CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2026
Cassazione n. 23500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1733/2020depositata il 05/03/2020.Numero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva ingiudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato Italianes.p.a., esponendo di avere acquistato da quest’ultima, con atto del23 dicembre 2005, un complesso immobiliare sito in Napoli e diaver successivamente riscontrato difformità nelle altezze interpianorispetto alle planimetrie allegate al contratto, tali da determinare laparziale inutilizzabilità del bene, nonché, per taluni ambienti, ilmancato rispetto dei requisiti minimi di abitabilità.L’attrice chiedeva, pertanto, la riduzione del prezzo di venditae il risarcimento dei danni.Si costituiva la convenuta, contestando la domanda ededucendo, da un lato, l’applicabilità dell’art. 1538 cod. civ.,trattandosi di vendita a corpo, e, dall’altro, la conoscenza ocomunque la riconoscibilità dei vizi da parte dell’acquirente.2. Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, consentenza non definitiva accertava la sussistenza delle difformitàindicate e qualificava la domanda come azione di riduzione delprezzo, disponendo ulteriore istruttoria in ordine alla riconoscibilitàdei vizi; con successiva sentenza accoglieva la domanda diriduzione del prezzo nella misura di euro 481.071,62 ed escludeva,per difetto di prova, il risarcimento del danno.3. Avverso tale decisione proponeva appello la societàPietrarsa [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando l’erronea determinazione dellariduzione del prezzo e il rigetto della domanda risarcitoria.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., eccependol’inammissibilità dell’appello per formazione del giudicato inNumero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026relazione alla sentenza non definitiva e chiedendone, nel merito, ilrigetto; proponeva, altresì, appello incidentale, deducendo lariconoscibilità dei vizi e l’erroneità dei criteri di quantificazione dellariduzione del prezzo.All’udienza del 5 marzo 2020 le parti precisavano leconclusioni e la Corte decideva la causa dando lettura deldispositivo e delle ragioni della decisione sensi dell'art. 352, ultimocomma, c.p.c.7. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame.La Corte esaminava in via preliminare l’eccezione diinammissibilità dell’appello principale, sollevata dall’appellata inrelazione al giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva.L’eccezione era fondata in quanto la sentenza non definitiva,non impugnata, aveva qualificato l’azione come domanda diriduzione del prezzo e individuato i vizi rilevanti nelle difformitàdelle altezze incidenti sull’abitabilità di parte dei locali; su talistatuizioni si era formato giudicato interno, con conseguenteinammissibilità del motivo volto a rimettere in discussionel’estensione delle superfici interessate dal vizio.Il motivo dell’appello incidentale concernente la riconoscibilitàdei vizi era infondato. Le difformità riscontrate non erano infatti diimmediata percezione, risultando accertabili solo mediantespecifiche misurazioni tecniche, sicché non ricorrevano ipresupposti per l’esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 1491cod. civ.; i sopralluoghi effettuati dall’acquirente non erano idoneia dimostrare una conoscenza effettiva dei vizi, avuto riguardo allacomplessità del compendio immobiliare e alle modalità degliaccertamenti eseguiti.Numero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026Con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dall’appellanteprincipale, la censura era parzialmente fondata. Il giudice di primogrado aveva infatti escluso il risarcimento per difetto di prova senzaadeguatamente valorizzare le risultanze istruttorie, dalle qualiemergeva la necessità di interventi strutturali per rendere abitabilii locali interessati dalle difformità. Doveva inoltre escludersil’assenza di colpa del venditore, tenuto a garantire la conformitàdel bene alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti. Il dannoandava pertanto liquidato in relazione ai costi necessari perl’eliminazione dei vizi, secondo i criteri già individuati in sedetecnica. Precisava che la liquidazione del risarcimento noncomportava duplicazione rispetto alla riduzione del prezzo, attesala diversa funzione delle due tutele, rispettivamente dirette alriequilibrio del sinallagma contrattuale e alla reintegrazionepatrimoniale dell’acquirente per i costi sostenuti o da sostenere perl’eliminazione dei vizi. Era, infine, fondato il motivo di appelloincidentale relativo ai criteri di quantificazione della riduzione delprezzo. Il giudice di primo grado aveva determinato il valoreunitario del bene con riferimento alla sola porzione interessata dalledifformità, anziché all’intera superficie oggetto di vendita, dovendoinvece la riduzione essere calcolata in proporzione al valorecomplessivo del compendio immobiliare.In conclusione, l’appello principale era solo in parte fondato eper il resto inammissibile, mentre l’appello incidentale erainfondato quanto alla riconoscibilità dei vizi e fondato in ordine allarideterminazione della riduzione del prezzo.8. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorsoe [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. EntrambeNumero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive prospettazioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt.24 e 111 Costituzione, 352, comma sesto, cod. proc. civ. Nullitàdella sentenza.La società deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando chela Corte d’appello abbia disposto d’ufficio la decisione della causanelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c., nonostante l’espressarichiesta della parte di procedere secondo il modulo ordinario di cuiall’art. 352 c.p.c., con concessione dei termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica.Secondo la ricorrente, tale scelta avrebbe determinato unaindebita compressione del diritto di difesa, tanto più in presenza diuna modifica della linea difensiva della controparte in sede diappello, che avrebbe richiesto un pieno dispiegarsi delcontraddittorio scritto. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 24 e111 Cost. e la conseguente nullità della decisione.Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimentodetermina l’assorbimento dei restanti.In primo luogo, deve precisarsi che nella specie trovanoapplicazione gli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. nella versioneantecedente le modifiche apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n.149 e che il processo era già pendente prima della modifica dell’art.352 introdotta dalla l. n. 183 del 2011.Questa Corte con orientamento ormai consolidato ha ritenutoche l’art. 281 sexies c.p.c., che consente al giudice al termine dellaNumero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisamotivazione della sentenza, è applicabile anche in appello per igiudizi - come quello in esame - cominciati prima della modificadell’art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del2011, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operativitàal solo giudizio di primo grado (Cass. Sez. 6, 13/01/2020, n. 344,Rv. 656551 - 01) ma con la precisazione che la discussione oraledella causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioniè inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio dellecomparse conclusionali con fissazione di altra udienza didiscussione (Cass. Sez. 6, 31/10/2016, n. 22120, Rv. 642992 -01).Nella specie, la Corte di Appello, all’udienza collegiale del 23dicembre 2016, preso atto che i procuratori delle parti avevanochiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, ha rinviato lacausa all’udienza del 7 febbraio 2019 per tale incombente.Dopo numerosi rinvii il Presidente della Sezione della Corted’Appello di Roma, con decreto 2 marzo 2020, visto il ruolo diudienza, considerate le esigenze organizzative della Sezione e lanecessità di evitare udienze di mero rinvio e inutili attese per leparti, ha disposto, di ufficio, la decisione del giudizio con laprocedura abbreviata dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. e fissato,per la discussione orale, l’udienza del 5 marzo 2020.La ricorrente, nella precisazione delle conclusioni ha ribadito larichiesta che la causa venisse decisa nelle forme di cui all’art. 352cod. proc. civ., concedendo alle parti i termini previsti per loscambio delle memorie conclusionali e delle conseguenziali replichee non con la procedura abbreviata dell’art. 281 sexies cod. proc.civ..Numero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026L’opposizione alla discussione orale è stata ribadita all’udienzadel 5 marzo 2020 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità di difensoredi Pietrarsa, ha preliminarmente chiesto la revoca delprovvedimento con il quale era stata disposta la discussione oralee sollecitato la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..Di conseguenza deve farsi applicazione del seguente principiodi diritto: La parte che proponga l'impugnazione della sentenzad'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avutola possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero direplicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcunonere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione delmerito della controversia; invero, la violazione determinatadall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alleparti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e dellememorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza,comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimentofrapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere concompletezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principiodel contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non èriferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durantetutto lo svolgimento del processo (Cass. Sez. U., 25/11/2021, n.36596, Rv. 663244 - 01).L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti e la necessità di procedere ad un nuovo giudizio di appellosicché per esigenze di sintesi se ne riporta solo la rubrica.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agliNumero registro generale 9936/2021Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 23500/2026Data pubblicazione 19/07/2026artt. 324, 339, 352 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Erroneaqualificazione della decisione 21 maggio 2013 n. 11124 comedefinitiva anche in relazione all’accertamento tecnico relativo allaestensione della superficie non abitabile oggetto della riduzione delprezzo.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt.112, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ.. Omessa pronuncia. Nullitàdella sentenza.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt.132, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111 Costituzione. Motivazioneapparente. Nullità della decisione.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinviaalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso