CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 15 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per non aver versato - nel termine di quindici giorni previsto dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della durata di anni due, mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, misura applicata con il decreto dello stesso Tribunale di Napoli, notificato il 9 dicembre 2015 - la cauzione, quantificata nella somma di euro 8.000,00. Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto, approdo mantenuto fermo da parte dei giudici di secondo grado. 2. Avverso la sentenza suindicata il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, sulla scorta di due motivi. 2.1 Con il primo motivo si prospettano la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 46 e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 245, e 76 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché il corrispondente vizio di motivazione. La difesa evidenzia l'errore compiuto dalla Corte lì dove ha considerato priva di ogni valenza l'attestazione ISEE prodotta in atti sulla base della postulata - ma contraria al richiamato quadro normativo - mancanza di sanzione relativamente alla falsità nella corrispondente autocertificazione: si segnala, in particolare, la disciplina dettata dall'art. 10 D.P.C.M. 6 dicembre 2013, n. 159, che ha regolato la dichiarazione sostitutiva unica con espresso richiamo del d.P.R. n. 445 del 2000, il conseguente rilievo dell'art. 76 di quest'ultima fonte e, quindi, la rilevanza della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 483 cod. pen. Il ricorrente, sul tema, ha inoltre puntualizzato il collegamento fra INPS e Agenzia delle Entrate per il controllo dei dati reddituali enunciati dal dichiarante. Di conseguenza - argomenta la difesa - la dequotazione dell'allegazione di impossidenza operata dai giudici del merito, quando hanno tolto ogni valore alla dichiarazione ISEE senza rispondere alle argomentazioni sviluppate dall'imputato, si è risolta in una omessa pronuncia, senza che si fosse promosso ogni tipo di accertamento relativo agli elementi idonei a verificare l'effettività o meno dello stato di impossidenza allegato dall'obbligato. Secondo la difesa, in dipendenza di tale carente impostazione, la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla scorta di sole valutazioni presuntive, mentre il mancato pagamento della cauzione, nella misura imposta dell'importo di euro 8.000,00 da versare entro quindici giorni, era stato causato dalle precarie condizioni economiche in cui versava tutta la famiglia di [OSCURATO:PERSONA], come esposta nella suddetta dichiarazione ISEE. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di confermato diniego delle attenuanti generiche. I giudici di appello, ad avviso della difesa, non hanno valutato la nneritevolezza dell'imputato del corrispondente beneficio, alla stregua dei criteri fissati dal suddetto quadro normativo, e hanno così omesso di motivare il rigetto in forza di un discorso giustificativo effettivo, e non con mere clausole di stile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo spirato il termine di prescrizione del reato e non potendo ritenersi l'inammissibilità del ricorso, né per manifesta infondatezza di tutti i motivi, né per altre ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi inammissibile, con specifico riferimento all'analisi del primo motivo, nella parte in cui ha censurato l'inadeguatezza della motivazione offerta nella sentenza impugnata circa la valutazione dell'impossidenza dedotta dall'imputato quale causa essenziale determinatrice del mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della cauzione impostagli con l'applicazione della misura di prevenzione personale identificata in narrativa. 2. Sul tema, introdotto dall'imputato, della sua impossibilità di far fronte nel termine di quindici giorni al versamento della cauzione impostagli, a causa della corrispondente innpossidenza sua e dei componenti del suo nucleo familiare, allegazione seguita dalla produzione dell'attestazione ISEE inerente alla situazione di [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, la Corte territoriale, dopo aver osservato che, per l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 76 cit., deve sussistere una vera e propria impossibilità di adempimento, non una mera difficoltà di adempiere, con la conseguente necessità di acquisire la corrispondente, rigorosa prova dell'impossibilità stessa, ha preso atto della documentazione prodotta dall'appellante, ma ne ha ritenuto la radicale irrilevanza osservando che l'attestazione ISEE deriva da un'autocertificazione la cui falsità non dà luogo a qualsivoglia sanzione per il suo autore, sicché - muovendo dall'assoluta assenza di prova del fatto innpeditivo addotto e rilevando la carenza di richieste di dilazione o di rateizzazione di quell'obbligo di versamento - ha confermato l'approdo raggiunto dal Tribunale. 3. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale esige un necessario approfondimento, dovendo - sul tema in discussione - muoversi dal consolidato e qui riaffermato principio di diritto secondo cui l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di pagamento della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, e incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su. quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 - 01; Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843 - 01). Posto ciò, costituisce snodo tale da esigere una precisa verifica quello relativo al fatto che i giudici di appello hanno affermato che sono mancate anche le allegazioni dell'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato e ciò hanno sostenuto mediante la - tanto recisa quanto priva di supporto esplicativo - svalutazione delle risultanze dell'attestato ISEE prodotto dalla difesa. 3.1. Al riguardo, l'unica spiegazione fornita, inerente alla, ritenuta sostanzialmente nulla, valenza sullo stesso piano dell'allegazione, oltre che su quello della dimostrazione, del documento citato - in quanto le dichiarazioni poste alla base di esso, ove non veritiere, non sarebbero suscettibili di determinare alcuna sanzione a carico del responsabile - non può essere recepita in via immediata. Certo, avrebbe potuto sostenersi, con argomentazioni congruenti, che non bastava la produzione dell'attestato ISEE sul piano dimostrativo e che lo stesso documento anche sul piano dell'allegazione doveva essere coniugato con la deduzione di altri elementi: porne, invece, nel nulla la sua introduzione nella dialettica processuale senza offrire una concreta giustificazione della corrispondente opzione e limitandosi ad assumere, in modo tacitiano e senza coordinarsi con il suindicato quadro normativo, che tale autodichiarazione, se falsa, sarebbe restata priva di sanzione, ha concretato un tessuto argomentativo oggettivamente esile: e a fronte di esso la critica svolta dal ricorrente con il primo motivo, deve, quanto meno, escludersi sia manifestamente infondata. 3.2. Non si profilava, in particolare, suscettibile di essere cestinato senza un articolato vaglio l'argomento poi ribadito dalla difesa sulla base al quale l'art. 10 D.P.C.M. 6 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente), afferente alla dichiarazione sostitutiva unica di cui si tratta: la norma stabilisce, fra l'altro, che il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. E, considerati gli ambiti di applicazione dagli artt. 46 e 47, in relazione all'art. 76, del d.P.R. n. 445 del 2000 (norma, quest'ultima, che, al comma 1, stabilisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia), la rilevanza auto-certificativa dell'attestazione addotta da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe meritato una congrua verifica argomentativa, la cui mancanza rende non manifestamente infondata la corrispondente censura qui prospettata dal ricorrente. Il primo motivo supera, dunque, il vaglio di ammissibilità, non potendo nemmeno considerarsi - la critica nello stesso contenuta- ictu ocu/i generica in relazione alla verifica dell'avvenuta, o meno, integrazione della fattispecie sostanziale contestata. 4. L'evidenziata situazione fa scaturire la conclusione che l'impugnazione non può dichiararsi inammissibile nel suo complesso e conduce all'ineludibile rilevazione della maturata prescrizione del reato oggetto di contestazione. Muovendo dal rilievo che la contravvenzione, per come contestata, ha conseguito il perfezionamento del suo profilo strutturale e la correlativa consumazione alla scadenza del termine stabilito dal provvedimento applicativo per il versamento della cauzione (in quanto la contravvenzione di inottemperanza all'ordine del tribunale di versare la cauzione, previsto dall'art. 3-bis, quarto comma della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ha natura di reato permanente, per cui, per individuare il dies a quo del termine di prescrizione, deve farsi riferimento alla data ultima entro cui il deposito cauzionale deve essere eseguito: Sez. 7, n. 34352 del 30/06/2016, Fascia, Rv. 267665 - 01; Sez. 6, n. 9219 del 16/02/2005, Gaglio, Rv. 230942 - 01), si osserva, enucleando i relativi dati dalle pacifiche constatazioni svolte nelle sentenze di merito, che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2015, con la fissazione del termine di giorni quindici a decorrere da tale data affinché il prevenuto provvedesse al versamento dell'importo cauzionale di euro 8.000,00. Pertanto, la consumazione del reato contestato andava e va fissata al 24 dicembre 2015. Alla stregua del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., contemplanti rispettivamente il termine ordinario e il termine massimo di prescrizione della contravvenzione oggetto di contestazione, si rileva che il termine prescrizionale massimo è di cinque anni. Deve poi constatarsi che si sono determinate alcune sospensioni del suo decorso, vale a dire quelle dal 28 giugno al 7 dicembre 2017 (su istanza di parte), dal 7 dicembre 2017 all'il gennaio 2018 (su istanza di parte), dal 9 marzo affili maggio 2020 (ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal 23 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021 (su istanza di parte), per complessivi 618 giorni. Quindi, computate queste sospensioni, il termine massimo di prescrizione dal 24 dicembre 2020 risulta essere stato prorogato al 4 settembre 2022. Il reato si è, dunque, prescritto: la valida instaurazione del rapporto impugnatorio impone di rilevare la causa estintiva del reato contravvenzionale contestato. Per altro verso, agli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non risulta dagli atti la prova evidente che il fatto oggetto dell'incriminazione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 non sussista, o non sia stato commesso o non costituisca reato, in ragione degli elementi accertati dalla pronuncia di merito. La declaratoria di estinzione del reato deve essere, allora, adottata in questa sede processuale, considerato anche che [OSCURATO:PERSONA] non ha esternato l'eventuale volontà di rinunciare alla causa estintiva, avendo piuttosto la difesa tecnica invocato il proscioglimento pieno iure dell'imputato, senza che però se ne siano riscontrati i presupposti. 5. La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza rinvio per l'emersa prescrizione del reato oggetto di cont