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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25506/2026

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vvocato Enrico MariaBelgiorno-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1219/2025depositata il 25/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25025/2025Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 25506/2026Data pubblicazione 18/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato Enrico MariaBelgiorno-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1219/2025depositata il 25/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25025/2025Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 25506/2026Data pubblicazione 18/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
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