo scopo di consentire, attraverso un sistema di controllo da remoto di alterarne il funzionamento, favorendo o danneggiando, a seconda dei casi, i giocatori e sottraendo una sensibile quota degli incassi realizzati tramite la singola slot machine al monitoraggio del provider nazionale e, per l'effetto, alla relativa tassazione. Il reato è considerato aggravato ex art. 416-bis 1. cod. pen., poiché il ricorrente forniva un concreto contributo alla cosca [OSCURATO:PERSONA], in cambio del monopolio sul territorio di riferimento, come affermato dai collaboratori di giustizia. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Collegio della cautela ha ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, stante l'evidente continuità dei rapporti con gli ambienti criminali e la conseguente persistenza degli interessi scambievoli. 2. Avverso l'ordinanza, Reda ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Dalla motivazione offerta, si desume che nessun distinguo è stato operato tra le fonti acquisite nel 2012/2014 e quelle acquisite nel 2017/2019. In realtà, le condotte di cui ai capi 131) e 133) si sarebbero consumate da gennaio 2017 in poi, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti rispettivamente, nel 2012, 2013 e 2014, riferivano fatti a cavallo degli anni 2010/2013 e, risentiti nel 2018, ritornavano su argomenti già trattati, senza fare alcun riferimento a fatti diversi e ulteriori, capaci di offrire gravità indiziaria per accadimenti riguardanti il periodo interessato dalle indagini. Quanto agli altri dichiaranti, Zaffofonte e Gioia erano sentiti nel 2019, Impieri nel 2018. Il materiale investigativo deve essere, quindi, depurato dalle dichiarazioni dei primi collaboratori e occorre verificare se le dichiarazioni dei collaboratori assunte nel 2018/2019, da sole, siano sufficienti a sorreggere la ritenuta gravità indiziaria. Le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono neutre, nel senso che da esse emerge unicamente che Reda gestiva attività imprenditoriale da presumersi lecita, posto che la gestione di slot machines è attività consentita. Emerge, altresì, un quadro che depone per la sottomissione dello stesso alla 'ndrangheta, posto che risulta che il ricorrente pagava ad essa tangenti, e che non si trattava di dazioni volontarie di denaro o altre utilità bensì di vere e proprie richieste estorsive. [OSCURATO:PERSONA], Impieri e Gioia descrivono un contegno del ricorrente che è ben lungi dall integrare una condotta agevolativa o da extraneus alla consorteria principale. Né si può tacere del fatto che nessuna collocazione temporale è offerta, anzi, un episodio viene ricondotto all'anno 2013. Emerge, altresì, che Reda e Drago, soggetto che avrebbe tenuto i legami tra il primo e i vertici dell'associazione mafiosa, abbiano presto diviso le loro strade nel condurre le attività di gestione delle slot machines. Nessun rapporto è documentato tra Reda e Drago e tra Reda e i vertici dell'associazione. I giudici del riesame evidenziano la circostanza secondo la quale Reda si sarebbe incontrato con [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; ricostruzione, questa, arbitraria, operata nella richiesta di misura cautelare, e che, di fatto, è smentita dallo stesso collaboratore Gioia, che non ne riconosce la persona nelle effigi mostrate nel corso di una ricognizione fotografica. Più precisamente, Gioia affermava di avere visto personalmente, in una specifica occasione, un membro della famiglia Reda in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; il collaboratore, però, in sede di individuazione fotografica, riconosceva [OSCURATO:PERSONA], precisando che non si trattava della persona di cui all'episodio descritto. Nella richiesta di misura cautelare si afferma allora che tale circostanza farebbe ipotizzare che la persona a cui si riferisce Gioia sia, in realtà, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto che le fonti dichiarative siano riscontrate nelle captazioni telefoniche, il contenuto delle quali si risolve, però, in una serie di contatti di lavoro e da nessuna di esse può desumersi con certezza che si stia parlando di attività illecita. Reda agiva in un settore particolare avendo, comunque, conseguito le autorizzazioni necessarie. Manca un quid pluris, che lasci ipotizzare che ogni volta che si parla di schede, sostituzioni, etc., si starebbe perpetrando una condotta truffaldina. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa e in relazione alla circostanza aggravante della agevolazione mafiosa. Valutate come affidabili le dichiarazioni dei collaboratori circa il fatto che Reda contribuiva alla associazione versando parte dei proventi derivanti dal gioco alle macchinette, secondo il Collegio della Cautela, ciò integra la gravità indiziaria in ordine sia al delitto contestato al capo 133), sia alla sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui al capo 131). Se anche fosse ritenuta provata la dazione del denaro nella cosiddetta "bacinella" da parte di Reda, dovrebbe ritenersi che tale condotta è stata imposta al ricorrente. Difetta quindi l'elemento psicologico dei reati in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] parla, del resto, di un contributo assolutamente coatto. Viene, infine, omessa la valutazione di argomentazioni difensive dirimenti in relazione alla insussistenza del reato di cui all'art. 110, 416-bis cod. pen.: il Collegio della cautela non si è confrontato con la censura difensiva secondo, la quale agli atti non vi sarebbe alcun elemento indiziario che possa accomunare Reda ai presunti associati, membri delle consorterie mafiose indicate nel capo di imputazione 1). E, infatti, i contatti valorizzati dal Giudice delle indagini preliminari con Fennia e Piccolo risultano irrilevanti poiché nessuno dei soggetti indicati è indagato nell'ambito della presente indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze riguardanti la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel 2013, sono manifestamente infondate. Risulta, infatti, che i predetti sono stati risentiti nel corso della presente indagine e, oltre a confermare quanto riferito anni prima, hanno attualizzato le loro dichiarazioni.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2020 ha dichiarato, parlando al presente, che "a Cosenza il clan Lanzino controlla il settore dei videogiochi; in particolare a Rende il controllo è esercitato direttamente dai Lanzino, a Cosenza da Drago e Reda. I videogiochi sono illegali perché non sono collegati al pro vider nazionale e hanno un sistema per abbattere le probabilità di vittoria". Analoghe dichiarazioni sono state rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenuto la natura illegale dei videogiochi installati da Reda. 3.11 Tribunale del riesame, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha, poi, attribuito particolare valore indiziario: - alla intercettazione del 6 luglio 2017, nel corso della quale il titolare di un locale si rivolgeva a Reda perché, quel giorno, la polizia si era recata nel suo locale, che, per fortuna, era chiuso. Sapendo che sarebbe ritornata il giorno successivo, chiedeva all'indagato di mandare qualcuno "che mi toglie tutto, adesso... proprio ora urgentemente ... se me li trovano mi fanno male"; - alla intercettazione del 17 aprile 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano liberamente delle schede contraffatte che dovevano essere installate e Reda era molto alterato perché alcune si erano danneggiate; - alla intercettazione del 13 dicembre 2017, nel corso della quale l'indagato dava indicazioni a [OSCURATO:PERSONA], titolare presumibilmente di una sala giochi, su dove posizionare le schede s/ot (ovviamente alterate), al fine di ottimizzare gli incassi, e chiedeva la restituzione di una scheda per modificarla; - alla intercettazione del 25 marzo 2019, nel corso della quale il ricorrente prendeva appuntamento con un fornitore di schede dicendo testualmente "non ti dimenticare di me, fammi fare un po di sviluppo delle schede". [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, inoltre, esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento rinviando: - alla lettura delle conversazioni dei Reda riassunte nella scheda della Procura circa la contraffazione delle schede e i rapporti con la criminalità organizzata reggina; - alla nota trasmessa dalla Guardia di Finanza di Crotone, nella quale si fa riferimento al fatto che Reda abbia ricevuto in prestito da [OSCURATO:PERSONA] 500.000,00 euro e che, grazie ai rapporti con il predetto, avrebbe installato delle apparecchiature nelle zone di Crotone. Sono state, infine, correttamente valorizzate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito una descrizione dettagliata in merito al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo del quale era al vertice nel settore del gaming: emergono, in particolare, la protezione fornita dalla 'ndrangheta; la imposizione sul territorio agli esercenti delle macchinette dei Reda e dei Drago; la connessione tra i due gruppi; l'illiceità dei meccanismi alla base del sistema fraudolento; il versamento di somme di denaro in cambio della protezione e della possibilità fornita dalla ‘ndrangheta di monopolizzare il settore dei giochi; della messa a disposizione dell'indagato nei confronti dei sodali dell'associazione mafiosa anche in merito al prestito di somme necessarie per affari illeciti. 3.1. Il primo motivo di ricorso è, in conclusione, inammissibile, in quanto, in parte manifestamente infondato e, in parte, sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici della cautela, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze investigative, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle stesse, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Deve premettersi che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è incompatibile con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. in relazione ad altro reato. Ciò, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (Sez. 6 , n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956 - 01). 4.2. Ciò detto, va evidenziato che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Edo, Rv. 282455 - 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di detto principio di diritto sottolineando come alla luce del materiale investigativo sopra richiamato, esistesse fra l'indagato e la cosca di 'ndrangheta un ben strutturato rapporto di reciproci vantaggi. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente