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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 49371/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iq Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 171-ter, primo comma, lettere c) e d)

I. 633/1941, e 648 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge con riguardo alle fattispecie contestate; Considerato che il motivo proposto espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, già ampiamente e compiutamente esaminate dai giudici di merito e dunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha desunto l'illiceità dei prodotti audiovisivi detenuti dalla esposizione degli stessi su un banco improvvisato lungo la strada, dalla quantità di materiale rinvenuto, pari a 409 CD musicali e a 699 DVD relativi a film, dall'assenza di timbro SIAE su tali supporti, e dalla totale carenza di licenze o titoli abilitativi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iq Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 171-ter, primo comma, lettere c) e d) I. 633/1941, e 648 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge con riguardo alle fattispecie contestate; Considerato che il motivo proposto espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, già ampiamente e compiutamente esaminate dai giudici di merito e dunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha desunto l'illiceità dei prodotti audiovisivi detenuti dalla esposizione degli stessi su un banco improvvisato lungo la strada, dalla quantità di materiale rinvenuto, pari a 409 CD musicali e a 699 DVD relativi a film, dall'assenza di timbro SIAE su tali supporti, e dalla totale carenza di licenze o titoli abilitativi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 49371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris