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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 30247/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23182/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1058/2021depositata il 20/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne Francesca e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per domandare la declaratoria di usucapione della proprietà di un terreno.

Nel corso del giudizio, intervenne altresì il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

In esito all’istruttoria, il giudice adito respinse la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta pronunzia il soccombente propose gravame, che fu però rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1058 del 20 luglio 2021.

I giudici di secondo grado affermarono, per un verso, che le parti costituite avevano contestato la sussistenza dei presupposti invocati dall’appellante, mentre il principio di non contestazione non avrebbe potuto operare nei riguardi dei contumaci.

Per altro verso, neppure vi sarebbe stata prova certa del lasso di tempo in cui il possesso era stato esercitato, né sarebbero emersi elementi univoci circa la sussistenza di un possesso uti dominus.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro motivi.

Con distinti ricorsi si sono costituiti, da un lato, Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità della camera di consiglio, il Morelli ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 789 c.p.c. nonché 195 disp. att. c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Il giudice di appello avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], stante la pendenza di un giudizio di divisione riguardante anche il fondo contestato, nonostante, in base alla sentenza contenente l’assegnazione, l’assegnatario (soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]) avesse acquistato anche la legittimazione processuale attiva e passiva.

Il motivo è manifestamente infondato. 1.1) Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire la natura costitutiva della sentenza discioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, ilpassaggio in giudicato (Sez. 2, n. 5210 del 18 novembre 2021; Sez. 2, n. 15163 del 28 ottobre 2002).

Questo è il principio generale, cui si sottraggono casi particolari, quali l’attribuzione diretta delle quote ai condividenti (Sez. 2, n. 26356 del 19 novembre 2020) o la condanna al pagamento dei conguagli (Sez. 3, n. 2537 del 30 gennaio 2019).

Ma in tali casi non rientra la presente fattispecie, sicché del tutto correttamente i giudici di merito, in presenza di una causa di divisione ancora sub judice, hanno accertato la legittimazione sostanziale e processuale del [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il secondo motivo s’incentra sulla violazione degli artt. 115 e 167 comma 1° c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., attraverso il quale si censura il fatto che la Corte d’appello avrebbe mancato di considerare che i fatti esposti del Morelli per suffragare l’affermazione di aver ininterrottamente posseduto uti dominus l’immobile non erano stati specificamente contestati dalle controparti.

Il predetto motivo è inammissibile. 2.1) I giudici calabresi hanno affermato “il principio di contestazione non può operare, laddove vi siano dei contumaci” e ancora “Le parti costituite in giudizio, peraltro, hanno puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1158 c.c.”, motivando ampiamente l’assunto con il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali. 2.2) Per un verso, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Sez. 2, n. 2537 del 30 gennaio 2019; Sez. 1, n. 3680 del 7 febbraio 2019). 2.3) Per altro verso, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Mediante la terza lagnanza, il Morelli invoca la violazione degli artt.183, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonché 324 c.p.c. e 2909 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.

In particolare, la sentenza impugnata avrebbe escluso l’efficienza probatoria delle dichiarazioni dei testi addotti dal ricorrente anche in considerazione delle risultanze dei documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA].

Ma costui si sarebbe costituito tardivamente, determinando così la decadenza dello stesso da ogni attività istruttoria, compresa la produzione documentale, e sulla conseguente declaratoria di inammissibilità, formulata dal Tribunale, si sarebbe formato il giudicato.

Il motivo non ha ragion d’essere. 3.1) La lettura della sentenza impugnata da conto del fatto che la Corte d’appello ha reputato non provata la sussistenza dei presupposti per l’usucapione essenzialmente sulla scorta delle deposizioni testimoniali, sicché l’accenno alla produzione documentale del [OSCURATO:PERSONA] appare incidentale ed irrilevante ai fini della decisione.

E, come ha ricordato la proposta ex art. 380 bis c.p.c., la suddetta ratio decidendi non è stata specificamente impugnata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020). 4) Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe mancato di prendere posizione su un nuovo fatto costitutivo della domanda, ossia circa la coltivazione del terreno fin dal momento dell’immissione nel possesso, avvenuta nell’anno 1985, nonché sulla doglianza riguardante i compensi di [OSCURATO:PERSONA], calcolati senza tener conto della tardiva costituzione dello stesso.

La lagnanza è priva di rilievo pratico, giacché presuppone l’accoglimento del ricorso, ed in ogni caso è infondata. 4.1) Da un lato, la Corte territoriale ha preso in esame la coltivazione del terreno, ma ha correttamente ritenuto che “non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere” (Sez. 2, n. 1796 del 20 gennaio 2022; Sez. 2, n. 17376 del 3 luglio 2018). 4.2) Dall’altro, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio diautosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella notaspese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Sez. 1, n. 20808 del 2 ottobre 2014).

E tanto a voler prescindere dalla considerazione che il motivo di gravame deve intendersi implicitamente respinto, sulla scorta del tenore della decisione della Corte territoriale (Sez. 3, n. 2830 del 5 febbraio 2021).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore di ciascuno dei controricorrenti e della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, ed in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., dell’importo di euro 2.500 (duemila/500), in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23182/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1058/2021depositata il 20/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne Francesca e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per domandare la declaratoria di usucapione della proprietà di un terreno. Nel corso del giudizio, intervenne altresì il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In esito all’istruttoria, il giudice adito respinse la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta pronunzia il soccombente propose gravame, che fu però rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1058 del 20 luglio 2021. I giudici di secondo grado affermarono, per un verso, che le parti costituite avevano contestato la sussistenza dei presupposti invocati dall’appellante, mentre il principio di non contestazione non avrebbe potuto operare nei riguardi dei contumaci. Per altro verso, neppure vi sarebbe stata prova certa del lasso di tempo in cui il possesso era stato esercitato, né sarebbero emersi elementi univoci circa la sussistenza di un possesso uti dominus. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro motivi. Con distinti ricorsi si sono costituiti, da un lato, Raffaella e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità della camera di consiglio, il Morelli ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 789 c.p.c. nonché 195 disp. att. c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], stante la pendenza di un giudizio di divisione riguardante anche il fondo contestato, nonostante, in base alla sentenza contenente l’assegnazione, l’assegnatario (soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]) avesse acquistato anche la legittimazione processuale attiva e passiva. Il motivo è manifestamente infondato. 1.1) Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire la natura costitutiva della sentenza discioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, ilpassaggio in giudicato (Sez. 2, n. 5210 del 18 novembre 2021; Sez. 2, n. 15163 del 28 ottobre 2002). Questo è il principio generale, cui si sottraggono casi particolari, quali l’attribuzione diretta delle quote ai condividenti (Sez. 2, n. 26356 del 19 novembre 2020) o la condanna al pagamento dei conguagli (Sez. 3, n. 2537 del 30 gennaio 2019). Ma in tali casi non rientra la presente fattispecie, sicché del tutto correttamente i giudici di merito, in presenza di una causa di divisione ancora sub judice, hanno accertato la legittimazione sostanziale e processuale del [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il secondo motivo s’incentra sulla violazione degli artt. 115 e 167 comma 1° c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., attraverso il quale si censura il fatto che la Corte d’appello avrebbe mancato di considerare che i fatti esposti del Morelli per suffragare l’affermazione di aver ininterrottamente posseduto uti dominus l’immobile non erano stati specificamente contestati dalle controparti. Il predetto motivo è inammissibile. 2.1) I giudici calabresi hanno affermato “il principio di contestazione non può operare, laddove vi siano dei contumaci” e ancora “Le parti costituite in giudizio, peraltro, hanno puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1158 c.c.”, motivando ampiamente l’assunto con il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali. 2.2) Per un verso, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Sez. 2, n. 2537 del 30 gennaio 2019; Sez. 1, n. 3680 del 7 febbraio 2019). 2.3) Per altro verso, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Mediante la terza lagnanza, il Morelli invoca la violazione degli artt.183, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nonché 324 c.p.c. e 2909 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe escluso l’efficienza probatoria delle dichiarazioni dei testi addotti dal ricorrente anche in considerazione delle risultanze dei documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA]. Ma costui si sarebbe costituito tardivamente, determinando così la decadenza dello stesso da ogni attività istruttoria, compresa la produzione documentale, e sulla conseguente declaratoria di inammissibilità, formulata dal Tribunale, si sarebbe formato il giudicato. Il motivo non ha ragion d’essere. 3.1) La lettura della sentenza impugnata da conto del fatto che la Corte d’appello ha reputato non provata la sussistenza dei presupposti per l’usucapione essenzialmente sulla scorta delle deposizioni testimoniali, sicché l’accenno alla produzione documentale del [OSCURATO:PERSONA] appare incidentale ed irrilevante ai fini della decisione. E, come ha ricordato la proposta ex art. 380 bis c.p.c., la suddetta ratio decidendi non è stata specificamente impugnata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020). 4) Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe mancato di prendere posizione su un nuovo fatto costitutivo della domanda, ossia circa la coltivazione del terreno fin dal momento dell’immissione nel possesso, avvenuta nell’anno 1985, nonché sulla doglianza riguardante i compensi di [OSCURATO:PERSONA], calcolati senza tener conto della tardiva costituzione dello stesso. La lagnanza è priva di rilievo pratico, giacché presuppone l’accoglimento del ricorso, ed in ogni caso è infondata. 4.1) Da un lato, la Corte territoriale ha preso in esame la coltivazione del terreno, ma ha correttamente ritenuto che “non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere” (Sez. 2, n. 1796 del 20 gennaio 2022; Sez. 2, n. 17376 del 3 luglio 2018). 4.2) Dall’altro, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio diautosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella notaspese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Sez. 1, n. 20808 del 2 ottobre 2014). E tanto a voler prescindere dalla considerazione che il motivo di gravame deve intendersi implicitamente respinto, sulla scorta del tenore della decisione della Corte territoriale (Sez. 3, n. 2830 del 5 febbraio 2021). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore di ciascuno dei controricorrenti e della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, ed in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., dell’importo di euro 2.500 (duemila/500), in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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