CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con un due motivi di ricorso: omessa motivazione sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il