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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 31062/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29906-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4518 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso 1o studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7032/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 21/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per mancata denuncia, nella dichiarazione irpef dell'anno 2004, di una plusvalenza derivante dalla vendita, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], di un terreno il cui prezzo era stabilito come pari al valore -€209.000,00- determinato ai fini dell'imposta di registro con atto n.2004.1T009595, in rettifica del valore contrattuale di C136.036,76.

L'ufficio liquidava la plusvalenza in C 204.350,00 pari alla differenza tra valore accertato e il prezzo di acquisto (€4.650,00);

2. l'avviso veniva impugnato dal contribuente;

3. il contribuente impugnava altresì, con separato ricorso, la cartella di pagamento notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell'avviso de quo;

4. l'adita commissione tributaria provinciale di Rieti riuniva e rigettava i ricorsi;

5. con la pronuncia in epigrafe, la CTR del Lazio, in accoglimento dell'appello del contribuente, annullava l'avviso e la cartella; 6.I'Agenzia ricorreva per la cassazione della pronuncia della CTR;

7. il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere deducendo di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al d.I.119/2018, conv. dalla 1.136/2018;

8. con ordinanza interlocutoria del 6 novembre 2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire informazioni dalla Agenzia delle Entrate in merito a quanto dedotto dal contribuente; 9.con memoria in data 18 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate dava atto dell'effettuazione da parte del contribuente "del pagamento interrale di quanto dovuto per la definizione della lite" e faceva istanza per "la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese"; P.Q.

M. la Corte dichiara l'estinzione del processo a spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29906-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4518 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso 1o studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7032/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 21/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per mancata denuncia, nella dichiarazione irpef dell'anno 2004, di una plusvalenza derivante dalla vendita, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], di un terreno il cui prezzo era stabilito come pari al valore -€209.000,00- determinato ai fini dell'imposta di registro con atto n.2004.1T009595, in rettifica del valore contrattuale di C136.036,76. L'ufficio liquidava la plusvalenza in C 204.350,00 pari alla differenza tra valore accertato e il prezzo di acquisto (€4.650,00); 2. l'avviso veniva impugnato dal contribuente; 3. il contribuente impugnava altresì, con separato ricorso, la cartella di pagamento notificatagli da [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell'avviso de quo; 4. l'adita commissione tributaria provinciale di Rieti riuniva e rigettava i ricorsi; 5. con la pronuncia in epigrafe, la CTR del Lazio, in accoglimento dell'appello del contribuente, annullava l'avviso e la cartella; 6.I'Agenzia ricorreva per la cassazione della pronuncia della CTR; 7. il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere deducendo di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al d.I.119/2018, conv. dalla 1.136/2018; 8. con ordinanza interlocutoria del 6 novembre 2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire informazioni dalla Agenzia delle Entrate in merito a quanto dedotto dal contribuente; 9.con memoria in data 18 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate dava atto dell'effettuazione da parte del contribuente "del pagamento interrale di quanto dovuto per la definizione della lite" e faceva istanza per "la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese"; P.Q. M. la Corte dichiara l'estinzione del processo a spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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