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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 17339/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 09/12/2025, la Corte di appello di Brescia ha respintola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da FrancescoAlimonda, il quale è stato sottoposto dal 18/02/2020 al 29/07/2020 alla misuracautelare della custodia in carcere e, poi, fino al 17/02/2021 a quella degliarresti domiciliari, in relazione a diverse imputazioni per reati fiscali di indebitecompensazioni, truffe ai danni dello Stato ed associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di detti reati, dalle quali è stato assolto con sentenzadel Tribunale di Brescia del 22/07/2022, confermata dalla Corte di appello diBrescia con sentenza del 02/03/2023, poi divenuta irrevocabile.2.

L’Alimonda, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Ritiene che la Corteterritoriale abbia dilatato la nozione di colpa grave, qualificando in tali terminil’attività difensiva svolta dal ricorrente, il confronto tecnico giuridico sull’ipotesiassociativa, l’espressione di strategie difensive, nonché il coordinamento con gliassistiti; che, invero, la colpa grave non può coincidere con una meravalutazione di inopportunità del comportamento, né con l’essersi trovati in unasituazione oggettivamente equivoca; che, dunque, l’ordinanza impugnataintroduce un giudizio etico professionale, cioè il “ruolo non meramentedifensivo”, estraneo al parametro legale, operando una indebita trasformazionedell’attività professionale in indice di colpa grave.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Rileva che laCorte territoriale ha valutato condotte successive ai reati per i quali si procedeva,vale a dire, realizzate quando i reati erano stati già commessi; che, dunque, nonha valutato se il ricorrente avesse posto in essere – nel periodo dal 2015 almaggio del 2017 e con riferimento alla contestazione elevatagli di aver rivestito ilruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. – un comportamentomacroscopicamente imprudente, idoneo a determinare l’emissione della misuracautelare; che, invece, ha fondato il giudizio di colpa grave su conversazioniintervenute nel 2018, sul conferimento di una procura speciale avvenuto nel2018, su rapporti professionali sorti in epoca successiva alla commissione deireati fiscali e sul rinvenimento di assegni avvenuto dopo l’esecuzione dellamisura; che, in altri termini, non ha semplicemente valutato ex ante unacondotta, ma ha compiuto un’operazione logicamente e giuridicamenteinammissibile, avendo utilizzato fatti successivi per costruire una colpa graveretroattiva, proiettandola su un periodo storico (2015-2017) nel quale i fatti nonesistevano; che, del resto, la notizia di reato originaria non indicava il ricorrentetra i responsabili del sistema fraudolento, circostanza questa che conferma che ilsuo coinvolgimento è dipeso da una successiva valutazione investigativa,2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., con riferimento alla retroproiezione di rapporti professionalisopravvenuti.

Rappresenta che l’ordinanza impugnata fonda la colpa gravedell’Alimonda, ostativa alla riparazione, sui rapporti intercorsi con talunicoimputati, valutati in termini di “stretta contiguità”; che, tuttavia, talequalificazione non tiene conto della sequenza cronologica, vale a dire che i fattiin contestazione si arrestano al maggio del 2017, mentre detti rapporti inizianonella seconda metà del 2017; che, dunque, la Corte territoriale non ha spiegatoin che modo rapporti professionali sorti dopo i fatti possano aver influito sullaformazione del quadro indiziario relativo a fatti commessi nel periodo 2015-2017.2.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Osserva chel’ordinanza impugnata ha attribuito rilievo al rinvenimento nel portafogli delricorrente, all’atto della esecuzione dell’ordinanza cautelare, di assegni intestatiai coimputati, qualificando tale circostanza come indice di “opacità” nei rapportieconomici; che, tuttavia, siffatta valorizzazione è erronea, in primo luogo, perchédetto rinvenimento è successivo all’emissione della misura e non costituivaelemento della motivazione del provvedimento genetico e, in secondo luogo,perché il ricorrente non ha messo in atto nessuna condotta di occultamento odissimulazione; che, dunque, non essendo stata tale circostanza considerata dalgiudice della cautela, risulta irrilevante dal punto di vista causale rispettoall’adozione del titolo cautelare.2.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Evidenzia che laCorte territoriale, nel qualificare come indice di colpa grave l’attività difensivasvolta dal ricorrente, introduce un criterio valutativo incompatibile con lagaranzia costituzionale di cui all’art. 24 Cost., rivelando una impostazione chesovrappone l’esercizio del diritto di difesa alla partecipazione all’illecito; che,invero, ogni strategia difensiva (suggerire una linea interpretativa, coordinarsicon altri soggetti, esplorare ricostruzioni alternative) è per sua natura volta acontrastare l’ipotesi accusatoria; che, dunque, il provvedimento impugnato operauna impropria sovrapposizione tra giudizio riparatorio e giudizio deontologico,estranea alla struttura dell’art. 314 cod. proc. pen.3.

In data 07/04/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – articolato in cinque motivi, che, per essere strettamenteconnessi, possono essere analizzati congiuntamente – è fondato nei limiti cheseguono.1.1.

Va, innanzitutto, premesso che la valutazione effettuata dal giudicedella riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustadetenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nelprocesso penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata adaccertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato.

Ilgiudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, devestabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste inessere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscanoun fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzionedell’evento "detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] BenHassen, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, Ladetenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e,come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285069 – 01).1.2.

Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza di assoluzione si ponecome necessario ed invalicabile punto di riferimento quanto all’accertamentostorico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizioneostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere ilrichiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi incomportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotteche possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver determinato l’imputazione, quali, ad esempio,frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei adessere percepiti all’esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (sipensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o al mendacio); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea,Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 –01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01;Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 –01).1.3.

Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha individuato le condotte ostative alla riparazione poste in esseredall’Alimonda i) nel rapporto fiduciario intrattenuto con la commercialistaStefania Franzoni e con [OSCURATO:PERSONA], ritenuti entrambi gli organizzatoridell’evasione fiscale, ii) nella linea difensiva assunta in favore del coimputatoRoberto Todoerti, caratterizzata da una evidente connotazione delinquenziale,essendo finalizzata ad eludere le investigazioni svolte nei confronti della Franzonie degli altri sodali, tutti soggetti da lui non assistiti e iii) nei rapporti opachi conuna parte dei coimputati, desunta dal rinvenimento in suo possesso di assegni aquest’ultimi intestati.

In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato gli esitidell’attività di captazione, dai quali ha tratto la convinzione che l’Alimonda fossepienamente consapevole della pregressa commissione di reati – connessiall’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. edalla pratica di accollo indebito nel sistema di compensazioni fittizie – da parte deicoimputati, quantomeno dalla seconda metà del 2017; che con taleconsapevolezza nel 2018 l’odierno ricorrente aveva accettato la procura specialeper occuparsi della liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]., fulcro dei reati fiscali,mantenendo stretti contatti con il Todoerti, soggetto che apparentemente nonaveva alcun ruolo nella società, pur essendo interessato alla suaamministrazione.

Molteplici sono le conversazioni intercettate, evidenziate nelprovvedimento impugnato, da cui la Corte territoriale ha desunto che l’attivitàsvolta dall’Alimonda fosse finalizzata a sviare le indagini della polizia giudiziaria:così, ad esempio, significativa è stata ritenuta la conversazione n. 4081 del20/12/2018, nel corso della quale il ricorrente rassicurava la Franzoni,riferendole di aver parlato con il Todoerti e di averlo istruito sulla versione darendere agli investigatori; la conversazione n. 5305 del 16/01/2019, durante laquale l’Alimonda riferiva dell’intenzione dei diversi coimputati di concordare unaversione per far ricadere la responsabilità, dietro pagamento di un compenso indenaro, su un soggetto del tutto estraneo ai fatti, tale [OSCURATO:PERSONA], del qualel’odierno ricorrente diceva di aver personalmente sondato la disponibilità,aggiungendo: “è meglio che la colpa se la prende uno che cinque” eproponendosi, altresì, per spiegare detta proposta anche a [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., condannato in via definitiva per i reati incontestazione), passando direttamente da lui; le ulteriori conversazioni da cuirisulta che l’istante aveva organizzato alcune riunioni dei coimputati, pur nonassistiti da lui, per concordare la condotta da tenere nel corso delle indagini.Questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di riparazione, ai finidella valutazione della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice può valorizzare, ferma laverifica degli altri requisiti, anche scorretti comportamenti deontologici, quandoquesti, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea adevocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

Invero, laviolazione di regole deontologiche, proprie di una data professione, connotadi colpa la condotta dell’agente, secondo la nozione evincibile dall’art. 43,comma 1, cod. pen., risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (Sez.4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 26925 del15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep.2017, Farina, Rv. 269034 – 01; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli,Rv. 268685 – 01).

Nel caso di specie, tuttavia, c’è di più, perché la Corteterritoriale ha evidenziato come l’attività posta in essere dall’Alimonda,unitamente agli altri comportamenti indicati, esulasse dal corretto svolgimentodell’attività difensiva, posto che non si limitava a organizzare una strategiadifensiva per resistere e contrastare l’ipotesi accusatoria, ma poneva in essereuna serie di condotte illecite tese a sviare le indagini, per favorire altri soggettida lui non assistiti e che manifestavano la piena condivisione degli intenti dinascondimento della loro responsabilità.

Dunque, è stato condivisibilmenteaffermato che, nel caso di specie, si sia del tutto al di fuori dello svolgimento diuna lecita attività difensiva.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che, con riferimento al profilo dellasinergia tra le condotte gravemente colpose e l’emissione del titolo cautelare, ilterzo motivo colga nel segno.

Invero, come si è sopra evidenziato, detticomportamenti costituiscono condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causalecon il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare.

Sul punto, lamotivazione del provvedimento impugnato è carente, atteso che la Corteterritoriale non indica in che termini la condotta tenuta dall’Alimonda abbiarappresentato un elemento sinergico rispetto all’emissione dell’ordinanzacautelare ed alla successiva detenzione subita e che nemmeno indica i passaggidel provvedimento custodiale da cui ha desunto che i comportamenti sopradescritti abbiano indotto in errore l’[OSCURATO:PERSONA], creando l’apparenza delpieno coinvolgimento del ricorrente nei reati per i quali si indagava, specie se siconsidera che si tratta di condotte di gran lunga successive, che pure in astrattopotrebbero aver contribuito alle determinazioni cautelari, ma che necessitano dipuntuale e più specifica motivazione.L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appellodi Brescia per nuovo esame sullo specifico profilo della sinergia delle condottetenute dall’Alimonda rispetto alla produzione dell’evento “detenzione”.

Il giudicedella riparazione dovrà specificamente indicare se detti comportamenti abbianocostituito un fattore condizionante l’emissione dell’ordinanza custodiale o, in altritermini, se siano stati il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza dierrore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della loro configurabilità comeillecito penale.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Brescia cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partiper questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/12/2025, la Corte di appello di Brescia ha respintola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da FrancescoAlimonda, il quale è stato sottoposto dal 18/02/2020 al 29/07/2020 alla misuracautelare della custodia in carcere e, poi, fino al 17/02/2021 a quella degliarresti domiciliari, in relazione a diverse imputazioni per reati fiscali di indebitecompensazioni, truffe ai danni dello Stato ed associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di detti reati, dalle quali è stato assolto con sentenzadel Tribunale di Brescia del 22/07/2022, confermata dalla Corte di appello diBrescia con sentenza del 02/03/2023, poi divenuta irrevocabile.2. L’Alimonda, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corteterritoriale abbia dilatato la nozione di colpa grave, qualificando in tali terminil’attività difensiva svolta dal ricorrente, il confronto tecnico giuridico sull’ipotesiassociativa, l’espressione di strategie difensive, nonché il coordinamento con gliassistiti; che, invero, la colpa grave non può coincidere con una meravalutazione di inopportunità del comportamento, né con l’essersi trovati in unasituazione oggettivamente equivoca; che, dunque, l’ordinanza impugnataintroduce un giudizio etico professionale, cioè il “ruolo non meramentedifensivo”, estraneo al parametro legale, operando una indebita trasformazionedell’attività professionale in indice di colpa grave.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Rileva che laCorte territoriale ha valutato condotte successive ai reati per i quali si procedeva,vale a dire, realizzate quando i reati erano stati già commessi; che, dunque, nonha valutato se il ricorrente avesse posto in essere – nel periodo dal 2015 almaggio del 2017 e con riferimento alla contestazione elevatagli di aver rivestito ilruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. – un comportamentomacroscopicamente imprudente, idoneo a determinare l’emissione della misuracautelare; che, invece, ha fondato il giudizio di colpa grave su conversazioniintervenute nel 2018, sul conferimento di una procura speciale avvenuto nel2018, su rapporti professionali sorti in epoca successiva alla commissione deireati fiscali e sul rinvenimento di assegni avvenuto dopo l’esecuzione dellamisura; che, in altri termini, non ha semplicemente valutato ex ante unacondotta, ma ha compiuto un’operazione logicamente e giuridicamenteinammissibile, avendo utilizzato fatti successivi per costruire una colpa graveretroattiva, proiettandola su un periodo storico (2015-2017) nel quale i fatti nonesistevano; che, del resto, la notizia di reato originaria non indicava il ricorrentetra i responsabili del sistema fraudolento, circostanza questa che conferma che ilsuo coinvolgimento è dipeso da una successiva valutazione investigativa,2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., con riferimento alla retroproiezione di rapporti professionalisopravvenuti. Rappresenta che l’ordinanza impugnata fonda la colpa gravedell’Alimonda, ostativa alla riparazione, sui rapporti intercorsi con talunicoimputati, valutati in termini di “stretta contiguità”; che, tuttavia, talequalificazione non tiene conto della sequenza cronologica, vale a dire che i fattiin contestazione si arrestano al maggio del 2017, mentre detti rapporti inizianonella seconda metà del 2017; che, dunque, la Corte territoriale non ha spiegatoin che modo rapporti professionali sorti dopo i fatti possano aver influito sullaformazione del quadro indiziario relativo a fatti commessi nel periodo 2015-2017.2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Osserva chel’ordinanza impugnata ha attribuito rilievo al rinvenimento nel portafogli delricorrente, all’atto della esecuzione dell’ordinanza cautelare, di assegni intestatiai coimputati, qualificando tale circostanza come indice di “opacità” nei rapportieconomici; che, tuttavia, siffatta valorizzazione è erronea, in primo luogo, perchédetto rinvenimento è successivo all’emissione della misura e non costituivaelemento della motivazione del provvedimento genetico e, in secondo luogo,perché il ricorrente non ha messo in atto nessuna condotta di occultamento odissimulazione; che, dunque, non essendo stata tale circostanza considerata dalgiudice della cautela, risulta irrilevante dal punto di vista causale rispettoall’adozione del titolo cautelare.2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Evidenzia che laCorte territoriale, nel qualificare come indice di colpa grave l’attività difensivasvolta dal ricorrente, introduce un criterio valutativo incompatibile con lagaranzia costituzionale di cui all’art. 24 Cost., rivelando una impostazione chesovrappone l’esercizio del diritto di difesa alla partecipazione all’illecito; che,invero, ogni strategia difensiva (suggerire una linea interpretativa, coordinarsicon altri soggetti, esplorare ricostruzioni alternative) è per sua natura volta acontrastare l’ipotesi accusatoria; che, dunque, il provvedimento impugnato operauna impropria sovrapposizione tra giudizio riparatorio e giudizio deontologico,estranea alla struttura dell’art. 314 cod. proc. pen.3. In data 07/04/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – articolato in cinque motivi, che, per essere strettamenteconnessi, possono essere analizzati congiuntamente – è fondato nei limiti cheseguono.1.1. Va, innanzitutto, premesso che la valutazione effettuata dal giudicedella riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustadetenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nelprocesso penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata adaccertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Ilgiudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, devestabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste inessere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscanoun fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzionedell’evento "detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] BenHassen, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, Ladetenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e,come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285069 – 01).1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza di assoluzione si ponecome necessario ed invalicabile punto di riferimento quanto all’accertamentostorico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizioneostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere ilrichiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi incomportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotteche possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver determinato l’imputazione, quali, ad esempio,frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei adessere percepiti all’esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (sipensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o al mendacio); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea,Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 –01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01;Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 –01).1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha individuato le condotte ostative alla riparazione poste in esseredall’Alimonda i) nel rapporto fiduciario intrattenuto con la commercialistaStefania Franzoni e con [OSCURATO:PERSONA], ritenuti entrambi gli organizzatoridell’evasione fiscale, ii) nella linea difensiva assunta in favore del coimputatoRoberto Todoerti, caratterizzata da una evidente connotazione delinquenziale,essendo finalizzata ad eludere le investigazioni svolte nei confronti della Franzonie degli altri sodali, tutti soggetti da lui non assistiti e iii) nei rapporti opachi conuna parte dei coimputati, desunta dal rinvenimento in suo possesso di assegni aquest’ultimi intestati. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato gli esitidell’attività di captazione, dai quali ha tratto la convinzione che l’Alimonda fossepienamente consapevole della pregressa commissione di reati – connessiall’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. edalla pratica di accollo indebito nel sistema di compensazioni fittizie – da parte deicoimputati, quantomeno dalla seconda metà del 2017; che con taleconsapevolezza nel 2018 l’odierno ricorrente aveva accettato la procura specialeper occuparsi della liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]., fulcro dei reati fiscali,mantenendo stretti contatti con il Todoerti, soggetto che apparentemente nonaveva alcun ruolo nella società, pur essendo interessato alla suaamministrazione. Molteplici sono le conversazioni intercettate, evidenziate nelprovvedimento impugnato, da cui la Corte territoriale ha desunto che l’attivitàsvolta dall’Alimonda fosse finalizzata a sviare le indagini della polizia giudiziaria:così, ad esempio, significativa è stata ritenuta la conversazione n. 4081 del20/12/2018, nel corso della quale il ricorrente rassicurava la Franzoni,riferendole di aver parlato con il Todoerti e di averlo istruito sulla versione darendere agli investigatori; la conversazione n. 5305 del 16/01/2019, durante laquale l’Alimonda riferiva dell’intenzione dei diversi coimputati di concordare unaversione per far ricadere la responsabilità, dietro pagamento di un compenso indenaro, su un soggetto del tutto estraneo ai fatti, tale [OSCURATO:PERSONA], del qualel’odierno ricorrente diceva di aver personalmente sondato la disponibilità,aggiungendo: “è meglio che la colpa se la prende uno che cinque” eproponendosi, altresì, per spiegare detta proposta anche a [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., condannato in via definitiva per i reati incontestazione), passando direttamente da lui; le ulteriori conversazioni da cuirisulta che l’istante aveva organizzato alcune riunioni dei coimputati, pur nonassistiti da lui, per concordare la condotta da tenere nel corso delle indagini.Questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di riparazione, ai finidella valutazione della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice può valorizzare, ferma laverifica degli altri requisiti, anche scorretti comportamenti deontologici, quandoquesti, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea adevocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Invero, laviolazione di regole deontologiche, proprie di una data professione, connotadi colpa la condotta dell’agente, secondo la nozione evincibile dall’art. 43,comma 1, cod. pen., risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (Sez.4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 26925 del15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep.2017, Farina, Rv. 269034 – 01; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli,Rv. 268685 – 01). Nel caso di specie, tuttavia, c’è di più, perché la Corteterritoriale ha evidenziato come l’attività posta in essere dall’Alimonda,unitamente agli altri comportamenti indicati, esulasse dal corretto svolgimentodell’attività difensiva, posto che non si limitava a organizzare una strategiadifensiva per resistere e contrastare l’ipotesi accusatoria, ma poneva in essereuna serie di condotte illecite tese a sviare le indagini, per favorire altri soggettida lui non assistiti e che manifestavano la piena condivisione degli intenti dinascondimento della loro responsabilità. Dunque, è stato condivisibilmenteaffermato che, nel caso di specie, si sia del tutto al di fuori dello svolgimento diuna lecita attività difensiva.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che, con riferimento al profilo dellasinergia tra le condotte gravemente colpose e l’emissione del titolo cautelare, ilterzo motivo colga nel segno. Invero, come si è sopra evidenziato, detticomportamenti costituiscono condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causalecon il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. Sul punto, lamotivazione del provvedimento impugnato è carente, atteso che la Corteterritoriale non indica in che termini la condotta tenuta dall’Alimonda abbiarappresentato un elemento sinergico rispetto all’emissione dell’ordinanzacautelare ed alla successiva detenzione subita e che nemmeno indica i passaggidel provvedimento custodiale da cui ha desunto che i comportamenti sopradescritti abbiano indotto in errore l’[OSCURATO:PERSONA], creando l’apparenza delpieno coinvolgimento del ricorrente nei reati per i quali si indagava, specie se siconsidera che si tratta di condotte di gran lunga successive, che pure in astrattopotrebbero aver contribuito alle determinazioni cautelari, ma che necessitano dipuntuale e più specifica motivazione.L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appellodi Brescia per nuovo esame sullo specifico profilo della sinergia delle condottetenute dall’Alimonda rispetto alla produzione dell’evento “detenzione”. Il giudicedella riparazione dovrà specificamente indicare se detti comportamenti abbianocostituito un fattore condizionante l’emissione dell’ordinanza custodiale o, in altritermini, se siano stati il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza dierrore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della loro configurabilità comeillecito penale.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Brescia cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partiper questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]