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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47961/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31607_22 Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello del P.M., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha condannato l'imputato, previa riqualificazione del fatto di reato ai sensi di cui all'art. 73, co. 1 DPR 309/90 in relazione alla illecita detenzione di grammi 67,9 della sostanza stupefacente di tipo cocaina, occultata nell'auto condotta dall'imputato, alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato risulta manifestamente infondato posto che con congrua e non manifestamente illogica motivazione la sentenza impugnata ha rilevato che lo stupefacente era stato occultato sull'autovettura di cui aveva la disponibilità e che il quantitativo di stupefacente da cui erano ricavabili oltre 221 dosi era incompatibile con l'uso personale.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'errata valutazione del compendio probatorio con riferimento al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 è parimenti manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con congrua motivazione (cfr. pagg. 2 ss.), ha analiticamente valutato il compendio probatorio, tenendo in considerazione la quantità della sostanza stupefacente sequestrata, il luogo del ritrovamento, i mezzi utilizzati ai fini dell'occultamento della sostanza, la modalità della condotta dell'imputato, già ristretto agli arresti domiciliari - che si trovava alla guida dell'autovettura al ritorno da un'udienza -, è stata pertanto esclusa la possibilità di qualificare la condotta nella fattispecie più tenue di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, trattasi di motivazione giuridicamente corretta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31607_22 Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello del P.M., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha condannato l'imputato, previa riqualificazione del fatto di reato ai sensi di cui all'art. 73, co. 1 DPR 309/90 in relazione alla illecita detenzione di grammi 67,9 della sostanza stupefacente di tipo cocaina, occultata nell'auto condotta dall'imputato, alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato risulta manifestamente infondato posto che con congrua e non manifestamente illogica motivazione la sentenza impugnata ha rilevato che lo stupefacente era stato occultato sull'autovettura di cui aveva la disponibilità e che il quantitativo di stupefacente da cui erano ricavabili oltre 221 dosi era incompatibile con l'uso personale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'errata valutazione del compendio probatorio con riferimento al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale, con congrua motivazione (cfr. pagg. 2 ss.), ha analiticamente valutato il compendio probatorio, tenendo in considerazione la quantità della sostanza stupefacente sequestrata, il luogo del ritrovamento, i mezzi utilizzati ai fini dell'occultamento della sostanza, la modalità della condotta dell'imputato, già ristretto agli arresti domiciliari - che si trovava alla guida dell'autovettura al ritorno da un'udienza -, è stata pertanto esclusa la possibilità di qualificare la condotta nella fattispecie più tenue di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, trattasi di motivazione giuridicamente corretta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli ns
Sentenza Cassazione n. 47961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris