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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15557/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04VW721) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 2893/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma del 06 Marzo 2025 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e artt. 81 cpv, 73, comma 1, d.P.R. 309/90 formulando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed eccessività della dosimetria della pena in violazione dell'art. 133 cod. pen.

La Corte d'appello avrebbe determinato la pena senza motivare il rilevante aumento per la continuazione e senza un effettivo bilanciamento, limitandosi a richiamare la gravità delle aggravanti senza spiegare perché essa neutralizzi elementi positivi quali la piena confessione.

Contraddittoria sarebbe, inoltre, la motivazione sul discostamento dal minimo edittale, fondata su precedenti e natura della sostanza, pur a fronte della qualificazione del fatto come di lieve entità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 309/1990 e all'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale considerato un'aggravante mai contestata, incidendo sulla pena in base ad un presupposto inesistente e violando il diritto di difesa, legalità e giusto processo.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, numero 4 cod. pen., per omessa valutazione, anche d'ufficio, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile anche in materia di stupefacenti in presenza di profitto esiguo, con conseguente possibile riduzione della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e cia adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto con lo stesso si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la 2N. 2893/2026 R.G. lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Quanto al terzo motivo, va preliminarmente rilevato che lo stesso è inammissibile il ricorrente, prospetta in questa sede, per la prima volta, la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Si tratta di un zi doglianza che non risulta mai stata devoluta al giudice di merito, con conseguente preclusione in questa sede di legittimità.

Invero, di recente è stato specificato che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tal dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).

La doglianza in questione, pertanto, non può essere scrutinata da questa Corte per interruzione della catena devolutiva.

Invero, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza.

È stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto del!a decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modaiità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del 3N. 2893/2026 R.G. giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale» (così Sez. 4, n. 14801 del 03/04/2025, S., non mass; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione).

4. Rispetto al primo e al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato, invece, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

4.2. In primo luogo, quanto alla dedotta mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione, la censura non coglie nel segno.

È infatti consolidato, il principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, PG c/ Randisi, Rv. 288800 - 01).

In questa prospettiva è altresì chiarito che, qualora il giudice determini incrementi sanzionatori di esigua entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ogni reato satellite, dovendosi escludere in radice un uso distorto del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).

Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che l'aumento di cinque mesi di reclusione corrisponda ad un incremento proporzionato, se non mite, coerente con l'elevato numero di ulteriori cessioni e la reiterazione delle condotte, che rende percepibile il percorso logico seguito.

Quanto poi al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la Corte bolognese ha esplicitamente individuato gli elementi ostativi alla prevalenza delle attenuanti, in particolare: la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, soprattutto, la commissione del fatto durante l'affidamento in prova, circostanza che denota - con evidenza - una marcata capacità a delinquere.

La sentenza impugnata, dunque, sul punto, si colloca nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere ad una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto, e non sulla base di una mera 4N. 2893/2026 R.G. comparazione numerica tra circostanze di segno opposto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01).

Va evidenziato, inoltre, che le attenuanti generiche sono state comunque riconosciute all'odierno ricorrente proprio in ragione della collaborazione processuale.

Ancora, è principio pacifico che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risolvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108).

In questa prospettiva, la confessione rileva, ma non è sufficiente a superare una inclinazione a delinquere dimostrata da condotte reiterate e commesse addirittura durante una misura alternativa.

Neppure può considerarsi contraddittoria la motivazione sul discostamento dal minimo edittale.

La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non impone affatto l'irrogazione della pena minima, atteso che la stessa presuppone una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, anche con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01).

Ne consegue che, anche una volta riconosciuta la lieve entità, la determinazione in concreto della pena resta affidata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., potendo il giudice discostarsi dal minimo edittale in presenza di elementi che denotino una maggiore gravità in concreto.

E proprio tali criteri sono stati puntualmente richiamati: precedenti specifici dell'odierno ricorrente, natura della sostanza compravenduta (trattasi di droga "pesante"), la disinvoltura nella commissione del reato, la fidelizzazione della clientela, e quindi continuità dei rapporti con l'acquirente.

4.2. Quanto al secondo motivo, relativo all'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è bene precisare che la Corte d'Appello ha utilizzato l'aggravante speciale della "non occasionalità" come argomento rafforzativo per valutare la congruità della pena inflitta, evidenziando che essa si colloca comunque al di sotto del minimo edittale previsto per le cessioni non occasionali dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R 309/1990, aggravante speciale, che così come evidenziato da questa Corte, deve essere considerata in fatto, laddove sia contestata anche la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 287441 - 01). 5N. 2893/2026 R.G.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, va ricordato che sebbene il predetto principio tutela il diritto dì difesa, non è necessaria una rigida corrispondenza formale e letterale tra contestazione e decisione.

La giurisprudenza di questa Corte, è intervenuta sulla questione ritenendo che non vi sia violazione del predetto principio quando il fatto storico rimane invariato e l'imputato abbia avuto una concreta possibilità di difendersi sugli elementi poi valorizzati in sentenza.

In questa prospettiva, una possibile violazione rilevante ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. si verifica solo quando tra accusa e decisione si realizzi una trasformazione sostanziale dell'addebito, tale da porre l'imputato di fronte a un fatto nuovo, eterogeneo o incompatibile, impedendogli un'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01).

Ne deriva che ciò che è realmente rilevante non è la coincidenza formale tra imputazione e sentenza, ma la concreta salvaguardia del diritto di difesa.

Ebbene, nel caso in esame, il fatto storico è rimasto invariato e l'imputato ha comunque avuto una concreta possibilità di difendersi sugli elementi poi richiamati in sentenza.

Inoltre, l'aggravante speciale della "non occasionalità", seppur non essendo stata formalmente contestata, era pienamente prevedibile alla luce degli elementi già oggetto di imputazione e di contraddittorio tra le parti.

Ne deriva che alcuna violazione del diritto di difesa si è manifestata.

La difesa, infatti, ha avuto piena facoltà di confrontarsi con gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione e, alla luce di ciò, deve ritenersi che la difesa sia stata posta in condizione anche di potersi difendere sul profilo della occasionalità del fatto.

Infine, sotto il profilo del vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione della pena è sindacabile in Cassazione solo quando sia frutto di manifesta illogicità o di arbitrio.

Nel caso in esame, la motivazione offerta dai giudici di merito permette di comprendere chiaramente l'iter logico seguito ai fini della determinazione della pena.

Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6N. 2893/2026 R.G.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04VW721) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 2893/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Parma del 06 Marzo 2025 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e artt. 81 cpv, 73, comma 1, d.P.R. 309/90 formulando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed eccessività della dosimetria della pena in violazione dell'art. 133 cod. pen. La Corte d'appello avrebbe determinato la pena senza motivare il rilevante aumento per la continuazione e senza un effettivo bilanciamento, limitandosi a richiamare la gravità delle aggravanti senza spiegare perché essa neutralizzi elementi positivi quali la piena confessione. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la motivazione sul discostamento dal minimo edittale, fondata su precedenti e natura della sostanza, pur a fronte della qualificazione del fatto come di lieve entità. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione all'art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 309/1990 e all'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale considerato un'aggravante mai contestata, incidendo sulla pena in base ad un presupposto inesistente e violando il diritto di difesa, legalità e giusto processo. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62, numero 4 cod. pen., per omessa valutazione, anche d'ufficio, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile anche in materia di stupefacenti in presenza di profitto esiguo, con conseguente possibile riduzione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e cia adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto con lo stesso si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la 2N. 2893/2026 R.G. lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Quanto al terzo motivo, va preliminarmente rilevato che lo stesso è inammissibile il ricorrente, prospetta in questa sede, per la prima volta, la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Si tratta di un zi doglianza che non risulta mai stata devoluta al giudice di merito, con conseguente preclusione in questa sede di legittimità. Invero, di recente è stato specificato che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tal dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). La doglianza in questione, pertanto, non può essere scrutinata da questa Corte per interruzione della catena devolutiva. Invero, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. È stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto del!a decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modaiità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del 3N. 2893/2026 R.G. giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale» (così Sez. 4, n. 14801 del 03/04/2025, S., non mass; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione). 4. Rispetto al primo e al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato, invece, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4.2. In primo luogo, quanto alla dedotta mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione, la censura non coglie nel segno. È infatti consolidato, il principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, PG c/ Randisi, Rv. 288800 - 01). In questa prospettiva è altresì chiarito che, qualora il giudice determini incrementi sanzionatori di esigua entità, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ogni reato satellite, dovendosi escludere in radice un uso distorto del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che l'aumento di cinque mesi di reclusione corrisponda ad un incremento proporzionato, se non mite, coerente con l'elevato numero di ulteriori cessioni e la reiterazione delle condotte, che rende percepibile il percorso logico seguito. Quanto poi al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la Corte bolognese ha esplicitamente individuato gli elementi ostativi alla prevalenza delle attenuanti, in particolare: la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, soprattutto, la commissione del fatto durante l'affidamento in prova, circostanza che denota - con evidenza - una marcata capacità a delinquere. La sentenza impugnata, dunque, sul punto, si colloca nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere ad una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto, e non sulla base di una mera 4N. 2893/2026 R.G. comparazione numerica tra circostanze di segno opposto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01). Va evidenziato, inoltre, che le attenuanti generiche sono state comunque riconosciute all'odierno ricorrente proprio in ragione della collaborazione processuale. Ancora, è principio pacifico che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risolvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). In questa prospettiva, la confessione rileva, ma non è sufficiente a superare una inclinazione a delinquere dimostrata da condotte reiterate e commesse addirittura durante una misura alternativa. Neppure può considerarsi contraddittoria la motivazione sul discostamento dal minimo edittale. La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non impone affatto l'irrogazione della pena minima, atteso che la stessa presuppone una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, anche con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01). Ne consegue che, anche una volta riconosciuta la lieve entità, la determinazione in concreto della pena resta affidata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., potendo il giudice discostarsi dal minimo edittale in presenza di elementi che denotino una maggiore gravità in concreto. E proprio tali criteri sono stati puntualmente richiamati: precedenti specifici dell'odierno ricorrente, natura della sostanza compravenduta (trattasi di droga "pesante"), la disinvoltura nella commissione del reato, la fidelizzazione della clientela, e quindi continuità dei rapporti con l'acquirente. 4.2. Quanto al secondo motivo, relativo all'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è bene precisare che la Corte d'Appello ha utilizzato l'aggravante speciale della "non occasionalità" come argomento rafforzativo per valutare la congruità della pena inflitta, evidenziando che essa si colloca comunque al di sotto del minimo edittale previsto per le cessioni non occasionali dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R 309/1990, aggravante speciale, che così come evidenziato da questa Corte, deve essere considerata in fatto, laddove sia contestata anche la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 287441 - 01). 5N. 2893/2026 R.G. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, va ricordato che sebbene il predetto principio tutela il diritto dì difesa, non è necessaria una rigida corrispondenza formale e letterale tra contestazione e decisione. La giurisprudenza di questa Corte, è intervenuta sulla questione ritenendo che non vi sia violazione del predetto principio quando il fatto storico rimane invariato e l'imputato abbia avuto una concreta possibilità di difendersi sugli elementi poi valorizzati in sentenza. In questa prospettiva, una possibile violazione rilevante ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. si verifica solo quando tra accusa e decisione si realizzi una trasformazione sostanziale dell'addebito, tale da porre l'imputato di fronte a un fatto nuovo, eterogeneo o incompatibile, impedendogli un'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01). Ne deriva che ciò che è realmente rilevante non è la coincidenza formale tra imputazione e sentenza, ma la concreta salvaguardia del diritto di difesa. Ebbene, nel caso in esame, il fatto storico è rimasto invariato e l'imputato ha comunque avuto una concreta possibilità di difendersi sugli elementi poi richiamati in sentenza. Inoltre, l'aggravante speciale della "non occasionalità", seppur non essendo stata formalmente contestata, era pienamente prevedibile alla luce degli elementi già oggetto di imputazione e di contraddittorio tra le parti. Ne deriva che alcuna violazione del diritto di difesa si è manifestata. La difesa, infatti, ha avuto piena facoltà di confrontarsi con gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione e, alla luce di ciò, deve ritenersi che la difesa sia stata posta in condizione anche di potersi difendere sul profilo della occasionalità del fatto. Infine, sotto il profilo del vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione della pena è sindacabile in Cassazione solo quando sia frutto di manifesta illogicità o di arbitrio. Nel caso in esame, la motivazione offerta dai giudici di merito permette di comprendere chiaramente l'iter logico seguito ai fini della determinazione della pena. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6N. 2893/2026 R.G. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris