Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12324/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 10/06/2020 il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 582, 612 cod. pen., in Rimini il 02/03/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come la persona offesa fosse da ritenere del tutto attendibile in relazione ad entrambe le fattispecie in contetazione, avendo ricostruito la vicenda in maniera coerente e chiara, oltre che confermata dal certificato medico e dalle dichiarazioni dei testi che, pur non avendo assistito ai fatti, erano sopraggiunti avendo udito delle urla ed avendo trovato la persona offesa in terra e l'imputato accanto a lei insieme al correo; peraltro, uno dei testi aveva ricordato che mentre la donna stava per alzarsi da terra i coimputati l'avevano percossa; quanto alla minaccia, la persona offesa ha chiaramente indicato una minaccia di morte proferita da parte dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 10/06/2020 il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 582, 612 cod. pen., in Rimini il 02/03/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come la persona offesa fosse da ritenere del tutto attendibile in relazione ad entrambe le fattispecie in contetazione, avendo ricostruito la vicenda in maniera coerente e chiara, oltre che confermata dal certificato medico e dalle dichiarazioni dei testi che, pur non avendo assistito ai fatti, erano sopraggiunti avendo udito delle urla ed avendo trovato la persona offesa in terra e l'imputato accanto a lei insieme al correo; peraltro, uno dei testi aveva ricordato che mentre la donna stava per alzarsi da terra i coimputati l'avevano percossa; quanto alla minaccia, la persona offesa ha chiaramente indicato una minaccia di morte proferita da parte dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor
Sentenza Cassazione n. 12324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris