CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazionedi legge processuale di cui all’art. 97 comma 5 cod.proc.pen. e la nullità dellasentenza per omessa sostituzione del difensore d’ufficio che ha abbandonato ladifesa è manifestamente infondato.Si rileva, in punto di diritto, che appartiene al costante insegnamento di questaCorte, formatosi a partire da Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398,l'affermazione secondo la quale nell'ordinamento processuale attuale vige ilprincipio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatorescelto dall'imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal pubblicoministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa, per cui, a normadell’art. 97, comma 5, cod. proc. pen., tale legale resta anche l'unico destinatariodella notificazione di atti rilevanti per la difesa, compresi i provvedimentisuscettibili d'impugnazione. Né, sul permanere di tale rapporto difensivo, incide lanomina di un difensore d'ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d'ufficio inprecedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Sez. 1,n. 4928 del 19/12/2012, dep. 2013, Falanga, Rv. 254606 –01). È però altrettantovero che, secondo consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisionedelle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225363; Sez.1, n. 19037 del 17/3/2005, Koseni, Rv. 231581; Sez. 3 n. 25812 del 762005,Vitale, Rv. 231816; Sez. 4, Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil, Rv. 243820)volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l'effettività della difesa, ilprincipio di immutabilità della difesa, anche d'ufficio, può operare se la sostituzionedi quello originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni,poi venute meno, non quando il legale originario non sia stato reperito o abbiamostrato totale disinteresse per l'incarico assegnatogli, situazione che rendelegittimo il subentro di un nuovo difensore.Ciò premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, dal verbale di udienzain data 07/12/2021 e del 10/06/2022, risulta che il difensore era stato sostituitoex art. 102 cod.proc.pen., che in data 14/07/2022 il nominato difensore di ufficioera presente e che era stata sostituito solamente nelle successive udienze del19/10/2023, 10/03/2023, 30/10/2023 e 20/05/2024, sicchè la sostituzione eradipesa da circostanze transitorie, non essendo configurabile un abbandono delladifesa, e che comunque, ai sensi dell’art. 182 cod.proc.pen. le nullità non possonoessere dedotte da chi vi ha dato o concorso a dare causa, situazione ricorrente nelcaso in esame avendo l’imputato, che non ha nominato un difensore di fiducia,concorso a dare causa alla dedotta nullità.Considerato il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché,secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare li diniego delbeneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice dimerito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (siveda, in particolare, pag. 8, là dove dopo aver rilevato l’assenza di elementi positividi valutazione ha rilevato che l’imputato stava espiando una pena segno evidentedella ricorrenza di precedenti penali che ben possono fondare l’esclusione dellamitigazione del trattamento sanzionatorio);Rilevato che la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamenteinfondata là dove la corte territoriale ha giustificato la misura della pena alla lucedei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. tra cui l’entità dell’imposta evasa. Motivazionetutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiutol'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto dellamisura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenutirilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione ditutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waycheye altri, Rv. 258410).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]