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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:155
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 – Commissione / Italia (Causa C‑160/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà di applicazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16).

Dispositivo 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 – Commissione / Italia (Causa C‑160/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà di applicazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16). Dispositivo 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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