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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 36537/2022

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o la seguente: C/C) ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 16494-2022, disposto d'ufficio con decreto del Presidente della Seconda Sezione Civile in data 7/7/2022, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; — intimati - udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, in effetti, sussiste nell'ordinanza n. 20768 del 2022 pronunciata da questa Corte in data 28/6/2022 un errore materiale nella parte in cui la stessa, a p. 3, indica tra i ricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]", anziché, come avrebbe dovuto, 3 "[OSCURATO:PERSONA]", ed un errore materiale nella parte in cui ha designato, quale giudice di rinvio, la corte d'appello di Bologna al posto di quella di Firenze, che aveva pronunciato la i c.:Yns sentenza impugnata: l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, infatti, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata solo se (come, nella specie, traspare dal dispositivo dell'ordinanza in questione, che rinvia alla corte d'appello di Bologna "in diversa composizione") dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. n. 6603 del 2014) letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c.; P.Q.M.

La Corte così provvede: dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 20768 del 2022 pronunciata da questa Corte in data 28/6/2022 nella parte in cui la stessa, a p. 3, indica tra i ricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]", anziché, come avrebbe dovuto, "[OSCURATO:PERSONA]" e nella parte in cui, in motivazione e nel dispositivo, ha designato, quale giudice di rinvio, la corte d'appello di Bologna al posto di quella di Firenze.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: C/C) ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 16494-2022, disposto d'ufficio con decreto del Presidente della Seconda Sezione Civile in data 7/7/2022, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; — intimati - udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, in effetti, sussiste nell'ordinanza n. 20768 del 2022 pronunciata da questa Corte in data 28/6/2022 un errore materiale nella parte in cui la stessa, a p. 3, indica tra i ricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]", anziché, come avrebbe dovuto, 3 "[OSCURATO:PERSONA]", ed un errore materiale nella parte in cui ha designato, quale giudice di rinvio, la corte d'appello di Bologna al posto di quella di Firenze, che aveva pronunciato la i c.:Yns sentenza impugnata: l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, infatti, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata solo se (come, nella specie, traspare dal dispositivo dell'ordinanza in questione, che rinvia alla corte d'appello di Bologna "in diversa composizione") dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. n. 6603 del 2014) letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c.; P.Q.M. La Corte così provvede: dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 20768 del 2022 pronunciata da questa Corte in data 28/6/2022 nella parte in cui la stessa, a p. 3, indica tra i ricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]", anziché, come avrebbe dovuto, "[OSCURATO:PERSONA]" e nella parte in cui, in motivazione e nel dispositivo, ha designato, quale giudice di rinvio, la corte d'appello di Bologna al posto di quella di Firenze. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il
Decreto Cassazione n. 36537/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris