CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della configurabilità della contestata recidiva, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali l'accertata condotta delittuosa costituiva la significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato e anche di recente confermato con una serie di arresti per analoghi fatti di reato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uolo rD F-: P O i T, \ 3747-1 l