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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 34460/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9397/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 52579/2021 depositata il25/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio da annullamento da parte della Corte di cassazione, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 6.800,00 a titolo di indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] pendente innanzi al Tribunale di Roma.

La Corte distrettuale ha calcolato la durata della procedura dalla data di approvazione dello stato passivo (13.7.1993) alla data di chiusura della procedura (17.8.2016), pari a 23 anni, 1 mese e 24 giorni, respingendo la tesi del Ministero della Giustizia, che aveva chiesto anticiparsi il dies ad quem al 24.9.2015, data dell’approvazione del piano di riparto.

La Corte di merito non applicò l’art.2 bis L.89/2001 per aver riconosciuto una somma maggiore a quanto percepito dalla società creditrice in sede di riparto dell’attivo fallimentare perché il valore della causa doveva essere rapportato al valore del credito come ammesso nella procedura fallimentare.

Ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di cinque motivi.

Le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2 L.89/2001, dell’art.75 c.pc, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello calcolato il dies ad quem con riferimento alla chiusura della procedura fallimentare mentre, invece, esso coinciderebbe con l’approvazione del riparto finale dell’attivo.

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il dies ad quem del termine di ragionevole durata del processo coincide, con riferimento alle procedure fallimentari, con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell’attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell’attivo e tale decreto sia divenuto definitivo (Cassazione civile sez.

II, 04/03/2020, n.6081 non massimata; Cass. Civ., Sez.

II, 29.3.2018, n.7864; Cass.21.1.2015, n. 1091).

Nel caso di specie, con il riparto finale le società controricorrenti non avevano ricevuto una soddisfazione parziale del loro credito ammesso al passivo, sicché, ricorrendo l’ipotesi di soddisfacimento parziale del credito, il termine finale andava individuato nella data di deposito del decreto di chiusura del fallimento.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis L.89/2001, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il termine di ragionevole durata sarebbe stato determinato in sei anni mentre, considerando che il giudizio presupposto si era articolato in quattro fasi, il termine di ragionevole durata sarebbe pari a sette o otto anni, anche in considerazione della sua oggettiva complessità.

Il motivo è infondato.

L’art.2, comma 2 della L. 89 del 2001, come modificato dalla novella di cui al D.L. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.134 del 2012, prevede che il giudice, nell'accertare la violazione del termine di ragionevole durata, valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento del giudizio presupposto, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Ancora, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ne consegue che, in tema di equa riparazione, per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, che rappresenta il parametro per le procedure concorsuali.

In numerosi precedenti, questa Corte ha chiarito che si tratta di un termine che “di regola” deve essere rispettato, ritenendo irragionevole una procedura avente una durata superiore a sei anni, termine da qualificarsi perentorio per effetto del tenore letterale della norma che testualmente dispone che il termine "si considera rispettato" (ex multis Cass. Civ., Sez.

II, 19.10.2022, n.30974).

Secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia, che giustifica uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, secondo l’apprezzamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez.

II, 24.10.2022, n. 31274; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 61, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha legittimamente ritenuto che si debba qualificare come irragionevole, per tale procedura, la durata successiva a quella di sei anni, né ha ravvisato motivi di particolare ed eccezionale complessità della procedura.

Tale approdo è in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.36 del 19.2.2016, la quale ha ribadito che, in tema di ragionevole durata del processo, l’intento del legislatore è volto a sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine ed affidarla ad una previsione di legge avente carattere generale.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’insussistenza del danno per avere le parti conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi uguali o maggiori rispetto all’indennizzo altrimenti dovuto ex art.2, comma 2 septies.

Secondo il ricorrente, la durata della procedura fallimentare oltre il termine di ragionevole durata avrebbe consentito alla curatela di instaurare giudizi che l’avevano vista vittoriosa, così incrementando la massa attiva con beneficio per l’intero ceto creditorio.

Il motivo è infondato.

L’art.2 septies della L. 89/2001 dispone che “si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto”.

I vantaggi in questione non possono essere costituti dall’incrementarsi della massa attiva del credito, che costituisce una delle finalità della procedura fallimentare.

Appare, allora, evidente che il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare in alcun modo può essere intesa come forma di vantaggio per i creditori medesimi, che invece vedono dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 -Rv. 608004 - 01).

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione riguardo all’omessa prova del danno dei ricorrenti per patema d’animo, trattandosi di società di grosse dimensioni e quotate in borsa, ragione per la quale non sarebbe configurabile un danno all’immagine.

La Corte avrebbe errato nell’escludere la diminuzione ex art.2 bis, comma 1 bis , in considerazione dell’elevato numero dei creditori.

Il motivo è infondato.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art.2 della L. n.89 del 2001, anche per lepersone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (ex multis Cassazione civile sez.

VI, 12/03/2020, n.7034; Cass. 13986/2013 e Cass. 7034/2020).

Tali principi trovano applicazione anche nell’ipotesi di irragionevole durata della procedura fallimentare, sicché, una volta ammesso il creditore al passivo, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel procedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare (ex multisCass.

Civ., Sez.

II, 25.7.2023, n.22341).

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis, 1 bis L.89/2001, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello applicato la riduzione del 40%, per essere il numero delle parti del giudizio presupposto superiore a cinquanta.

Il motivo è infondato.

In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (Cassazione civile sez.

II, 17/09/2021, n.25181).

Più recentemente, questa Corte ha ribadito che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art.2 bis della L. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cassazione civile sez.

II, 12/01/2023, n.734).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale antistatario.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9397/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 52579/2021 depositata il25/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio da annullamento da parte della Corte di cassazione, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di € 6.800,00 a titolo di indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] pendente innanzi al Tribunale di Roma. La Corte distrettuale ha calcolato la durata della procedura dalla data di approvazione dello stato passivo (13.7.1993) alla data di chiusura della procedura (17.8.2016), pari a 23 anni, 1 mese e 24 giorni, respingendo la tesi del Ministero della Giustizia, che aveva chiesto anticiparsi il dies ad quem al 24.9.2015, data dell’approvazione del piano di riparto. La Corte di merito non applicò l’art.2 bis L.89/2001 per aver riconosciuto una somma maggiore a quanto percepito dalla società creditrice in sede di riparto dell’attivo fallimentare perché il valore della causa doveva essere rapportato al valore del credito come ammesso nella procedura fallimentare. Ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di cinque motivi. Le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2 L.89/2001, dell’art.75 c.pc, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello calcolato il dies ad quem con riferimento alla chiusura della procedura fallimentare mentre, invece, esso coinciderebbe con l’approvazione del riparto finale dell’attivo. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il dies ad quem del termine di ragionevole durata del processo coincide, con riferimento alle procedure fallimentari, con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell’attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza dell’attivo e tale decreto sia divenuto definitivo (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6081 non massimata; Cass. Civ., Sez. II, 29.3.2018, n.7864; Cass.21.1.2015, n. 1091). Nel caso di specie, con il riparto finale le società controricorrenti non avevano ricevuto una soddisfazione parziale del loro credito ammesso al passivo, sicché, ricorrendo l’ipotesi di soddisfacimento parziale del credito, il termine finale andava individuato nella data di deposito del decreto di chiusura del fallimento. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis L.89/2001, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il termine di ragionevole durata sarebbe stato determinato in sei anni mentre, considerando che il giudizio presupposto si era articolato in quattro fasi, il termine di ragionevole durata sarebbe pari a sette o otto anni, anche in considerazione della sua oggettiva complessità. Il motivo è infondato. L’art.2, comma 2 della L. 89 del 2001, come modificato dalla novella di cui al D.L. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.134 del 2012, prevede che il giudice, nell'accertare la violazione del termine di ragionevole durata, valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento del giudizio presupposto, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Ancora, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis della stessa legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Ne consegue che, in tema di equa riparazione, per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, che rappresenta il parametro per le procedure concorsuali. In numerosi precedenti, questa Corte ha chiarito che si tratta di un termine che “di regola” deve essere rispettato, ritenendo irragionevole una procedura avente una durata superiore a sei anni, termine da qualificarsi perentorio per effetto del tenore letterale della norma che testualmente dispone che il termine "si considera rispettato" (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2022, n.30974). Secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Edu, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia, che giustifica uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, secondo l’apprezzamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. II, 24.10.2022, n. 31274; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 61, Sentenza n. 8468 del 28/05/2012). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha legittimamente ritenuto che si debba qualificare come irragionevole, per tale procedura, la durata successiva a quella di sei anni, né ha ravvisato motivi di particolare ed eccezionale complessità della procedura. Tale approdo è in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.36 del 19.2.2016, la quale ha ribadito che, in tema di ragionevole durata del processo, l’intento del legislatore è volto a sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine ed affidarla ad una previsione di legge avente carattere generale. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’insussistenza del danno per avere le parti conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi uguali o maggiori rispetto all’indennizzo altrimenti dovuto ex art.2, comma 2 septies. Secondo il ricorrente, la durata della procedura fallimentare oltre il termine di ragionevole durata avrebbe consentito alla curatela di instaurare giudizi che l’avevano vista vittoriosa, così incrementando la massa attiva con beneficio per l’intero ceto creditorio. Il motivo è infondato. L’art.2 septies della L. 89/2001 dispone che “si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto”. I vantaggi in questione non possono essere costituti dall’incrementarsi della massa attiva del credito, che costituisce una delle finalità della procedura fallimentare. Appare, allora, evidente che il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare in alcun modo può essere intesa come forma di vantaggio per i creditori medesimi, che invece vedono dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 -Rv. 608004 - 01). Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione riguardo all’omessa prova del danno dei ricorrenti per patema d’animo, trattandosi di società di grosse dimensioni e quotate in borsa, ragione per la quale non sarebbe configurabile un danno all’immagine. La Corte avrebbe errato nell’escludere la diminuzione ex art.2 bis, comma 1 bis , in considerazione dell’elevato numero dei creditori. Il motivo è infondato. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art.2 della L. n.89 del 2001, anche per lepersone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (ex multis Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, n.7034; Cass. 13986/2013 e Cass. 7034/2020). Tali principi trovano applicazione anche nell’ipotesi di irragionevole durata della procedura fallimentare, sicché, una volta ammesso il creditore al passivo, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel procedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare (ex multisCass. Civ., Sez. II, 25.7.2023, n.22341). Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis, 1 bis L.89/2001, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello applicato la riduzione del 40%, per essere il numero delle parti del giudizio presupposto superiore a cinquanta. Il motivo è infondato. In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25181). Più recentemente, questa Corte ha ribadito che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art.2 bis della L. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cassazione civile sez. II, 12/01/2023, n.734). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale antistatario. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro
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