CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di violazione di domicilio; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato e riproduttivo di censure correttamente disattese dalla Corte di merito, che ha fatto corretta applicazione del principio per cui rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01), restando irrilevante la continuità o meno dell'uso; questione che, peraltro, involge accertamenti in fatto; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce analoga censura in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, nella parte in cui trascura - e non contesta - il presupposto ostativo della gravità del fatto, correlata alla durata della violazione, alla sostituzione della serratura, al prelievo di oggetti ed allo stato di incuria in cui è stato lasciato l'immobile; -Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'attenuante della provocazione e la quantificazione del danno derivante da reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M