CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 02143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04728GZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione all'aumento operato ex art. 81 cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato poiché la Corte di appello si è pronunciata espressamente sul punto, con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità dei reati satellite di rapina e lesioni personali già definitivamente giudicati, entrambi commessi sempre in danno della persona offesa del presente procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.