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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03297/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Preliminarmente il Collegio affronta la questione relativa all'istanza di rinvio udienza per termine per la difesa depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 14/01/22.

Il Procuratore Generale chiede di procedersi senza concedere il termine per la difesa. [OSCURATO:PERSONA] si ritira in camera di consiglio e, all'esito, così delibera: "la Corte, sulla richiesta di rinvio formulata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in conformità alla richiesta del Procuratore Generale rigetta la richiesta di rinvio sul rilievo che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi tra le tante Sez.

V 9365/2013, r.v.258/266) l'articolo 108 c.p.p. non si applica all'ipotesi di revoca di precedente difensore e nomina di nuovo difensore nell'immediatezza del giudizio di legittimità".

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TIVOLI illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. / [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 27 maggio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alle pene ritenute rispettivamente di giustizia, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale palermitano il 10 aprile 2018, all'esito di giudizio abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nei confronti del Capuozzo e del Ruffo hanno trovato conferma le condanne per il reato associativo loro contestato al capo 1 della rubrica ex art. 74, d.P.R. 309/1990 (al Capuozzo con la qualità di fondatore, promotore e organizzatore del sodalizio), nonché per gli episodi di cui al capo 2 (acquisto, trasporto e detenzione di 39 chilogrammi di hashish); ha trovato altresì conferma la condanna del Capuozzo per i reati di cui ai capi 3 e 4 (a lui contestati ex art. 73, d.P.R. 309/1990, in relazione all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di 2,5 chilogrammi di cocaina - capo 3 - e di 3,5 chilogrammi della medesima sostanza - capo 4); quanto al Pace, é stata confermata la condanna per il capo 6 (in relazione al quale in primo grado era stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990) con riferimento alla cessione di 20 grammi di cocaina.

1.1. In estrema sintesi, l'affermazione di penale responsabilità relativa al Capuozzo e al Ruffo riguarda la loro attività di procacciamento di sostanze stupefacenti, nel periodo tra aprile ed ottobre del 2013, nell'area campana in vista del successivo trasporto delle stesse a Palermo, per la rivendita tramite altri associati; i reati - scopo loro rispettivamente contestati si riferiscono a quantitativi di droga (hashish e cocaina) da loro acquistati e trasportati in esecuzione delle attività criminose associate.

Quanto al Pace, egli é stato riconosciuto colpevole sia in primo che in secondo grado della cessione di un modesto quantitativo di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Gli elementi d'indagine che hanno condotto all'affermazione di penale responsabilità dei detti imputati provengono da una complessa attività di investigazione eseguita dalla Sezione Antidroga della [OSCURATO:PERSONA] palermitana, costituita da intercettazioni di conversazioni, nonché da servizi di monitoraggio e osservazione che, in alcuni casi, si sono conclusi con il sequestro di stupefacenti.

La sentenza d'appello ricostruisce, sulla base degli atti d'indagine compendiati nell'informativa del 13 aprile 2015, i vari momenti della predetta attività investigativa, che già nella sentenza di primo grado erano stati compiutamente descritti.2.

Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Va peraltro premesso che i ricorsi del Capuozzo e del Ruffo, pur articolati in atti distinti, sono pressoché sovrapponibili anche sul piano testuale, sì che se ne può trattare congiuntamente.

Entrambi i ricorsi sono articolati in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, ambedue i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato associativo.

Dopo una breve premessa finalizzata a censurare la qualificazione dei rispettivi atti di appello come ai limiti dell'inammissibilità, siccome ripropositivi di censure cui la sentenza di primo grado aveva già fornito adeguata risposta (asserto che i ricorrenti contestano), si lamenta nel ricorso, in primo luogo, la mancata considerazione dell'effettivo numero di supposti partecipanti, riguardo a taluni dei quali (Fucci e Bonvissuto) il G.i.p. aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia in carcere per carenza di gravi indizi; nonché, quanto alla Fucci e al Bonvissuto, la pressoché totale assenza nell'ambito delle vicende aventi ad oggetto i reati - scopo (solo al Bonvissuto ne é contestato uno), e, quanto alla Traversa, l'assoluta assenza di cointeressenze di qualsiasi genere nelle transazioni illecite di trasporto e vendita di stupefacenti.

Inoltre, secondo i ricorrenti, i viaggi finalizzati all'approvvigionamento e al trasporto di droga non erano dimostrativi di organizzazione o preparazione di alcuno dei reati fine contestati; quanto ai compartecipi dei due ricorrenti, il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Maurizio) merita censura, poiché al medesimo non é mai stato contestato di essere affiliato al sodalizio; infine, i ricorrenti evidenziano che in nessuno degli incontri avvenuti a Palermo con i Bronte, i Leale e i Fascella l'attività investigativa di nnonitoraggio ha potuto dimostrare il passaggio di danaro o di stupefacenti.

3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per ambedue i ricorrenti - sia pure con le ovvie differenze delle rispettive posizioni - si evidenziano il breve periodo di adesione al sodalizio e la modestia dei precedenti penali, elementi non debitamente valutati dai giudici dell'appello.

4. Il ricorso del Pace si articola anch'esso in due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prova dell'avvenuta cessione di stupefacenti al Titone e alla Torre e, in specie, della disponibilità iniziale dello stupefacente da parte del Pace.

Tale elemento rappresenta una mera ipotesi investigativa, basata su dialoghi captati tra i soggetti coinvolti che però non risultano dimostrativi in modo inequivoco della cessione, né del fatto che le espressioni usate fossero codificate; e lo stupefacente trovato sulla persona della Torre dopo la sosta del Titone davanti al negozio del Pace ben poteva essere posseduto dalla stessa prima dell'arrivo a Palermo, oppure ricevuto in altro luogo.

Il mancato raggiungimento della prova della cessione rende evidente, secondo il ricorrente, che la sua penale responsabilità non poteva essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, che una più ponderata analisi, anche alla luce di taluni arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, avrebbe potuto condurre a concedere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, pare opportuna una premessa a carattere generale.

E' doveroso infatti constatare che, nel primo motivo di tutti e tre i ricorsi, viene sostanzialmente proposta in questa sede una rilettura alternativa degli elementi di prova raccolti nel giudizio di merito, nel tentativo di evidenziare, di volta in volta, la violazione di legge, o l'illogicità o la carenza della motivazione.

Il coacervo probatorio é, in parte, basato su conversazioni captate mediante intercettazioni, i cui esiti hanno fondato, nei due gradi di giudizio di merito, l'affermazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti; ma non può sottacersi che a tale risultato non sono estranei ulteriori apporti probatori (fra i quali hanno assunto particolare rilevanza non solo i sequestri di stupefacente, ma anche le operazioni di monitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria sui soggetti coinvolti) che, attraverso una "lettura" congiunta con le risultanze delle operazioni captative, hanno consentito la ricostruzione degli eventi recepita nelle sentenze di primo e di secondo grado.

1.1. Tanto premesso, a fronte delle censure mosse al riguardo all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).

1.2. In linea con tale indirizzo, sul piano generale, é ius receptum che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Analogamente va ribadito il principio in base al quale sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Merita di essere altresì ricordato il principio, affermato da parte della Corte regolatrice, secondo cui, quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270).

Si ricorda, ancora, che, secondo la giurisprudenza apicale di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).1.3.

Tali principi formeranno oggetto di richiamo nella disamina che segue, a fronte del percorso motivazionale seguito dalla Corte distrettuale nell'impugnata sentenza.

2. I ricorsi del Capuozzo e del Ruffo risultano ambedue inammissibili, in quanto manifestamente infondati e proposti in termini non consentiti nel giudizio di legittimità.

2.1. Quanto al primo motivo di ambedue i ricorsi (per il quale vale il richiamo ai principi richiamati in premessa circa i limiti del sindacato di legittimità), i ricorrenti trascurano in realtà di confrontarsi con l'ampio e conducente tessuto argomentativo della sentenza impugnata - confermativa di quella, ancor più diffusamente e minuziosamente motivata, emessa in primo grado - nel quale vengono descritte in modo puntuale e articolato le singole fasi degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, ai quali innegabilmente parteciparono non solo il Capuozzo e il Ruffo, ma anche la Traversa e la Fucci (separatamente giudicate, di cui é documentata la partecipazione a più viaggi tra Napoli e Palermo, anche fornendo nomi falsi al pari degli altri partecipanti e usando vari accorgimenti per distogliere le attenzioni degli inquirenti, e la stretta collaborazione rispettivamente con il Ruffo e con il Capuozzo), nonché il Bonvissuto (anch'egli separatamente giudicato e coinvolto, fra l'altro, nella vicenda dell'approvvigionamento dei 39 chilogrammi di hashísh a lui sequestrati: fra l'altro il Bonvissuto, dopo la conclusione delle indagini, ha fornito con le sue spontanee dichiarazioni ampi riscontri alla ricostruzione della vicenda criminosa).

Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], é ben vero che egli non é formalmente accusato di far parte del sodalizio; ma - a parte il fatto che il sicuro coinvolgimento dei predetti coimputati nell'associazione di cui al capo 1 rende irrilevante la questione dell'attribuibilità o meno del ruolo di compartecipe anche al figlio di [OSCURATO:PERSONA] - resta evidente che, nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte palermitana, anche [OSCURATO:PERSONA] fornisce in più occasioni un consapevole apporto collaborativo all'attività criminosa del padre nel procacciare telefoni cellulari per organizzare una rete comunicativa riservata.

Poco é a dirsi, poi, della rilevanza e del significato dei contatti tra gli odierni indagati (unitamente alla Traversa e alla Fucci) e i soggetti incontrati in occasione delle trasferte palermitane ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti pluripregíudicati per gravi reati), su cui la sentenza impugnata si sofferma ampiamente.

2.2. Quanto al secondo motivo di ambedue i ricorsi in esame, esso é del pari totalmente privo di pregio, a fronte del fatto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha tenuto conto dell'assenza di elementi di segno positivo (per tali non potendosi certo intendere né l'arco temporale di durata dell'attività del sodalizio oggetto di accertamento, né i precedenti penali dei due ricorrenti) e dall'assenza di segni di resipiscenza: ed é noto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (vds. ad es.

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

3. [OSCURATO:PERSONA] parimenti inammissibili sia il primo che il secondo motivo di ricorso articolati dal Pace.

3.1. Quanto al primo dei due motivi, che propone null'altro che una lettura alternativa degli esiti di indagine rispetto alle valutazioni espresse dalle sentenze sia di primo che di secondo grado, si fa rinvio alle considerazioni svolte a proposito dei limiti del sindacato di legittimità in tema di valutazione delle prove e di censure al percorso motivazionale seguito sul punto dai giudici di merito; e, più in generale, ai principi pacificamente affermati in giurisprudenza circa il fatto che le censure mosse all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate costituiscono di regola valutazioni di merito insindacabili in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); né si apprezzano, nella specie, profili di manifesta illogicità della motivazione articolata dalla Corte di merito, non potendosi qualificare come tali quelli addotti dai ricorrenti.

Quanto, poi, alla valutazione del quadro indiziario nei termini di convergenza e univocità postulati dal capoverso dell'art. 192 cod.proc.pen., la sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda della cessione di cocaina da parte del Pace alla Torre e al Titone, offre un percorso argomentativo affatto logico e conducente, aderendo fra l'altro al principio in base al quale é solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; e vds. la già citata Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227).

3.2. Quanto, infine, al secondo motivo articolato dal Pace e riferito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni già svolte a proposito del secondo motivo dei ricorsi del Capuozzo e del Ruffo.

Anche nel caso del Pace, la motivazione resa dalla Corte di merito nell'escludere le attenuanti generiche é più che pertinente e in linea con i principi di cui all'art. 133 cod.pen., evidenziando anche in questo caso l'assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), oltretutto in soggetto cui é stata contestata la recidiva qualificata ed a favore del quale é stata riconosciuta la lex mitior pur a fronte del fatto che le dosi medie singole ricavabili dal reperto ceduto erano complessivamente pari a quasi 180.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Preliminarmente il Collegio affronta la questione relativa all'istanza di rinvio udienza per termine per la difesa depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 14/01/22. Il Procuratore Generale chiede di procedersi senza concedere il termine per la difesa. [OSCURATO:PERSONA] si ritira in camera di consiglio e, all'esito, così delibera: "la Corte, sulla richiesta di rinvio formulata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in conformità alla richiesta del Procuratore Generale rigetta la richiesta di rinvio sul rilievo che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi tra le tante Sez. V 9365/2013, r.v.258/266) l'articolo 108 c.p.p. non si applica all'ipotesi di revoca di precedente difensore e nomina di nuovo difensore nell'immediatezza del giudizio di legittimità". L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TIVOLI illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. / [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 27 maggio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alle pene ritenute rispettivamente di giustizia, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale palermitano il 10 aprile 2018, all'esito di giudizio abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nei confronti del Capuozzo e del Ruffo hanno trovato conferma le condanne per il reato associativo loro contestato al capo 1 della rubrica ex art. 74, d.P.R. 309/1990 (al Capuozzo con la qualità di fondatore, promotore e organizzatore del sodalizio), nonché per gli episodi di cui al capo 2 (acquisto, trasporto e detenzione di 39 chilogrammi di hashish); ha trovato altresì conferma la condanna del Capuozzo per i reati di cui ai capi 3 e 4 (a lui contestati ex art. 73, d.P.R. 309/1990, in relazione all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di 2,5 chilogrammi di cocaina - capo 3 - e di 3,5 chilogrammi della medesima sostanza - capo 4); quanto al Pace, é stata confermata la condanna per il capo 6 (in relazione al quale in primo grado era stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990) con riferimento alla cessione di 20 grammi di cocaina. 1.1. In estrema sintesi, l'affermazione di penale responsabilità relativa al Capuozzo e al Ruffo riguarda la loro attività di procacciamento di sostanze stupefacenti, nel periodo tra aprile ed ottobre del 2013, nell'area campana in vista del successivo trasporto delle stesse a Palermo, per la rivendita tramite altri associati; i reati - scopo loro rispettivamente contestati si riferiscono a quantitativi di droga (hashish e cocaina) da loro acquistati e trasportati in esecuzione delle attività criminose associate. Quanto al Pace, egli é stato riconosciuto colpevole sia in primo che in secondo grado della cessione di un modesto quantitativo di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Gli elementi d'indagine che hanno condotto all'affermazione di penale responsabilità dei detti imputati provengono da una complessa attività di investigazione eseguita dalla Sezione Antidroga della [OSCURATO:PERSONA] palermitana, costituita da intercettazioni di conversazioni, nonché da servizi di monitoraggio e osservazione che, in alcuni casi, si sono conclusi con il sequestro di stupefacenti. La sentenza d'appello ricostruisce, sulla base degli atti d'indagine compendiati nell'informativa del 13 aprile 2015, i vari momenti della predetta attività investigativa, che già nella sentenza di primo grado erano stati compiutamente descritti.2. Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Va peraltro premesso che i ricorsi del Capuozzo e del Ruffo, pur articolati in atti distinti, sono pressoché sovrapponibili anche sul piano testuale, sì che se ne può trattare congiuntamente. Entrambi i ricorsi sono articolati in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, ambedue i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato associativo. Dopo una breve premessa finalizzata a censurare la qualificazione dei rispettivi atti di appello come ai limiti dell'inammissibilità, siccome ripropositivi di censure cui la sentenza di primo grado aveva già fornito adeguata risposta (asserto che i ricorrenti contestano), si lamenta nel ricorso, in primo luogo, la mancata considerazione dell'effettivo numero di supposti partecipanti, riguardo a taluni dei quali (Fucci e Bonvissuto) il G.i.p. aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia in carcere per carenza di gravi indizi; nonché, quanto alla Fucci e al Bonvissuto, la pressoché totale assenza nell'ambito delle vicende aventi ad oggetto i reati - scopo (solo al Bonvissuto ne é contestato uno), e, quanto alla Traversa, l'assoluta assenza di cointeressenze di qualsiasi genere nelle transazioni illecite di trasporto e vendita di stupefacenti. Inoltre, secondo i ricorrenti, i viaggi finalizzati all'approvvigionamento e al trasporto di droga non erano dimostrativi di organizzazione o preparazione di alcuno dei reati fine contestati; quanto ai compartecipi dei due ricorrenti, il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Maurizio) merita censura, poiché al medesimo non é mai stato contestato di essere affiliato al sodalizio; infine, i ricorrenti evidenziano che in nessuno degli incontri avvenuti a Palermo con i Bronte, i Leale e i Fascella l'attività investigativa di nnonitoraggio ha potuto dimostrare il passaggio di danaro o di stupefacenti. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per ambedue i ricorrenti - sia pure con le ovvie differenze delle rispettive posizioni - si evidenziano il breve periodo di adesione al sodalizio e la modestia dei precedenti penali, elementi non debitamente valutati dai giudici dell'appello. 4. Il ricorso del Pace si articola anch'esso in due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prova dell'avvenuta cessione di stupefacenti al Titone e alla Torre e, in specie, della disponibilità iniziale dello stupefacente da parte del Pace. Tale elemento rappresenta una mera ipotesi investigativa, basata su dialoghi captati tra i soggetti coinvolti che però non risultano dimostrativi in modo inequivoco della cessione, né del fatto che le espressioni usate fossero codificate; e lo stupefacente trovato sulla persona della Torre dopo la sosta del Titone davanti al negozio del Pace ben poteva essere posseduto dalla stessa prima dell'arrivo a Palermo, oppure ricevuto in altro luogo. Il mancato raggiungimento della prova della cessione rende evidente, secondo il ricorrente, che la sua penale responsabilità non poteva essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, che una più ponderata analisi, anche alla luce di taluni arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, avrebbe potuto condurre a concedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, pare opportuna una premessa a carattere generale. E' doveroso infatti constatare che, nel primo motivo di tutti e tre i ricorsi, viene sostanzialmente proposta in questa sede una rilettura alternativa degli elementi di prova raccolti nel giudizio di merito, nel tentativo di evidenziare, di volta in volta, la violazione di legge, o l'illogicità o la carenza della motivazione. Il coacervo probatorio é, in parte, basato su conversazioni captate mediante intercettazioni, i cui esiti hanno fondato, nei due gradi di giudizio di merito, l'affermazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti; ma non può sottacersi che a tale risultato non sono estranei ulteriori apporti probatori (fra i quali hanno assunto particolare rilevanza non solo i sequestri di stupefacente, ma anche le operazioni di monitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria sui soggetti coinvolti) che, attraverso una "lettura" congiunta con le risultanze delle operazioni captative, hanno consentito la ricostruzione degli eventi recepita nelle sentenze di primo e di secondo grado. 1.1. Tanto premesso, a fronte delle censure mosse al riguardo all'impianto motivazionale della sentenza impugnata, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). 1.2. In linea con tale indirizzo, sul piano generale, é ius receptum che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Analogamente va ribadito il principio in base al quale sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Merita di essere altresì ricordato il principio, affermato da parte della Corte regolatrice, secondo cui, quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270). Si ricorda, ancora, che, secondo la giurisprudenza apicale di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).1.3. Tali principi formeranno oggetto di richiamo nella disamina che segue, a fronte del percorso motivazionale seguito dalla Corte distrettuale nell'impugnata sentenza. 2. I ricorsi del Capuozzo e del Ruffo risultano ambedue inammissibili, in quanto manifestamente infondati e proposti in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo di ambedue i ricorsi (per il quale vale il richiamo ai principi richiamati in premessa circa i limiti del sindacato di legittimità), i ricorrenti trascurano in realtà di confrontarsi con l'ampio e conducente tessuto argomentativo della sentenza impugnata - confermativa di quella, ancor più diffusamente e minuziosamente motivata, emessa in primo grado - nel quale vengono descritte in modo puntuale e articolato le singole fasi degli approvvigionamenti di sostanza stupefacente, ai quali innegabilmente parteciparono non solo il Capuozzo e il Ruffo, ma anche la Traversa e la Fucci (separatamente giudicate, di cui é documentata la partecipazione a più viaggi tra Napoli e Palermo, anche fornendo nomi falsi al pari degli altri partecipanti e usando vari accorgimenti per distogliere le attenzioni degli inquirenti, e la stretta collaborazione rispettivamente con il Ruffo e con il Capuozzo), nonché il Bonvissuto (anch'egli separatamente giudicato e coinvolto, fra l'altro, nella vicenda dell'approvvigionamento dei 39 chilogrammi di hashísh a lui sequestrati: fra l'altro il Bonvissuto, dopo la conclusione delle indagini, ha fornito con le sue spontanee dichiarazioni ampi riscontri alla ricostruzione della vicenda criminosa). Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], é ben vero che egli non é formalmente accusato di far parte del sodalizio; ma - a parte il fatto che il sicuro coinvolgimento dei predetti coimputati nell'associazione di cui al capo 1 rende irrilevante la questione dell'attribuibilità o meno del ruolo di compartecipe anche al figlio di [OSCURATO:PERSONA] - resta evidente che, nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte palermitana, anche [OSCURATO:PERSONA] fornisce in più occasioni un consapevole apporto collaborativo all'attività criminosa del padre nel procacciare telefoni cellulari per organizzare una rete comunicativa riservata. Poco é a dirsi, poi, della rilevanza e del significato dei contatti tra gli odierni indagati (unitamente alla Traversa e alla Fucci) e i soggetti incontrati in occasione delle trasferte palermitane ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti pluripregíudicati per gravi reati), su cui la sentenza impugnata si sofferma ampiamente. 2.2. Quanto al secondo motivo di ambedue i ricorsi in esame, esso é del pari totalmente privo di pregio, a fronte del fatto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha tenuto conto dell'assenza di elementi di segno positivo (per tali non potendosi certo intendere né l'arco temporale di durata dell'attività del sodalizio oggetto di accertamento, né i precedenti penali dei due ricorrenti) e dall'assenza di segni di resipiscenza: ed é noto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (vds. ad es. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. [OSCURATO:PERSONA] parimenti inammissibili sia il primo che il secondo motivo di ricorso articolati dal Pace. 3.1. Quanto al primo dei due motivi, che propone null'altro che una lettura alternativa degli esiti di indagine rispetto alle valutazioni espresse dalle sentenze sia di primo che di secondo grado, si fa rinvio alle considerazioni svolte a proposito dei limiti del sindacato di legittimità in tema di valutazione delle prove e di censure al percorso motivazionale seguito sul punto dai giudici di merito; e, più in generale, ai principi pacificamente affermati in giurisprudenza circa il fatto che le censure mosse all'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate costituiscono di regola valutazioni di merito insindacabili in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); né si apprezzano, nella specie, profili di manifesta illogicità della motivazione articolata dalla Corte di merito, non potendosi qualificare come tali quelli addotti dai ricorrenti. Quanto, poi, alla valutazione del quadro indiziario nei termini di convergenza e univocità postulati dal capoverso dell'art. 192 cod.proc.pen., la sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda della cessione di cocaina da parte del Pace alla Torre e al Titone, offre un percorso argomentativo affatto logico e conducente, aderendo fra l'altro al principio in base al quale é solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; e vds. la già citata Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227). 3.2. Quanto, infine, al secondo motivo articolato dal Pace e riferito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni già svolte a proposito del secondo motivo dei ricorsi del Capuozzo e del Ruffo. Anche nel caso del Pace, la motivazione resa dalla Corte di merito nell'escludere le attenuanti generiche é più che pertinente e in linea con i principi di cui all'art. 133 cod.pen., evidenziando anche in questo caso l'assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), oltretutto in soggetto cui é stata contestata la recidiva qualificata ed a favore del quale é stata riconosciuta la lex mitior pur a fronte del fatto che le dosi medie singole ricavabili dal reperto ceduto erano complessivamente pari a quasi 180. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 03297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris