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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 03075/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto emessa in data 14/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito nell'accoglimento;udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto - che aveva condannato gli imputati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, bancarotta preferenziale, omesso deposito delle scritture contabili, a loro rispettivamente ascritti - assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta di distrazione di cui al capo B15), limitatamente ai furgoni blindati, ai corpetti antiproiettile ed agli apparecchi ricetrasmittenti, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti dei predetti imputati; inoltre, dichiaratct assorbita la condotta sub B15), limitatamente alla distrazione dei corpetti antiproiettile e degli apparecchi ricetrasmittenti, in quella sub B5), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B15), limitatamente alle indicate condotte, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, in riferimento agli artt. 407, 409, 411, cod. proc. pen., 13, 24, 111 Costituzione, 6 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il fascicolo n. 2931/09 R.G.N.R. era stato iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed archiviato in data 01/07/2013; quindi, su richiesta della Questura di Taranto, in data 12/07/2013, il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato la riapertura delle indagini, convogliate nel proc. pen. n. 6559/2013 R.G.N.R., in cui era confluita la consulenza tecnica disposta nell'originario procedimento e non tempestivamente depositata; in realtà, tre giorni dopo l'archiviazione del primo procedimento, la Questura di Taranto aveva richiesto al pubblico ministero un ordine di esibizione nell'eventualità in cui l'amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse spontaneamente adempiuto, benché si trattasse di attività già in precedenza delegata, con particolare riferimento alla escussione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle predetta società; ne consegue che la richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini preliminari non si fonda affatto su nuove investigazioni, ma su attività già delegate in precedenza, nell'ambito dell'originario fascicolo processuale, e non esitate dalla P.G. delegata, per cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva istanza di riapertura delle indagini erano strumentali ad aggirare l'intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli esiti delle indagini surrettiziamente acquisiti dopo il provvedimento di archiviazione nell'ambito del nuovo fascicolo, come già indicato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020); tanto alla luce del fatto che non solo l'escussione a s.i.t. del Locascío era stata già delegata in precedenza, ma anche tenuto conto che questi aveva già trasmesso, in data 14/11/2008, una relazione con cui aveva ampiamente risposto a quanto richiestogli dalla P.G., tanto è vero che, nell'ambito del nuovo procedimento penale, non si era mai proceduto alla sua escussione a s.i.t. e che, infine, nel nuovo procedimento, è confluita la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che sarebbe stata non utilizzabile nel precedente procedimento, in quanto depositata oltre il termine per le indagini preliminari, scaduto e non prorogato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 112 cod. pen., 216, 223, 219 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, relativamente alla distrazione scaturente dalla cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto sette autovetture in favore della Se.Pro. s.r.I., la motivazione si fonda sulla sovrapposizione del contratto di leasing con quello di locazione finanziaria, come risulta dalla documentazione prodotta in dibattimento e dalle stesse perplessità del perito del giudice, dott. [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, nel caso di specie le auto erano oggetto di contratti di noleggio a lungo termine, che non trasferiscono la proprietà del veicolo, per cui le vetture non avrebbero mai potuto costituire asset della società e, soprattutto, nessun passaggio avrebbe potuto avvenire senza il consenso della società proprietaria, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inconfigurabilità della bancarotta distrattiva; peraltro, la questione, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito, era stata devoluta con i motivi di appello, con conseguente omissione della motivazione; quanto alla cessione dei contratti di vigilanza, il perito di ufficio ha dichiarato che tale trasferimento non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla curatela, alla luce della intervenuta revoca dell'autorizzazione prefettizia, che aveva comportato la decadenza dei contratti; agli imputati - l'uno un ex atleta di livello nazionale trasferito in Australia, e l'altra impiegata amministrativa a Roma, dove vive dal 2000 - è stata contestata una condotta omissiva che è restata del tutto indeterminata, non essendo stata provata la loro consapevolezza circa la presenza di determinati beni nel patrimonio societario, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità;2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena, non essendo stato dato alcun rilievo alla revoca di costituzione di parte civile a seguito di transazione scaturente dall'intervenuto risarcimento del danno; parimenti carente risulta la motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari, parametrata unicamente alla pena principale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo dodici motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilìzzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 407, 409, 411, cod. proc. pen., 13, 24, 111 Costituzione, 6 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il fascicolo n. 2931/09 R.G.N.R. era stato iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed archiviato in data 01/07/2013; quindi, su richiesta della Questura di Taranto, in data 12/07/2013 il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato la riapertura delle indagini, convogliate nel proc. pen. n. 6559/2013 R.G.N.R., in cui era confluita la consulenza tecnica disposta nell'originario procedimento e non tempestivamente depositata; in realtà, tre giorni dopo l'archiviazione del primo procedimento, la Questura di Taranto aveva richiesto al pubblico ministero un ordine di esibizione nell'eventualità in cui l'amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse spontaneamente adempiuto, benché si trattasse di attività già in precedenza delegata, con particolare riferimento alla escussione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle predetta società; ne consegue che la richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini preliminari non si fonda affatto su nuove investigazioni, ma su attività già delegate in precedenza, nell'ambito dell'originario fascicolo processuale, e non esitate dalla P.G. delegata, per cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva istanza di riapertura delle indagini erano strumentali ad aggirare l'intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli esiti delle indagini surrettiziamente acquisiti dopo il provvedimento di archiviazione nell'ambito del nuovo fascicolo, come già indicato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020); tanto alla luce del fatto che non solo l'escussione a s.i.t. del [OSCURATO:PERSONA] era stata già delegata in precedenza, ma anche tenuto conto che questi aveva già trasmesso, in data 14/11/2008, una relazione con cui aveva ampiamente risposto a quanto richiestogli dalla P.G., tanto è vero che, nell'ambito del nuovo procedimento penale, non si era mai proceduto alla sua escussione a s.i.t. e che, infine, nel nuovo procedimento è confluita la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che sarebbe stata non utilizzabile nel precedente procedimento, in quanto depositata oltre il termine per le indagini preliminari, scaduto e non prorogato; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 589 e 599 cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare la dichiarazione di parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata dall'imputato, in relazione alla determinazione della pena, posto che lo stesso avrebbe voluto beneficiare dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.; in ogni caso, la stessa Corte territoriale non ha considerato la detta rinuncia, avendo, infatti, esaminato la questione delle pene accessorie, cosa che non avrebbe potuto essere fatta a fronte della rinuncia ai motivi di appello; in tal senso, quindi, la motivazione della sentenza dimostra che non vi era stata una valida rinuncia ai motivi di appello, con conseguente carenza di motivazione della sentenza in relazione ai motivi di gravame; inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in maniera logica in relazione alla insussistenza dell'aggravante ex art. 219 legge fallimentare, motivo ampiamente argomentato in sede di appello; parimenti carente è la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, né risulta determinata la scansione del calcolo della pena; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto al discostamento immotivato dalle conclusioni raggiunte dal perito, da parte della Corte di merito; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B2) ed al capo B3); 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B5); 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla contestazione avente ad oggetto la restituzione dei conferimenti in conto futuro aumento capitale sociale; 3.7 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B12); 3.8 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B14);

3.9. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale;3.10 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo D); 3.11 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla motivazione concernente il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'errata motivazione - in quanto basata solo sull'entità del passivo - in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare; 3.12 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, che non ha tenuto conto della composizione del debito fallimentare; 3.13 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B8) e D), nonostante le intervenute sospensioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 II primo motivo di ricorso, comune, peraltro, anche a [OSCURATO:PERSONA], risulta palesemente inammissibile, posto che la doglianza è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Sul punto, questa Corte regolatrice ha già affermato che "L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità." (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996).

Anche sotto altro aspetto, in ogni caso, la doglianza appare generica, posto che i ricorsi non hanno neanche indicato la rilevanza decisiva del contenuto della consulenza disposta dalla pubblica accusa nel corso delle indagini preliminari, la cui acquisizione agli atti del procedimento si sarebbe verificata oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari del procedimento iscritto in epoca più risalente.

Peraltro, la difesa non ha in alcun modo dedotto che tutta l'attività rilevante, svolta dal consulente del pubblico ministero, fosse stata compiuta dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, posto che quella di consulenza è, senza dubbio, attività a formazione progressiva, in cui la relazione, di regola, ha una funzione meramente riepilogativa dell'attività posta in essere, sicché sarebbe stato necessario individuare quale attività, nel caso in esame, fosse stata svolta oltre i limiti di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (sul punto: Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278298).

Invece, nulla risulta, nel caso in esame, né in riferimento alla data del deposito della consulenza disposta dal pubblico ministero, né in riferimento all'epoca di svolgimento delle attività di accertamento da parte del consulente; su tali profili, infatti, la difesa non ha specificato alcunché, e nulla risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, con conseguente carenza di autosufficienza del ricorso.

Sotto tale profilo va rilevato che, benché l'eccezione formulata dalla difesa risulti di natura processuale, ciò nondimeno, sia stato ribadito da questa Corte di legittimità come (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276432), anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nel caso di eccezione processuale - ipotesi strutturalmente del tutto diversa dal travisamento degli atti - pur essendo la Corte di cassazione giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), nondimeno il ricorrente, anche quando deduce un motivo ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., non è esonerato dall'onere di verificare che dagli atti trasmessi alla Corte di cassazione risultino tutti quelli necessari alla verifica della dedotta eccezione, ai sensi del generale principio di cui all'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., applicabile anche agli errores in procedendo (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280121, in cui tale concetto è stato ribadito in riferimento alla deduzione di inutilizzabilità).

Ne discende, quindi, l'onere, per il ricorrente, di verificare la trasmissione alla Corte di legittimità degli atti funzionali e necessari alla deliberazione della doglianza concernente il dedotto error in procedendo; tale onere, come detto, nel caso in esame non risulta rispettato.

Unico elemento desumibile dagli atti trasmessi a questa Corte, quindi, è che il primo procedimento penale - nr. 2931/09 R.G.N.R. - era stato iscritto, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di un terzo soggetto, ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 640 cod. pen. e 216 legge fallimentare; ne consegue che tale doglianza, per la [OSCURATO:PERSONA], risulta tdEEIREet manifestamente infondata anche sotto tale profilo.Ancora, la questione risulta del tutto inammissibile anche sotto altro aspetto: con il ricorso, infatti, si rappresenta che, a seguito del decreto di archiviazione del 01/07/2013, avente ad oggetto il proc. pen. nr. 2931/09 R.G.N.R., il pubblico ministero, in data 05/07/2013, aveva formulato richiesta di riapertura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., che il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato tale riapertura con provvedimento del 12/07/2013, a seguito del quale il pubblico ministero aveva iscritto il nuovo proc. pen., nr. 6559/2013 R.G.N.R., in cui sarebbero, in realtà, surrettiziamente confluiti gli atti delle indagini preliminari relativi al primo procedimento penale, inutilizzabili in quanto compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, di cui non era stata richiesta alcuna proroga nell'ambito del proc. nr . 2931/09 R.G.N.R.

Sotto tale aspetto, quindi, va ricordato che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, è pacificamente inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc.

Strisciuglio e altri, Rv. 252323; Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, P.M. in proc.

Lerda e altri, Rv. 240441).

Nel caso in esame, al più, si sarebbe verificata una inutilizzabilità degli atti in seguito al decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari, inutilizzabilità certamente non patologica, come tale del tutto irrilevante in un contesto processuale definito con rito abbreviato.

Sul punto, infatti, questa Corte di legittimità ha affermato come il decorso del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non comporta l'invalidità dell'atto, ma solo la inutilizzabilità della prova acquisita attraverso tale atto; detta inutilizzabilità deve essere fatta valere su istanza di parte, immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996).

A conclusione delle illustrate argomentazioni, va aggiunto che il Collegio non ignora l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020, dep. il 19/01/2021, n. m., in cui - in riferimento alla questione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari - è stato affermato come tale inutilizzabilità non possa essere sanata attraverso la richiesta di archiviazione seguita dalla successiva riapertura delle indagini.

Nel caso esaminato dalla pronuncia citata, l'inutilizzabilità degli atti di indagine, nella specie costituiti dalle intercettazioni telefoniche svoltesi dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, discendeva dal provvedimento del Giudice 8 per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di proroga presentata tardivamente.

Va, tuttavia, considerato come tale pronuncia riguardasse il ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in fase cautelare, fattispecie, quindi, del tutto diversa da quella in esame, relativa alla definizione del giudizio con rito abbreviato.

Non può, quindi, che ribadirsi, in relazione alla presente vicenda processuale, come il profilo di inutilizzabilità dedotto debba essere valutato alla stregua degli specifici principi applicabili in riferimento al rito prescelto per la definizione del giudizio. 1.2 II secondo motivo risulta essenzialmente versato in fatto, in quanto basato sulla lettura di passaggi argomentativi della consulenza di parte, di cui, in sostanza, si chiede una rivalutazione in funzione di una diversa ricostruzione della vicenda, richiamando, in tal senso, anche documentazione acquisita agli atti del procedimento di merito, oltre che la perizia disposta di ufficio.

Ciò vale, in particolare, quanto al capo B15), in cui si sollecita questa Corte ad una rivalutazione della qualificazione delle fattispecie contrattuali quali noleggio a lungo termine piuttosto che locazione finanziaria.

Quanto alla cessione dei contratti di vigilanza, la sentenza impugnata ha chiaramente indicato la genericità del motivo di gravame, posto che sul punto già il primo giudice aveva ricordato come nel luglio del 2009 la Prefettura avesse comunicato alla società, poi fallita, la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza, con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno successivo, al fine di consentire la ricollocazione del personale; tuttavia, ben prima di tale comunicazione, ossia già nel gennaio 2009, circa settecento contratti di vigilanza erano già migrati verso la Se.Pro s.r.I.; in tale epoca, quindi, i contratti avevano specifico valore commerciale, non essendo ancora intervenuta la citata revoca (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata).

Con tale circostanza il ricorso non si confronta affatto, apparendo il motivo del tutto generico e meramente reiterativo di una questione già sottoposta al giudice del gravame e da questi risolta con motivazione più che congrua.

Identiche considerazioni devono essere svolte in riferimento al coinvolgimento dei ricorrenti e del loro consapevole contributo al disegno criminoso di svuotamento della [OSCURATO:SOCIETA].

Non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano inseriti quali, rispettivamente, componente e vice presidente del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 22/07/2009, ma [OSCURATO:PERSONA] già dal luglio 2008 era socio al 97% della SOS s.r.I., che successivamente avrebbe mutato ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. era nata proprio dalla volontà del figlio [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di proseguire nell'attività che la famiglia svolgeva da tre generazioni.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha evidenziato, alla luce delle acquisizioni probatorie, che la predetta aveva lavorato per anni all'interno della società fallita, di cui conosceva perfettamente l'andamento, occupandosi essenzialmente dell'attività amministrativa, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; non solo, ma proprio la [OSCURATO:PERSONA] aveva locato alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli immobili già in precedenza condotti in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui la [OSCURATO:PERSONA] era usufruttuaria, con ciò dimostrando la piena consapevolezza della sovrapponibilità tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del tutto logicamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la presenza all'interno del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rendeva evidente la condivisione del disegno criminoso, poiché il trasferimento dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accuratamente pianificato e richiedeva la presenza all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. di persone che avessero l'assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ossia la ex moglie ed il figlio (pagg. 18-20 della sentenza impugnata). 1.3 In relazione al trattamento sanzionatorio, va osservato che la sentenza impugnata ha dato atto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile (pag. 10 della motivazione), dal che emerge evidente come, ancorché con motivazione implicita, la Corte territoriale abbia considerato detta circostanza in funzione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto al precedente grado di giudizio, in cui le dette attenuanti erano state concesse con giudizio di equivalenza.

Ciò, peraltro, emerge evidente da un duplice ordine di considerazioni: già il primo giudice aveva ritenuto gli imputati meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, in relazione al ruolo da essi svolto nell'ambito della vicenda societaria; in secondo luogo, il dato della assenza di precedenti penali emergeva evidente anche al primo giudice.

Ne discende che unico elemento ulteriore, ai fini della diversa parametrazione del giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, resta la intervenuta revoca della costituzione di parte civile che, quindi, la Corte di merito ha, ancorché implicitamente, valutato.

Quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la motivazione della Corte territoriale risulta fondata sul non trascurabile livello di gravità complessiva dei fatti, in ragione del generale accordo e della trama delittuosa necessaria a consentire il passaggio dei beni tra le due società, il che rende palese come sia stato adottato un preciso criterio valutativo che consente di escludere l'automatica parametrazione delle dette pene alla durata della pena principale.Il motivo, quindi, risulta, nel complesso, infondato

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio.

In tal senso occorre ribadire che tale rinuncia non appare in alcun modo assimilabile all'istituto del "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendo quest'ultimo caratterizzata da un accordo tra le parti sulla misura della pena che, quindi, risulta concordata tra la pubblica accusa e l'imputato, con conseguente rinunzia, da parte di quest'ultimo, agli altri motivi.

Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha dato atto della mera rinuncia ai motivi di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quello concernente il trattamento sanzionatorio, non risultando alcuna convergenza di volontà con la pubblica accusa circa l'individuazione di una pena concordata.

Appare, infatti, intuitivo che la richiesta concordata tra accusa e difesa implica una convergenza di volontà, tanto è vero che essa risulta vincolante nella sua integralità per il giudice, che non può addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278114), mentre la semplice rinuncia parziale ai motivi di appello non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, proprio a causa della reintroduzione del "patteggiamento in appello" (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28194).

Inoltre, la detta rinuncia non può che comprendere anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto ed autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone ed altri, Rv. 271750; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese ed altri, Rv. 268385).

Così inquadrata la situazione processuale, va rilevato che la determinazione di una pena, da parte della Corte di merito, in misura superiore alla pena edittale minima, a fronte di una mera rinuncia ai motivi di gravame, con la sola eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, appare rientrare nella piena discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite della pena illegale.

Parimenti inammissibile la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione fondata sulla estrema gravità delle condotte, articolate in un ingegnoso meccanismo ideato da [OSCURATO:PERSONA], funzionale a svuotare la società fallita, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed a proseguire nell'attività attraverso altra compagine.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura in cui risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso in esame, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282693; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi ed altro, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279671; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alla dedotta prescrizione, l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la dedotta prescrizione (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Dal rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, mentre, per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso determina la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto emessa in data 14/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito nell'accoglimento;udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto - che aveva condannato gli imputati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, bancarotta preferenziale, omesso deposito delle scritture contabili, a loro rispettivamente ascritti - assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta di distrazione di cui al capo B15), limitatamente ai furgoni blindati, ai corpetti antiproiettile ed agli apparecchi ricetrasmittenti, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti dei predetti imputati; inoltre, dichiaratct assorbita la condotta sub B15), limitatamente alla distrazione dei corpetti antiproiettile e degli apparecchi ricetrasmittenti, in quella sub B5), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B15), limitatamente alle indicate condotte, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, in riferimento agli artt. 407, 409, 411, cod. proc. pen., 13, 24, 111 Costituzione, 6 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il fascicolo n. 2931/09 R.G.N.R. era stato iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed archiviato in data 01/07/2013; quindi, su richiesta della Questura di Taranto, in data 12/07/2013, il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato la riapertura delle indagini, convogliate nel proc. pen. n. 6559/2013 R.G.N.R., in cui era confluita la consulenza tecnica disposta nell'originario procedimento e non tempestivamente depositata; in realtà, tre giorni dopo l'archiviazione del primo procedimento, la Questura di Taranto aveva richiesto al pubblico ministero un ordine di esibizione nell'eventualità in cui l'amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse spontaneamente adempiuto, benché si trattasse di attività già in precedenza delegata, con particolare riferimento alla escussione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle predetta società; ne consegue che la richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini preliminari non si fonda affatto su nuove investigazioni, ma su attività già delegate in precedenza, nell'ambito dell'originario fascicolo processuale, e non esitate dalla P.G. delegata, per cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva istanza di riapertura delle indagini erano strumentali ad aggirare l'intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli esiti delle indagini surrettiziamente acquisiti dopo il provvedimento di archiviazione nell'ambito del nuovo fascicolo, come già indicato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020); tanto alla luce del fatto che non solo l'escussione a s.i.t. del Locascío era stata già delegata in precedenza, ma anche tenuto conto che questi aveva già trasmesso, in data 14/11/2008, una relazione con cui aveva ampiamente risposto a quanto richiestogli dalla P.G., tanto è vero che, nell'ambito del nuovo procedimento penale, non si era mai proceduto alla sua escussione a s.i.t. e che, infine, nel nuovo procedimento, è confluita la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che sarebbe stata non utilizzabile nel precedente procedimento, in quanto depositata oltre il termine per le indagini preliminari, scaduto e non prorogato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 112 cod. pen., 216, 223, 219 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, relativamente alla distrazione scaturente dalla cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto sette autovetture in favore della Se.Pro. s.r.I., la motivazione si fonda sulla sovrapposizione del contratto di leasing con quello di locazione finanziaria, come risulta dalla documentazione prodotta in dibattimento e dalle stesse perplessità del perito del giudice, dott. [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, nel caso di specie le auto erano oggetto di contratti di noleggio a lungo termine, che non trasferiscono la proprietà del veicolo, per cui le vetture non avrebbero mai potuto costituire asset della società e, soprattutto, nessun passaggio avrebbe potuto avvenire senza il consenso della società proprietaria, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inconfigurabilità della bancarotta distrattiva; peraltro, la questione, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito, era stata devoluta con i motivi di appello, con conseguente omissione della motivazione; quanto alla cessione dei contratti di vigilanza, il perito di ufficio ha dichiarato che tale trasferimento non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla curatela, alla luce della intervenuta revoca dell'autorizzazione prefettizia, che aveva comportato la decadenza dei contratti; agli imputati - l'uno un ex atleta di livello nazionale trasferito in Australia, e l'altra impiegata amministrativa a Roma, dove vive dal 2000 - è stata contestata una condotta omissiva che è restata del tutto indeterminata, non essendo stata provata la loro consapevolezza circa la presenza di determinati beni nel patrimonio societario, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità;2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena, non essendo stato dato alcun rilievo alla revoca di costituzione di parte civile a seguito di transazione scaturente dall'intervenuto risarcimento del danno; parimenti carente risulta la motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari, parametrata unicamente alla pena principale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo dodici motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilìzzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 407, 409, 411, cod. proc. pen., 13, 24, 111 Costituzione, 6 CEDU, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il fascicolo n. 2931/09 R.G.N.R. era stato iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed archiviato in data 01/07/2013; quindi, su richiesta della Questura di Taranto, in data 12/07/2013 il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato la riapertura delle indagini, convogliate nel proc. pen. n. 6559/2013 R.G.N.R., in cui era confluita la consulenza tecnica disposta nell'originario procedimento e non tempestivamente depositata; in realtà, tre giorni dopo l'archiviazione del primo procedimento, la Questura di Taranto aveva richiesto al pubblico ministero un ordine di esibizione nell'eventualità in cui l'amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse spontaneamente adempiuto, benché si trattasse di attività già in precedenza delegata, con particolare riferimento alla escussione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], amministratore delle predetta società; ne consegue che la richiesta del pubblico ministero di riapertura delle indagini preliminari non si fonda affatto su nuove investigazioni, ma su attività già delegate in precedenza, nell'ambito dell'originario fascicolo processuale, e non esitate dalla P.G. delegata, per cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva istanza di riapertura delle indagini erano strumentali ad aggirare l'intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli esiti delle indagini surrettiziamente acquisiti dopo il provvedimento di archiviazione nell'ambito del nuovo fascicolo, come già indicato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020); tanto alla luce del fatto che non solo l'escussione a s.i.t. del [OSCURATO:PERSONA] era stata già delegata in precedenza, ma anche tenuto conto che questi aveva già trasmesso, in data 14/11/2008, una relazione con cui aveva ampiamente risposto a quanto richiestogli dalla P.G., tanto è vero che, nell'ambito del nuovo procedimento penale, non si era mai proceduto alla sua escussione a s.i.t. e che, infine, nel nuovo procedimento è confluita la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che sarebbe stata non utilizzabile nel precedente procedimento, in quanto depositata oltre il termine per le indagini preliminari, scaduto e non prorogato; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 589 e 599 cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare la dichiarazione di parziale rinuncia ai motivi di appello effettuata dall'imputato, in relazione alla determinazione della pena, posto che lo stesso avrebbe voluto beneficiare dell'istituto di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.; in ogni caso, la stessa Corte territoriale non ha considerato la detta rinuncia, avendo, infatti, esaminato la questione delle pene accessorie, cosa che non avrebbe potuto essere fatta a fronte della rinuncia ai motivi di appello; in tal senso, quindi, la motivazione della sentenza dimostra che non vi era stata una valida rinuncia ai motivi di appello, con conseguente carenza di motivazione della sentenza in relazione ai motivi di gravame; inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in maniera logica in relazione alla insussistenza dell'aggravante ex art. 219 legge fallimentare, motivo ampiamente argomentato in sede di appello; parimenti carente è la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, né risulta determinata la scansione del calcolo della pena; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto al discostamento immotivato dalle conclusioni raggiunte dal perito, da parte della Corte di merito; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B2) ed al capo B3); 3.5 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B5); 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla contestazione avente ad oggetto la restituzione dei conferimenti in conto futuro aumento capitale sociale; 3.7 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B12); 3.8 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo B14); 3.9. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente alla bancarotta fraudolenta documentale;3.10 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente relativamente al capo D); 3.11 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla motivazione concernente il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'errata motivazione - in quanto basata solo sull'entità del passivo - in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare; 3.12 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, che non ha tenuto conto della composizione del debito fallimentare; 3.13 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B8) e D), nonostante le intervenute sospensioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 II primo motivo di ricorso, comune, peraltro, anche a [OSCURATO:PERSONA], risulta palesemente inammissibile, posto che la doglianza è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Sul punto, questa Corte regolatrice ha già affermato che "L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità." (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996). Anche sotto altro aspetto, in ogni caso, la doglianza appare generica, posto che i ricorsi non hanno neanche indicato la rilevanza decisiva del contenuto della consulenza disposta dalla pubblica accusa nel corso delle indagini preliminari, la cui acquisizione agli atti del procedimento si sarebbe verificata oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari del procedimento iscritto in epoca più risalente. Peraltro, la difesa non ha in alcun modo dedotto che tutta l'attività rilevante, svolta dal consulente del pubblico ministero, fosse stata compiuta dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, posto che quella di consulenza è, senza dubbio, attività a formazione progressiva, in cui la relazione, di regola, ha una funzione meramente riepilogativa dell'attività posta in essere, sicché sarebbe stato necessario individuare quale attività, nel caso in esame, fosse stata svolta oltre i limiti di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (sul punto: Sez. 5, n. 50970 del 12/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278298). Invece, nulla risulta, nel caso in esame, né in riferimento alla data del deposito della consulenza disposta dal pubblico ministero, né in riferimento all'epoca di svolgimento delle attività di accertamento da parte del consulente; su tali profili, infatti, la difesa non ha specificato alcunché, e nulla risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, con conseguente carenza di autosufficienza del ricorso. Sotto tale profilo va rilevato che, benché l'eccezione formulata dalla difesa risulti di natura processuale, ciò nondimeno, sia stato ribadito da questa Corte di legittimità come (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276432), anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di eccezione processuale - ipotesi strutturalmente del tutto diversa dal travisamento degli atti - pur essendo la Corte di cassazione giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), nondimeno il ricorrente, anche quando deduce un motivo ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., non è esonerato dall'onere di verificare che dagli atti trasmessi alla Corte di cassazione risultino tutti quelli necessari alla verifica della dedotta eccezione, ai sensi del generale principio di cui all'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., applicabile anche agli errores in procedendo (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280121, in cui tale concetto è stato ribadito in riferimento alla deduzione di inutilizzabilità). Ne discende, quindi, l'onere, per il ricorrente, di verificare la trasmissione alla Corte di legittimità degli atti funzionali e necessari alla deliberazione della doglianza concernente il dedotto error in procedendo; tale onere, come detto, nel caso in esame non risulta rispettato. Unico elemento desumibile dagli atti trasmessi a questa Corte, quindi, è che il primo procedimento penale - nr. 2931/09 R.G.N.R. - era stato iscritto, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di un terzo soggetto, ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 640 cod. pen. e 216 legge fallimentare; ne consegue che tale doglianza, per la [OSCURATO:PERSONA], risulta tdEEIREet manifestamente infondata anche sotto tale profilo.Ancora, la questione risulta del tutto inammissibile anche sotto altro aspetto: con il ricorso, infatti, si rappresenta che, a seguito del decreto di archiviazione del 01/07/2013, avente ad oggetto il proc. pen. nr. 2931/09 R.G.N.R., il pubblico ministero, in data 05/07/2013, aveva formulato richiesta di riapertura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., che il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato tale riapertura con provvedimento del 12/07/2013, a seguito del quale il pubblico ministero aveva iscritto il nuovo proc. pen., nr. 6559/2013 R.G.N.R., in cui sarebbero, in realtà, surrettiziamente confluiti gli atti delle indagini preliminari relativi al primo procedimento penale, inutilizzabili in quanto compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, di cui non era stata richiesta alcuna proroga nell'ambito del proc. nr . 2931/09 R.G.N.R. Sotto tale aspetto, quindi, va ricordato che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, è pacificamente inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252323; Sez. 5, n. 30620 del 26/06/2008, P.M. in proc. Lerda e altri, Rv. 240441). Nel caso in esame, al più, si sarebbe verificata una inutilizzabilità degli atti in seguito al decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari, inutilizzabilità certamente non patologica, come tale del tutto irrilevante in un contesto processuale definito con rito abbreviato. Sul punto, infatti, questa Corte di legittimità ha affermato come il decorso del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non comporta l'invalidità dell'atto, ma solo la inutilizzabilità della prova acquisita attraverso tale atto; detta inutilizzabilità deve essere fatta valere su istanza di parte, immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996). A conclusione delle illustrate argomentazioni, va aggiunto che il Collegio non ignora l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 2212 del 19/11/2020, dep. il 19/01/2021, n. m., in cui - in riferimento alla questione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari - è stato affermato come tale inutilizzabilità non possa essere sanata attraverso la richiesta di archiviazione seguita dalla successiva riapertura delle indagini. Nel caso esaminato dalla pronuncia citata, l'inutilizzabilità degli atti di indagine, nella specie costituiti dalle intercettazioni telefoniche svoltesi dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, discendeva dal provvedimento del Giudice 8 per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di proroga presentata tardivamente. Va, tuttavia, considerato come tale pronuncia riguardasse il ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in fase cautelare, fattispecie, quindi, del tutto diversa da quella in esame, relativa alla definizione del giudizio con rito abbreviato. Non può, quindi, che ribadirsi, in relazione alla presente vicenda processuale, come il profilo di inutilizzabilità dedotto debba essere valutato alla stregua degli specifici principi applicabili in riferimento al rito prescelto per la definizione del giudizio. 1.2 II secondo motivo risulta essenzialmente versato in fatto, in quanto basato sulla lettura di passaggi argomentativi della consulenza di parte, di cui, in sostanza, si chiede una rivalutazione in funzione di una diversa ricostruzione della vicenda, richiamando, in tal senso, anche documentazione acquisita agli atti del procedimento di merito, oltre che la perizia disposta di ufficio. Ciò vale, in particolare, quanto al capo B15), in cui si sollecita questa Corte ad una rivalutazione della qualificazione delle fattispecie contrattuali quali noleggio a lungo termine piuttosto che locazione finanziaria. Quanto alla cessione dei contratti di vigilanza, la sentenza impugnata ha chiaramente indicato la genericità del motivo di gravame, posto che sul punto già il primo giudice aveva ricordato come nel luglio del 2009 la Prefettura avesse comunicato alla società, poi fallita, la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di vigilanza, con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno successivo, al fine di consentire la ricollocazione del personale; tuttavia, ben prima di tale comunicazione, ossia già nel gennaio 2009, circa settecento contratti di vigilanza erano già migrati verso la Se.Pro s.r.I.; in tale epoca, quindi, i contratti avevano specifico valore commerciale, non essendo ancora intervenuta la citata revoca (pag. 14 e 15 della sentenza impugnata). Con tale circostanza il ricorso non si confronta affatto, apparendo il motivo del tutto generico e meramente reiterativo di una questione già sottoposta al giudice del gravame e da questi risolta con motivazione più che congrua. Identiche considerazioni devono essere svolte in riferimento al coinvolgimento dei ricorrenti e del loro consapevole contributo al disegno criminoso di svuotamento della [OSCURATO:SOCIETA]. Non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano inseriti quali, rispettivamente, componente e vice presidente del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 22/07/2009, ma [OSCURATO:PERSONA] già dal luglio 2008 era socio al 97% della SOS s.r.I., che successivamente avrebbe mutato ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. era nata proprio dalla volontà del figlio [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di proseguire nell'attività che la famiglia svolgeva da tre generazioni. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha evidenziato, alla luce delle acquisizioni probatorie, che la predetta aveva lavorato per anni all'interno della società fallita, di cui conosceva perfettamente l'andamento, occupandosi essenzialmente dell'attività amministrativa, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; non solo, ma proprio la [OSCURATO:PERSONA] aveva locato alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli immobili già in precedenza condotti in locazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui la [OSCURATO:PERSONA] era usufruttuaria, con ciò dimostrando la piena consapevolezza della sovrapponibilità tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; del tutto logicamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la presenza all'interno del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rendeva evidente la condivisione del disegno criminoso, poiché il trasferimento dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato accuratamente pianificato e richiedeva la presenza all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. di persone che avessero l'assoluta fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ossia la ex moglie ed il figlio (pagg. 18-20 della sentenza impugnata). 1.3 In relazione al trattamento sanzionatorio, va osservato che la sentenza impugnata ha dato atto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile (pag. 10 della motivazione), dal che emerge evidente come, ancorché con motivazione implicita, la Corte territoriale abbia considerato detta circostanza in funzione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto al precedente grado di giudizio, in cui le dette attenuanti erano state concesse con giudizio di equivalenza. Ciò, peraltro, emerge evidente da un duplice ordine di considerazioni: già il primo giudice aveva ritenuto gli imputati meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, in relazione al ruolo da essi svolto nell'ambito della vicenda societaria; in secondo luogo, il dato della assenza di precedenti penali emergeva evidente anche al primo giudice. Ne discende che unico elemento ulteriore, ai fini della diversa parametrazione del giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, resta la intervenuta revoca della costituzione di parte civile che, quindi, la Corte di merito ha, ancorché implicitamente, valutato. Quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la motivazione della Corte territoriale risulta fondata sul non trascurabile livello di gravità complessiva dei fatti, in ragione del generale accordo e della trama delittuosa necessaria a consentire il passaggio dei beni tra le due società, il che rende palese come sia stato adottato un preciso criterio valutativo che consente di escludere l'automatica parametrazione delle dette pene alla durata della pena principale.Il motivo, quindi, risulta, nel complesso, infondato 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti il trattamento sanzionatorio. In tal senso occorre ribadire che tale rinuncia non appare in alcun modo assimilabile all'istituto del "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendo quest'ultimo caratterizzata da un accordo tra le parti sulla misura della pena che, quindi, risulta concordata tra la pubblica accusa e l'imputato, con conseguente rinunzia, da parte di quest'ultimo, agli altri motivi. Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha dato atto della mera rinuncia ai motivi di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quello concernente il trattamento sanzionatorio, non risultando alcuna convergenza di volontà con la pubblica accusa circa l'individuazione di una pena concordata. Appare, infatti, intuitivo che la richiesta concordata tra accusa e difesa implica una convergenza di volontà, tanto è vero che essa risulta vincolante nella sua integralità per il giudice, che non può addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278114), mentre la semplice rinuncia parziale ai motivi di appello non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, proprio a causa della reintroduzione del "patteggiamento in appello" (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28194). Inoltre, la detta rinuncia non può che comprendere anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto ed autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone ed altri, Rv. 271750; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese ed altri, Rv. 268385). Così inquadrata la situazione processuale, va rilevato che la determinazione di una pena, da parte della Corte di merito, in misura superiore alla pena edittale minima, a fronte di una mera rinuncia ai motivi di gravame, con la sola eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, appare rientrare nella piena discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite della pena illegale. Parimenti inammissibile la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione fondata sulla estrema gravità delle condotte, articolate in un ingegnoso meccanismo ideato da [OSCURATO:PERSONA], funzionale a svuotare la società fallita, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed a proseguire nell'attività attraverso altra compagine. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura in cui risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso in esame, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282693; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi ed altro, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279671; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla dedotta prescrizione, l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la dedotta prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Dal rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, mentre, per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso determina la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. R
Sentenza Cassazione n. 03075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris