Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:155
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 – Commissione / Italia
(Causa C‑160/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine impartito»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà di applicazione
– Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE,
86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE,
86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.