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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33762/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto DHAIR Zoukiir colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione alla destinazione dello stupefacente ad attività di spaccio; si duole altresì con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., nonché del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (negli slip), il dato ponderale e l'ottima qualità dello stupefacente, l'assenza di fonti di reddito che giustificassero l'acquisto per uso meramente personale e la circostanza che lo stupefacente fosse portato in luogo pubblico.

Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente.

Circostanze generiche e sospensione condizionale della pena sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte poi di comportamento successivo al reato che ha visto il prevenuto violare ripetutamente le prescrizioni inerenti alla misura imposta, nonché essere destinatario di un'altra notizia di reato in materia di armi e con un carico pendente per il reato di cui all'art.340 cod.pen., così da escludersi una prognosi positiva sull'astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto DHAIR Zoukiir colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione alla destinazione dello stupefacente ad attività di spaccio; si duole altresì con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., nonché del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali le modalità di presentazione e di occultamento della sostanza stupefacente (negli slip), il dato ponderale e l'ottima qualità dello stupefacente, l'assenza di fonti di reddito che giustificassero l'acquisto per uso meramente personale e la circostanza che lo stupefacente fosse portato in luogo pubblico. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente. Circostanze generiche e sospensione condizionale della pena sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte poi di comportamento successivo al reato che ha visto il prevenuto violare ripetutamente le prescrizioni inerenti alla misura imposta, nonché essere destinatario di un'altra notizia di reato in materia di armi e con un carico pendente per il reato di cui all'art.340 cod.pen., così da escludersi una prognosi positiva sull'astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 33762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris