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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27410/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4954 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata anche digitalmente e notificata con modalità telematica unitamente al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma P.le Clodio n. 32/A; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n.18968/2021, depositata in data 5 luglio 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 10289/05/14, depositata il 26 novembre 2014, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 247/04/2012, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato, ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 2009, redditi non dichiarati, oltre a sanzioni e accessori, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza che aveva ascritto al contribuente (e al coniuge [OSCURATO:PERSONA], quale cointestataria del medesimo conto corrente) disponibilità finanziarie (per un controvalore di euro 2.716.322,66) presso la filiale ginevrina della banca HSBC — risultanti da una scheda di sintesi denominata "fiche" recante il profilo del cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d.

"lista Falciani" — per le quali egli aveva omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi;

2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

3. Con ordinanza n. 18968/21 depositata in data 5 luglio 2021, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente affermando, per quanto di interesse, che "il giudice di appello bene [aveva] fatto ad affermare l'utilizzabilità e il valore indiziario della fiche tratta dalla c.d. lista Falciani, in punto di giacenza presso la banca elvetica di capitali non dichiarati dal contribuente per poi concludere, nel pieno rispetto dei canoni di un rigoroso ragionamento presuntivo, che le somme depositate presso l'istituto di credito ginevrino erano redditi del ricorrente sottratti a tassazione anche in considerazione del fatto che l'interessato né in fase amministrativa né in fase contenziosa aveva fornito giustificazioni circa la provenienza delle disponibilità finanziarie detenute sul conto corrente svizzero";

4. Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato a un motivo.

5. Resiste, con controricorso l'Agenzia delle entrate.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

7. Il contribuente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento ad altro connesso R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (coniuge del ricorrente medesimo) pendente davanti alla Sez.

V, fissato per la PU in data 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] - alla luce della depositata istanza di riunione, appare opportuno rimettere la causa alla sezione ordinaria per la trattazione congiunta con il procedimento pendente dinanzi a quest'ultima R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate (fissato per la pubblica udienza del 14 ottobre 2022).

P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla Quinta Sezione civile al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con il procedimento R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 4954 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata anche digitalmente e notificata con modalità telematica unitamente al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma P.le Clodio n. 32/A; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n.18968/2021, depositata in data 5 luglio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 10289/05/14, depositata il 26 novembre 2014, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 247/04/2012, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato, ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 2009, redditi non dichiarati, oltre a sanzioni e accessori, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza che aveva ascritto al contribuente (e al coniuge [OSCURATO:PERSONA], quale cointestataria del medesimo conto corrente) disponibilità finanziarie (per un controvalore di euro 2.716.322,66) presso la filiale ginevrina della banca HSBC — risultanti da una scheda di sintesi denominata "fiche" recante il profilo del cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d. "lista Falciani" — per le quali egli aveva omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi; 2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. 3. Con ordinanza n. 18968/21 depositata in data 5 luglio 2021, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente affermando, per quanto di interesse, che "il giudice di appello bene [aveva] fatto ad affermare l'utilizzabilità e il valore indiziario della fiche tratta dalla c.d. lista Falciani, in punto di giacenza presso la banca elvetica di capitali non dichiarati dal contribuente per poi concludere, nel pieno rispetto dei canoni di un rigoroso ragionamento presuntivo, che le somme depositate presso l'istituto di credito ginevrino erano redditi del ricorrente sottratti a tassazione anche in considerazione del fatto che l'interessato né in fase amministrativa né in fase contenziosa aveva fornito giustificazioni circa la provenienza delle disponibilità finanziarie detenute sul conto corrente svizzero"; 4. Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato a un motivo. 5. Resiste, con controricorso l'Agenzia delle entrate. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 7. Il contribuente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento ad altro connesso R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (coniuge del ricorrente medesimo) pendente davanti alla Sez. V, fissato per la PU in data 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] - alla luce della depositata istanza di riunione, appare opportuno rimettere la causa alla sezione ordinaria per la trattazione congiunta con il procedimento pendente dinanzi a quest'ultima R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle entrate (fissato per la pubblica udienza del 14 ottobre 2022). P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla Quinta Sezione civile al fine della trattazione congiunta del presente ricorso con il procedimento R.G. n. 3723/22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] C
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