CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 25304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Mira il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 12/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto spedita a mezzo posta, modalità non più consentita a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. per effetto del d.lgs 150/22. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché la carenza della motivazione. Il difensore sostiene che l'art. 87 del d. Igs 150/22 ha differito l'entrata in vigore dell'art. 582 cod.proc.pen. novellato sicché doveva ritenersi giuridicamente valida l'impugnazione proposta mediante inoltro della stessa alla cancelleria del giudice emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/22 risulta abrogato l'art. 583 cocl.proc.pen. che al comma 1 espressamente contemplava la possibilità per le parti e i difensori di "proporre l'impugnazione...con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria" del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La nuova formulazione dell'art. 582 cod.proc.pen. prevede allo stato, e fino all'emanazione dei regolamenti per il deposito telematico ex art. 111bis cod.proc.pen., che l'impugnazione debba essere presentata con le modalità elettroniche dettate dall'art. 87 bis del d.lgs 150/22, nella sostanza riproduttive della disciplina emergenziale pandernica, ovvero, a norma del comma 1 bis dell'art. 582 "personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento". In particolare va sottolineato che il già richiamato art. 87 bis recante " Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze" prevede che, fino al varo della normativa relativa al deposito telematico, " è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici...", dettando nel contempo i correlativi adempimenti che fanno carico al personale amministrativo, e chiarisce in maniera inequivoca al comma sesto che le disposizioni dettate "si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure caute/ari, personali o reali, l'atto di impugnazione,.... , è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, Gomma 7, del codice di procedura penale". 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024 Sentenza