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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31416/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta dalla Corte territoriale sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle suddette diminuenti può legittimamente giustificarsi anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con corretta e logica motivazione, conforme a quanto affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01), ritenuto l'impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto nel caso di specie, in quanto il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per cui si procede è un reato permanente, per il quale è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta dalla Corte territoriale sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle suddette diminuenti può legittimamente giustificarsi anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con corretta e logica motivazione, conforme a quanto affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01), ritenuto l'impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto nel caso di specie, in quanto il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per cui si procede è un reato permanente, per il quale è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lug
Sentenza Cassazione n. 31416/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris