CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della pronunzia del Tribunale cittadino, ha rideterminato la pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione in fatto della sentenza immune da vizi logici (p.4/5). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il • Here estensore [OSCURATO:PERSONA]