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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:12
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0229_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Manola e Simeone (DESMOMED) (causa T‑229/25) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DESMOMED – Marchio nazionale denominativo anteriore DERMOMED – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i prodotti in conflitto – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 17)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25)

3. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 28)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo DESMOMED e denominativo DERMOMED [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 47‑49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL, e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0229_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Manola e Simeone (DESMOMED) (causa T‑229/25) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DESMOMED – Marchio nazionale denominativo anteriore DERMOMED – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i prodotti in conflitto – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 17) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25) 3. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 28) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo DESMOMED e denominativo DERMOMED [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 47‑49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL, e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.
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