Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:12
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0229_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 gennaio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Manola e Simeone (DESMOMED)
(causa T‑229/25)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DESMOMED – Marchio nazionale denominativo anteriore DERMOMED – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i prodotti in conflitto – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 16, 17)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 24, 25)
3.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 28)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo DESMOMED e denominativo DERMOMED
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 33, 47‑49)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SL, e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.