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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13475/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vasto in ordine ai reati di cui agli art.. 81 cpv e 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. e 337 cod. pen commessi iWasto il 2109.2021 Rilevato che il motivo, con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod„ pen., è manifestamente infondato, posto che in atti vi sono le querela depositate dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui hanno manifestato la volontà di punizione del colpevole.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vasto in ordine ai reati di cui agli art.. 81 cpv e 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. e 337 cod. pen commessi iWasto il 2109.2021 Rilevato che il motivo, con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod„ pen., è manifestamente infondato, posto che in atti vi sono le querela depositate dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui hanno manifestato la volontà di punizione del colpevole. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13475/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris