Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:587
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0518

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 luglio 2023 ( 1 ) Causa C‑518/22 J.M.P. contro

[OSCURATO:PERSONA]H

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Servizio di assistenza personale alle persone con disabilità – Offerta di lavoro contenente l’indicazione di un’età minima e di un’età massima della persona da assumere – Presa in considerazione dei desideri e delle esigenze della persona con disabilità»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ), letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ) nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 ( 4 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.M.P. e la AP [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un prestatore di servizi di assistenza e di consulenza alle persone con disabilità, in merito al pagamento di un risarcimento chiesto da J.M.P. in ragione di un’asserita discriminazione fondata sull’età verificatasi nell’ambito di una procedura di assunzione di un assistente personale.

Infatti, J.M.P. sostiene che la sua candidatura non è stata selezionata in quanto non rientrava nella fascia di età richiesta nell’annuncio di lavoro, vale a dire la fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

3. Pertanto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte se sia giustificata un’eventuale differenza di trattamento fondata sull’età, chiedendole di interpretare più in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e/o l’articolo 7 della direttiva 2000/78, letti alla luce delle disposizioni della Carta nonché della Convenzione dell’ONU.

4. Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva costituisce la disposizione pertinente e che quest’ultima, letta alla luce dell’articolo 26 della Carta e dell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che, sulla base di una normativa nazionale che prevede che i desideri delle persone con disabilità, in termini di organizzazione dell’assistenza personale di cui esse beneficiano, debbano essere presi in considerazione al fine di garantire l’autonomia e l’integrazione di tali persone nella società, l’assunzione di un assistente personale sia soggetta a una condizione di età, purché tale misura sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

5. L’articolo 1 della Convenzione dell’ONU, intitolato «Scopo», stabilisce quanto segue: «Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. (...)».

6. L’articolo 3 di tale convenzione, intitolato «Principi generali», enuncia quanto segue: «I principi della presente convenzione sono: a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone; b) la non discriminazione; c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; (...)».

7. L’articolo 5 di detta convenzione, intitolato «Uguaglianza e non discriminazione», così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge. (...)

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione».

8. L’articolo 12 della medesima convenzione, intitolato «Uguale riconoscimento dinanzi alla legge», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita».

9. Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, intitolato «Vita indipendente ed inclusione nella società»: «[OSCURATO:PERSONA] parti alla presente convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni».

B. Diritto dell’Unione

10. L’articolo 1 della direttiva 2000/78, intitolato «Obiettivo», prevede quanto segue: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento».

11. L’articolo 2 della suddetta direttiva così dispone: «1.

Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...)

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

12. L’articolo 4 della suddetta direttiva, rubricato «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

13. L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», è così formulato: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli.

Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

14. Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, rubricato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età»: «1.

Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. (...)».

15. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Azione positiva e misure specifiche», prevede quanto segue: «1.

Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro».

C. Diritto tedesco 1.

Il GG

16. L’articolo 1 del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 ( 5 ), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, così dispone: «1.

La dignità umana è inviolabile.

È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

2. Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. (...)».

17. L’articolo 2, paragrafo 1, del GG così recita: «Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non violi i diritti altrui, l’ordinamento costituzionale o il buon costume». 2.

L’AGG

18. L’[OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla parità di trattamento), del 14 agosto 2006 ( 6 ), è intesa a recepire la direttiva 2000/78 nel diritto tedesco. 19.

L’articolo 1 dell’AGG, che stabilisce l’obiettivo di detta legge, così recita: «L’obiettivo della presente legge è la prevenzione o l’eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, il sesso, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’identità sessuale».

20. L’articolo 3, paragrafo 1, dell’AGG prevede quanto segue: «Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (...)».

21. L’articolo 5 dell’AGG così dispone: «A prescindere dai motivi di cui agli articoli da 8 a 10 (...), è altresì autorizzata una differenza di trattamento qualora misure appropriate e idonee sono dirette a evitare o compensare svantaggi esistenti a causa di un motivo di cui all’articolo 1».

22. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’AGG: «I lavoratori non devono essere discriminati per nessuno dei motivi di cui all’articolo 1 (...)».

23. L’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG è così formulato: «Una differenza di trattamento per uno dei motivi di cui all’articolo 1 è consentita laddove, a causa della natura dell’attività lavorativa da esercitare o del contesto in cui essa viene espletata, tale motivo costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

24. L’articolo 10 dell’AGG stabilisce: «Fatto salvo l’articolo 8, una differenza di trattamento fondata sull’età è anche consentita quando sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima.

I mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari.

Tali differenze di trattamento possono comprendere in particolare:

1. la fissazione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi,

2. la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

3. la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni specifiche di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, (...)».

25. L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell’AGG enuncia quanto segue: «1.

In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno che ne risulta (...).

2. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il lavoratore ha diritto a un adeguato risarcimento pecuniario (...)». 3.

[OSCURATO:PERSONA]

26. L’articolo 33 del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Libro I del Codice della previdenza sociale), dell’11 dicembre 1975 ( 7 ), è così formulato: «Se il contenuto dei diritti o degli obblighi non è determinato in modo dettagliato quanto alla loro natura o alla loro portata, occorre tener conto, in sede della loro definizione, della situazione personale dell’avente diritto o dell’obbligato, delle sue esigenze e della sua capacità contributiva, nonché delle condizioni locali, nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni di legge.

A tale riguardo, i desideri dell’avente diritto o dell’obbligato devono essere soddisfatti nella misura in cui essi sono ragionevoli».

27. L’articolo 8, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Libro IX del Codice della previdenza sociale) ( 8 ), del 23 dicembre 2016, così dispone: «Quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni e quando quest’ultime vengono erogate al fine di promuovere la partecipazione alla vita sociale, devono essere soddisfatti i desideri legittimi dei beneficiari delle prestazioni.

Al riguardo, si tiene conto anche della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia e delle esigenze religiose e ideologiche dei beneficiari delle prestazioni; l’articolo 33 dell’[SGB I] si applica per il resto (...)».

28. L’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Le prestazioni assistenziali sono erogate per consentire una gestione autonoma e indipendente della vita quotidiana, compresa l’organizzazione della giornata.

Sono compresi, in particolare, i servizi per le attività generali della vita quotidiana, come la gestione della casa, l’organizzazione delle relazioni sociali, la pianificazione della vita personale, la partecipazione alla vita comunitaria e culturale, l’organizzazione delle attività del tempo libero, comprese quelle sportive, nonché la garanzia dell’efficacia delle prestazioni mediche e prescritte dal medico.

Esse comportano la comunicazione con le persone operanti in questi ambiti».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

29. La AP [OSCURATO:PERSONA], resistente nel procedimento principale, è una società che fornisce alle persone con disabilità, conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], prestazioni assistenziali e di consulenza volte a garantire loro la gestione autonoma della vita quotidiana.

30. Nel luglio 2018 detta società ha pubblicato un’offerta di lavoro in cui indicava che A., studentessa di 28 anni, cercava assistenti personali femminili per aiutarla in tutti gli ambiti della vita quotidiana e che dovevano «avere preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni».

31. J.M.P., ricorrente nel procedimento principale, nata nel 1968, si è candidata per il posto offerto con tale annuncio di lavoro, ricevendo una risposta negativa da parte della resistente nel procedimento principale.

32. Dopo aver fatto valere invano le proprie pretese in via extragiudiziale, la ricorrente nel procedimento principale ha citato in giudizio la resistente nel procedimento principale dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro di Colonia, Germania) al fine di ottenere il risarcimento di un danno derivante da una discriminazione fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’AGG.

33. In tale contesto, la ricorrente nel procedimento principale ha fatto valere, da un lato, che, poiché l’annuncio di lavoro era espressamente rivolto alle persone di «età compresa tra i 18 e i 30 anni», ciò giustificherebbe la presunzione secondo cui essa non sarebbe stata selezionata nella procedura di assunzione a causa della sua età, presunzione che la resistente nel procedimento principale non ha contestato.

Dall’altro, la conseguente differenza di trattamento in base all’età non sarebbe giustificata da nessun punto di vista nel servizio di assistenza.

Pertanto, detta differenza di trattamento non sarebbe ammissibile né ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG, né in applicazione dell’articolo 10 dell’AGG, nella misura in cui, in particolare, una determinata età non sarebbe rilevante ai fini del rapporto di fiducia nell’ambito di un siffatto servizio di assistenza.

Al contrario, secondo la ricorrente nel procedimento principale, l’assistenza personale fornita da una persona con un’età più avanzata di quella richiesta nell’offerta di lavoro potrebbe presentare notevoli vantaggi per la persona disabile, poiché l’assistente avrebbe una maggiore esperienza di vita.

34. La resistente nel procedimento principale ha chiesto il rigetto del ricorso facendo valere che l’eventuale differenza di trattamento fondata sull’età era giustificata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, o dell’articolo 10 dell’AGG.

A tal riguardo, essa ha rilevato che l’assistenza richiesta consiste in un accompagnamento quotidiano altamente personale, che comprende tutti gli aspetti della vita con una dipendenza permanente e integrale dell’assistito nei confronti dell’assistente personale.

Avere una determinata età rappresenterebbe un requisito per soddisfare i bisogni altamente personali di A, beneficiaria dell’assistenza, affinché questa possa partecipare adeguatamente alla vita sociale in quanto studentessa universitaria.

35. Secondo la resistente nel procedimento principale, devono essere presi in considerazione i desideri legittimi e le esigenze soggettive di ogni assistito, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, il desiderio legittimo dell’assistito di avere un assistente personale di una determinata età dovrebbe essere considerato come un «requisito essenziale e determinante», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG, il che consentirebbe di conseguire la finalità delle prestazioni assistenziali di cui all’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], La resistente nel procedimento principale ritiene che tale requisito sia proporzionato.

Inoltre, un trattamento differenziato in base all’età sarebbe, a suo avviso, ammissibile anche ai sensi dell’articolo 10 dell’AGG, in quanto detto trattamento differenziato è oggettivo e ragionevole, è giustificato da uno scopo legittimo e i mezzi per conseguire lo scopo dell’assistenza personale, di cui all’articolo 78 dell’[OSCURATO:PERSONA], sono adeguati e necessari.

36. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro di Colonia) ha accolto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale e l’appello proposto dalla resistente nel procedimento principale avverso tale decisione è stato accolto dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del lavoro del Land, Colonia, Germania), la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per «Revision» avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al giudice del rinvio.

37. In via preliminare, detto giudice constata, da un lato, che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, in quanto attiene ai criteri di selezione per l’accesso all’occupazione e al lavoro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.

Dall’altro lato, egli ritiene che la ricorrente nel procedimento principale abbia subito, a seguito del rifiuto da parte della resistente nel procedimento principale, una discriminazione diretta basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva.

38. Di fronte ad una situazione in cui sia la ricorrente nel procedimento principale sia la persona con disabilità interessata hanno diritto alla tutela contro la discriminazione, il giudice del rinvio espone che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale mira a sapere come, nel caso specifico dell’assistenza personale, debbano conciliarsi i diritti di ciascuna di tali persone.

39. A tal riguardo, detto giudice precisa che l’assistenza personale riguarda tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima della persona beneficiaria di detta assistenza.

A seconda delle circostanze del singolo caso, detta assistenza può rispondere a diverse esigenze.

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una delle esigenze espresse da A. è l’assistenza all’università, la quale può consistere nella trascrizione ed elaborazione del contenuto delle materie oggetto di studio e includere, in particolare, la preparazione di appunti.

In occasione di ogni incontro con altri studenti, è necessariamente richiesta un’assistenza personale, che diventa dunque parte integrante della vita universitaria della persona disabile interessata.

40. Da un punto di vista generale, il giudice del rinvio rileva che l’assistenza personale è fondata sul principio dell’autodeterminazione, che ha infatti lo scopo di rendere le persone con disabilità in grado di organizzare la loro vita in modo autonomo.

Ciò implica, in particolare, il conferimento a queste persone della facoltà di selezionare autonomamente il personale che fornisce tale assistenza, la facoltà di impartire istruzioni a tale personale nonché la facoltà di determinare le modalità e la portata della prestazione di servizi.

41. Infatti, nel diritto tedesco, quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni e quando queste ultime vengono erogate, occorre soddisfare, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, i desideri legittimi dei beneficiari delle prestazioni, nella misura in cui siano ragionevoli e tenendo conto, in particolare, della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia nonché delle esigenze religiose e ideologiche di tali beneficiari.

42. In definitiva, secondo il giudice del rinvio, il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta dei beneficiari di prestazioni mira a tenere conto del diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente, nonché rafforzare l’autonomia personale degli interessati e la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità.

A tal proposito, il giudice cita diverse disposizioni della Convenzione dell’ONU, tra cui gli articoli 1, 3, 5, 12 e 19, nonché diverse disposizioni della Carta, tra cui gli articoli 1, 7 e 26 della stessa.

43. Detto giudice ritiene che, in caso di prestazioni di assistenza personale, occorra rispettare i desideri espressi dalle persone con disabilità riguardo all’organizzazione della propria vita.

In particolare, tali persone, al pari delle persone senza disabilità, devono poter scegliere con chi condividere la propria vita quotidiana.

Pertanto, occorrerebbe decidere se sia compatibile con i precetti della direttiva 2000/78 il fatto che le persone con disabilità possano esprimere una preferenza sull’età come criterio di selezione nella procedura di assegnazione di un lavoro di assistenza personale, sebbene l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva vieti la discriminazione diretta fondata sull’età.

44. In tale prospettiva, il giudice del rinvio chiede alla Corte quale o quali disposizioni di detta direttiva possano essere atte a giustificare la differenza di trattamento in ragione dell’età di cui trattasi nel procedimento principale.

45. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, tale giudice si chiede se il desiderio espresso da una persona con disabilità, nell’ambito del suo diritto all’autodeterminazione, quanto all’età della persona che fornisce l’assistenza personale, sia una caratteristica che rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione e se una preferenza di età possa essere un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi di tale disposizione.

Il giudice del rinvio esprime dubbi al riguardo, in quanto il desiderio specifico di cui trattasi non può essere generalizzato e, in quanto tale, non è oggettivamente determinato dalla natura dell’attività professionale di cui trattasi o dal contesto in cui essa viene espletata.

Infatti, potrebbe accadere che un altro giovane disabile preferisca scegliere una persona dell’età dei suoi genitori.

Ciò dimostrerebbe che il desiderio espresso da ciascuna persona con disabilità si basa su priorità soggettive per l’organizzazione autonoma della propria vita.

46. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il giudice del rinvio afferma di non essere certo che tale disposizione possa applicarsi a una situazione come quella di cui al procedimento principale.

Secondo tale giudice, si potrebbe ipotizzare che possa costituire una «finalità legittima», ai sensi di tale disposizione, quella di tenere conto del diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente, nonché rafforzare la responsabilità personale degli interessati e la loro motivazione a partecipare alla società.

47. In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 7 della direttiva 2000/78 verte sulla parità nella vita professionale, il che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, non costituirebbe la finalità dell’assistenza personale di cui trattasi.

Tale giudice si interroga tuttavia sulla rilevanza di tale articolo al fine di giustificare una discriminazione fondata sull’età come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tenendo conto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della Convenzione dell’ONU.

48. Infine, il giudice del rinvio desidera sapere se l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, ai sensi del quale quest’ultima lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie, in particolare, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, possa giustificare, in un caso come quello di cui al procedimento principale, una discriminazione fondata sull’età.

Ricordando la finalità delle prestazioni di assistenza personale e poiché una persona priva di disabilità coetanea di A., vale a dire di 28 anni, è libera di decidere autonomamente di condividere la sua vita quotidiana con persone che abbiano l’età che la stessa desidera, tale giudice ritiene che molti elementi depongano a favore della tesi secondo cui le persone con disabilità devono poter beneficiare di un siffatto diritto di libera scelta anche per quanto riguarda l’assistenza personale.

49. In tale contesto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7 e/o l’articolo 2, paragrafo 5, della [direttiva 2000/78] – alla luce delle disposizioni della [Carta] e dell’articolo 19 della [Convenzione dell’ONU] – possano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, possa ritenersi giustificata una discriminazione diretta fondata sull’età».

50. Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nel procedimento principale, la resistente nel procedimento principale, i governi greco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea.

IV. Analisi

51. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se il rispetto dei desideri personali degli aventi diritto alle prestazioni di assistenza personale in ragione della loro disabilità possa giustificare una differenza di trattamento fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78.

In tale contesto, detto giudice chiede alla Corte di interpretare in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e/o l’articolo 7 della suddetta direttiva, letti alla luce delle disposizioni della Carta nonché della Convenzione dell’ONU ( 9 ).

52. In via preliminare, occorre precisare, da un lato, che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, in quanto una procedura di assunzione per assistente personale, nell’ambito della quale è richiesto che le candidate abbiano preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, incide sulle «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, prevedendo a tal fine un criterio di selezione, ai sensi della medesima disposizione.

53. Dall’altro lato, l’indicazione di tale preferenza di età consente di presumere che un candidato a tale offerta di lavoro che non rientri in detta fascia d’età sarà trattato meno favorevolmente di un’altra persona che si trovi in una situazione analoga, ma che rientri in detta fascia d’età.

Una tale differenza di trattamento fondata sull’età costituisce una «discriminazione diretta», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

54. Tale medesimo articolo elenca, al paragrafo 5, i motivi che possono giustificare una differenza di trattamento fondata sull’età.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, detta direttiva «lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

55. Come già precisato dalla Corte, adottando detta disposizione, il legislatore dell’Unione ha, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, inteso prevenire e comporre un conflitto tra, da un lato, il principio della parità di trattamento e, dall’altro, la necessità di assicurare l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici, la prevenzione dei reati, nonché la tutela dei diritti e delle libertà individuali, che sono indispensabili al funzionamento di una società democratica.

Esso ha quindi deciso che, in alcuni casi elencati all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, i principi fissati da quest’ultima non si applicano a misure che comportino differenze di trattamento fondate su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, a condizione tuttavia che tali misure siano necessarie alla realizzazione delle finalità summenzionate ( 10 ).

56. Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il suddetto articolo 2, paragrafo 5, poiché istituisce una deroga al principio del divieto di discriminazioni, deve essere interpretato in maniera restrittiva ( 11 )

57. Affinché l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 possa costituire un motivo di giustificazione della differenza di trattamento fondata sull’età di cui trattasi nel procedimento principale, occorre, in primo luogo, verificare se ci troviamo in presenza di una misura prevista dalla normativa nazionale, come richiesto da tale disposizione.

58. A mio avviso, ciò vale nel presente caso.

Infatti, il requisito dell’età menzionato nell’offerta di lavoro di cui trattasi costituisce una misura prevista dal diritto nazionale poiché, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, l’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, prevede che, quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni di assistenza personale e quando queste ultime vengono erogate, occorre soddisfare i desideri legittimi dei beneficiari di tali prestazioni, nella misura in cui siano ragionevoli e tenendo conto, in particolare, della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia nonché delle esigenze religiose e ideologiche degli stessi ( 12 ).

Come indicato dal giudice del rinvio, le prestazioni di assistenza personale sono pertanto soggette al rispetto delle disposizioni di diritto nazionale che sanciscono il diritto delle persone con disabilità di esprimere i loro desideri in merito alla realizzazione di tali prestazioni, al fine di garantire la loro autonomia e integrazione nella società.

59. Al pari della Commissione, ritengo che ciò che rileva al fine di stabilire l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 sia che la decisione di principio quanto alla rilevanza di taluni interessi sia adottata dal legislatore nazionale nell’ambito di una ponderazione degli interessi tutelati da tale direttiva.

È sulla base della ponderazione così effettuata da detto legislatore che possono poi essere adottate misure specifiche, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

Tale articolo dovrebbe quindi essere applicabile alle misure mediante le quali i fornitori di assistenza personale non fanno altro, in definitiva, che mettere in pratica le scelte operate da detto legislatore ( 13 ).

60. In secondo luogo, occorre esaminare se la normativa nazionale persegua uno degli obiettivi previsti dall’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, vale a dire la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

61. La risposta è affermativa.

Infatti, come indicato dal giudice del rinvio, il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta dei beneficiari delle prestazioni che è garantito da detta normativa mira a prendere in considerazione il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente e a rafforzare l’autonomia personale delle persone interessate nonché la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità.

62. Pertanto, concordo con il giudice del rinvio nel considerare che, poiché una persona priva di disabilità coetanea di A. è libera di decidere autonomamente di condividere la sua vita quotidiana con persone che abbiano l’età che la stessa desidera, un siffatto diritto alla libera scelta dovrebbe essere garantito alle persone con disabilità anche per quanto riguarda l’assistenza personale.

Come giustamente sottolineato dal governo polacco, un assistente personale aiuta una persona con disabilità a superare gli ostacoli che pregiudicano la sua capacità di partecipare alla vita sociale, economica e politica al pari delle persone prive di disabilità.

63. In definitiva, il diritto altrui che merita di essere tutelato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 è il diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità, in forza del quale queste ultime devono essere in grado di decidere come, dove e con chi vivere al fine di garantirne l’autonomia e l’inclusione nella società.

Detto diritto implica in particolare che tali persone devono avere la possibilità di pianificare il servizio che sarà loro fornito e di impartire direttamente istruzioni alla persona che fornisce loro assistenza, il che include la definizione dei criteri di selezione del loro assistente personale e la partecipazione attiva al processo di assunzione di quest’ultimo.

64. La legittimità della finalità così perseguita dalla normativa nazionale non può essere messa in dubbio in quanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 26 della Carta, mira a garantire l’autonomia e l’inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità nonché la loro partecipazione alla vita della comunità.

65. Inoltre, a sostegno del carattere legittimo di tale finalità, occorre sottolineare che la direttiva 2000/78 deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme alla Convenzione dell’ONU ( 14 ).

Orbene, come ha sottolineato il giudice del rinvio, tale convenzione mira a garantire l’autonomia individuale e l’integrazione nella società delle persone con disabilità, in condizioni di parità rispetto agli altri e nel rispetto della loro dignità.

In particolare, l’articolo 19 di detta convenzione elenca varie misure che gli [OSCURATO:PERSONA] parti a quest’ultima devono adottare al fine di raggiungere tale finalità.

Tra queste misure, figurano la possibilità, per le persone con disabilità, di scegliere dove e con chi vivere ( 15 ) e la garanzia di accesso all’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione ( 16 ).

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione dell’ONU indica che le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi di tale convenzione.

66. In terzo luogo, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, caratterizzata dall’adozione di una misura individuale che attua la scelta operata dal legislatore nazionale all’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, occorre verificare se la differenza di trattamento fondata sull’età sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78.

67. A tal riguardo, ritengo che l’espressione, sulla base della normativa nazionale, di una preferenza di età ai fini dell’assunzione dell’assistente personale di una persona con disabilità sia appropriata e non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, che consiste, nel caso di specie, nella tutela del diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità al fine di garantire la loro autonomia nonché la loro integrazione nella società.

68. Infatti, oltre al fatto che si tratta di una preferenza («avere preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni») e non di un requisito assoluto, dall’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] si evince che le prestazioni di assistenza personale comprendono in particolare prestazioni per le attività generali della vita quotidiana, come la gestione della casa, l’organizzazione delle relazioni sociali, la pianificazione della vita personale, la partecipazione alla vita comunitaria e culturale, l’organizzazione delle attività del tempo libero, comprese quelle sportive, nonché la garanzia dell’efficacia delle prestazioni mediche e prescritte dal medico.

L’assistenza personale riguarda, pertanto, tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima della persona beneficiaria di detta assistenza, il che giustifica il rispetto dei desideri espressi da tale persona.

69. Inoltre, a seconda delle circostanze del singolo caso, detta assistenza può rispondere a diverse esigenze.

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una delle esigenze specifiche espresse da A. è l’assistenza nell’ambito dei suoi studi all’università.

Tale assistenza può consistere, in particolare, nella trascrizione ed elaborazione del contenuto delle materie oggetto di studio e includere, in particolare, la preparazione di appunti.

Inoltre, in occasione di ogni incontro con altri studenti, è necessariamente richiesta un’assistenza personale, che diventa dunque parte integrante della vita universitaria della persona disabile interessata.

È in questa specifica esigenza che sembra avere origine la preferenza di età menzionata nell’annuncio di lavoro di cui trattasi.

In effetti, l’idea di fondo è che, dal punto di vista di A., una persona che ha «preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni», grazie alle caratteristiche psicologiche e sociali specifiche di tale fascia di età, potrà svolgere al meglio questo aspetto dell’assistenza personale richiesta, in particolare consentendo si stare meglio al passo con gli studi e una migliore partecipazione e integrazione di A. nella vita sociale all’interno dell’università.

A tal riguardo, la resistente nel procedimento principale nonché il governo polacco sostengono che una persona che fornisce assistenza personale, che abbia un’età vicina a quella di A., potrebbe riuscire ad integrarsi più facilmente nell’ambiente sociale di quest’ultima, rafforzando così la sua autonomia e la sua partecipazione alla vita sociale.

70. Così spiegata, mi sembra che una preferenza di età come quella di cui al procedimento principale soddisfi il criterio di necessità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78.

Infatti, l’espressione di una tale preferenza di età costituisce la realizzazione del diritto delle persone con disabilità di esercitare un controllo sulla propria vita e di prendere tutte le decisioni che le riguardano, dal momento che ciò contribuisce a garantirne l’autonomia e l’integrazione nella società.

Orbene, prendere in considerazione il punto di vista di A., secondo cui una persona di età simile alla sua può garantirle una soddisfacente partecipazione alla vita sociale, il che costituisce un punto di vista che ritengo del tutto legittimo, non mi sembra eccedere quanto necessario per garantire il diritto all’autodeterminazione delle persone disabili.

71. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi di cui dispone, se, nel caso di specie, il criterio della necessità sia soddisfatto.

72. Nella misura in cui, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 consente di giustificare una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non occorre, a mio avviso, che la Corte esamini se una siffatta misura possa essere giustificata anche alla luce di altre disposizioni di tale direttiva ( 17 ).

73. In ogni caso, ritengo che le altre disposizioni di detta direttiva cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale non siano pertinenti in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

74. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ricordo che, ai sensi di tale disposizione, «[f]atto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, [di detta direttiva], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di detta direttiva] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

75. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo a dover costituire un siffatto requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ( 18 ).

76. Inoltre, dal momento che consente di derogare al principio di non discriminazione, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 23 della medesima, il quale fa riferimento a «casi strettamente limitati» nei quali una simile differenza di trattamento può essere giustificata, deve essere interpretato restrittivamente ( 19 ).

77. Per quanto riguarda la questione se una caratteristica legata all’età possa, nel contesto del procedimento principale, costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età ( 20 ).

Orbene, a differenza dei settori professionali sottoposti all’esame della Corte, vale a dire, a titolo esemplificativo, le attività del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco ( 21 ), degli agenti della polizia ( 22 ) o dei piloti di aeromobili ( 23 ), il ricorso alla forza fisica legata all’età ai sensi del considerando 18 di tale direttiva non è pertinente per la controversia di cui al procedimento principale.

78. Ciò premesso, non ritengo che una caratteristica legata all’età debba necessariamente consistere nel possesso di capacità fisiche particolari al fine di poter costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Infatti, ogni età è caratterizzata anche da altre capacità, in particolare di natura sociale o psicologica.

D’altro canto ritengo sia determinante che la caratteristica legata all’età così individuata sia oggettivamente dettata dalla natura dell’attività professionale di cui trattasi o dalle condizioni del suo esercizio.

In altre parole, tale caratteristica deve essere indispensabile per il corretto svolgimento di una siffatta attività.

79. Ho già indicato che l’assistenza personale a una persona con disabilità riguarda tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima di tale persona.

Peraltro, tale assistenza può rispondere a diverse esigenze tra cui, nel caso di specie, l’accompagnamento di A. nell’ambito dei suoi studi all’università.

80. In considerazione di tali elementi, una preferenza di età come quella di cui trattasi nel procedimento principale mi sembra essere del tutto comprensibile ed è del resto ciò che mi ha portato a ritenere, in precedenza, che la presa in considerazione di un desiderio di tale natura potesse essere giustificata alla luce dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78.

81. Tuttavia, la constatazione secondo cui è preferibile, dal punto di vista di A., che la sua assistente personale abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, in ragione delle caratteristiche psicologiche e sociali specifiche di tale fascia di età, non significa che si tratti di caratteristiche che possono essere considerate indispensabili per lo svolgimento delle varie mansioni ricomprese nella prestazione di assistenza personale e, in particolare, quelle relative alla fornitura di assistenza nell’ambito degli studi universitari.

Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, anche un’assistente la cui età si collochi al di fuori della fascia di età considerata potrebbe svolgere le mansioni richieste dalla prestazione di assistenza personale, ivi comprese quelle che riguardano la vita universitaria.

82. La giurisprudenza della Corte mi sembra vada nella direzione che ho appena indicato.

Infatti, la Corte ha dichiarato che la nozione di «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l’attività lavorativa in questione viene espletata.

Essa, per contro, non può includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente ( 24 ).

Da questa giurisprudenza si evince, a mio avviso, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, solo le caratteristiche oggettivamente essenziali, in ogni caso specifico, per lo svolgimento delle attività professionali di cui trattasi possono essere classificate come «requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene in particolare la resistente nel procedimento principale, è pacifico che l’attività professionale di cui trattasi potrebbe essere svolta, da un punto di vista oggettivo, anche da una persona la cui età si colloca al di fuori della fascia desiderata, sebbene, dal punto di vista di A., la prestazione fornita risponderebbe in modo meno soddisfacente alle sue esigenze, in particolare a quella dell’assistenza nell’ambito dei suoi studi universitari.

83. Osservo, a tal riguardo, che le esigenze alle quali una prestazione di assistenza personale deve rispondere non possono, almeno non nella loro totalità, essere determinate a priori, poiché è nella natura di questo tipo di prestazioni rispondere ai desideri legittimi espressi, caso per caso, dalla persona che deve beneficiarne.

84. È la necessità di adattare ciascuna prestazione a ciascuna situazione particolare, in funzione delle esigenze espresse, che impedisce, per la sua dimensione soggettiva, di ritenere che questa o quella caratteristica richiesta costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa oggettivamente dettato dalla natura dell’attività o dalle sue condizioni di esercizio.

85. Pertanto, il desiderio relativo ad una determinata fascia di età è il risultato di una considerazione soggettiva, nel senso che essa è propria della persona assistita nel caso di specie, secondo la quale una persona che si colloca in tale fascia di età le fornirà un’assistenza qualitativamente superiore.

Ciò premesso, l’espressione di una tale preferenza non significa che le caratteristiche proprie di tale fascia di età, in particolare sotto il profilo psicologico o delle attitudini sociali, siano oggettivamente dettate dall’attività di assistenza personale.

In altre parole, dal punto di vista della persona assistita, l’assistenza richiesta risponderà meglio alle sue esigenze.

Tuttavia, un’altra persona assistita potrebbe ritenere che l’esperienza e la maturità acquisite nel corso della vita professionale di un’assistente personale più anziana le consentano di rispondere in modo più ottimale alle sue esigenze.

86. Una caratteristica legata all’età che consente di migliorare, dal punto di vista della persona con disabilità, le condizioni di esercizio di una prestazione di assistenza personale non può quindi, a mio avviso, costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, poiché ciò comporterebbe la presa in considerazione, in ciascun caso, del punto di vista della persona che beneficia di tale prestazione.

Ammettere che i desideri espressi, per quanto legittimi, possano consentire di constatare l’esistenza di un siffatto requisito essenziale mi sembra, inoltre, incompatibile con la necessità di adottare un’interpretazione restrittiva di tale disposizione e di ammettere la giustificazione da essa prevista solo in «casi strettamente limitati», come indicato dal considerando 23 di tale direttiva.

87. Tenuto conto di tali elementi, ritengo che la differenza di trattamento collegata all’età di cui trattasi nel procedimento principale non possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

88. In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, da tale disposizione risulta che, «[f]atto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, [di tale direttiva], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».

89. Per quanto riguarda il requisito della finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che le finalità che possono ritenersi «legittime» e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Per il loro carattere d’interesse generale, tali finalità legittime sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro ( 25 ).

90. Come ho indicato in precedenza, la normativa nazionale che serve da fondamento alla misura individuale di cui trattasi nel procedimento principale mira a prendere in considerazione il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente e a rafforzare l’autonomia personale delle persone interessate nonché la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità.

Orbene, una siffatta finalità non costituisce una finalità legittima di politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78.

Ritengo pertanto che tale disposizione non sia pertinente al fine di giustificare la differenza di trattamento collegata all’età di cui trattasi nel procedimento principale.

91. In quarto luogo, occorre esaminare se l’articolo 7 della direttiva 2000/78 trovi applicazione nella presente causa.

92. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, «[a]llo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di tale direttiva]».

Il paragrafo 2 prevede che, «[q]uanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né [osta] alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro».

93. Al pari della Commissione, ritengo che né la misura individuale di cui trattasi nel procedimento principale né la normativa nazionale sulla quale si basa tale misura rientrino nell’ambito di applicazione di detto articolo 7, il quale, come risulta dalla sua formulazione, mira a garantire la parità nella vita professionale.

Orbene, non è questa la finalità perseguita da tale normativa e da detta misura.

94. Per quanto riguarda, da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, dal punto 64 della sentenza del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ), risulta che tale disposizione ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente a eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale.

Tenuto conto del fatto che tale direttiva ha lo scopo, come risulta sia dal titolo e dal preambolo sia dal contenuto e dalla finalità della direttiva stessa, di creare un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 27 ), l’espressione «vita sociale» deve essere intesa, a mio avviso, come riferita unicamente alla «vita professionale», conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

95. Con riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, tale disposizione ha lo scopo di autorizzare misure specifiche che mirano ad eliminare o ridurre le disparità di fatto che colpiscono le persone con disabilità, che possono sussistere nella loro vita sociale e, in particolare, nella loro vita professionale, nonché ad ottenere una parità sostanziale, e non formale, riducendo tali disparità ( 28 ).

Se il punto 47 della sentenza del 9 marzo 2017, Milkova ( 29 ), potrebbe essere interpretato nel senso che il campo di applicazione di tale disposizione non si limita alla sola vita professionale, a mio avviso, una siffatta interpretazione dovrebbe essere respinta per la ragione relativa allo scopo di tale direttiva, che ho indicato nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni.

Peraltro, rilevo che la Corte ha esplicitamente limitato, nella sentenza del 17 luglio 2008, Coleman ( 30 ), la portata di detta disposizione al «mondo del lavoro».

96. Inoltre, in risposta a un quesito sollevato dal giudice del rinvio su questo punto, non ritengo che la presa in considerazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della convenzione dell’ONU possa avere l’effetto di estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2000/78 al di là delle misure sulla parità nella vita professionale.

97. Tenuto conto di tali elementi, l’articolo 7 di tale direttiva non mi sembra pertinente al fine di giustificare la differenza di trattamento fondata sull’età di cui trattasi nel procedimento principale, la quale ha lo scopo di garantire in generale l’autonomia delle persone con disabilità e la loro integrazione nella società ( 31 ).

V. Conclusione

98. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che, sulla base di una normativa nazionale che prevede che i desideri delle persone con disabilità, in termini di organizzazione dell’assistenza personale di cui esse beneficiano, devono essere presi in considerazione al fine di garantire l’autonomia e l’integrazione di tali persone nella società, l’assunzione di un assistente personale sia soggetta a una condizione di età, purché tale misura sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2000, L 303, pag. 16 . ( 3 ) In prosieguo: la «Carta». ( 4 ) GU 2010, L 23, pag. 35 ; in prosieguo: la «convenzione dell’ONU». ( 5 ) BGBl. 1949 I, pag. 1; in prosieguo: il «GG». ( 6 ) BGBl 2006 I, pag. 1897; in prosieguo: l’«AGG». ( 7 ) BGBl. 1975 I, pag. 3015; in prosieguo: l’«SGB I». ( 8 ) BGBl. 2016 I, pag. 3234; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]». ( 9 ) Rilevo che l’offerta di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale contiene anche un criterio di selezione legato al sesso dell’assistente personale ricercato.

Tuttavia, poiché il giudice del rinvio interroga la Corte soltanto sulla giustificazione, alla luce della direttiva 2000/78, della differenza di trattamento fondata sull’età, la Corte non dovrà esaminare nella sua sentenza l’eventuale carattere discriminatorio di tale criterio legato al sesso, che non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva. ( 10 ) V., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punto 71 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) Il giudice del rinvio fa altresì riferimento, a tal riguardo, all’esposizione dei motivi dell’articolo 78, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. ( 13 ) Nella stessa ottica, rilevo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante norme di delega, possono autorizzare le parti sociali ad adottare misure, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, nei settori cui tale disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi.

Tali norme di delega devono essere sufficientemente precise al fine di garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati in detto articolo 2, paragrafo 5: v. sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a. ( C‑447/09 , EU:C:2011:573 , punto 61 ). ( 14 ) V., in particolare, sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail ( C‑485/20 , EU:C:2022:85 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 )

V. articolo 19, lettera a), della Convenzione dell’ONU. ( 16 )

V. articolo 19, lettera b), della Convenzione dell’ONU.V., su questi aspetti, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, «Commento generale n. 5 (2017): Vivere indipendenti ed essere inclusi nella collettività». ( 17 ) V., per un approccio analogo, sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf ( C‑229/08 , EU:C:2010:3 , punto 45 ), e del 15 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/15 , EU:C:2016:873 , punto 49 ). ( 18 ) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia) ( C‑304/21 , EU:C:2022:897 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia ( C‑824/19 , EU:C:2021:862 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite di età per l’assunzione dei commissari di polizia) ( C‑304/21 , EU:C:2022:897 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 )

V. sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf ( C‑229/08 , EU:C:2010:3 ). ( 22 )

V. sentenza del 15 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/15 , EU:C:2016:873 ). ( 23 )

V. sentenza del 7 novembre 2019, Cafaro ( C‑396/18 , EU:C:2019:929 ). ( 24 )

V. sentenza del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH ( C‑188/15 EU:C:2017:204 , punto 40 ). ( 25 )

V. sentenza del 5 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑388/07 EU:C:2009:128 , punto 46 ). ( 26 ) C‑193/17 , EU:C:2019:43 . ( 27 ) V., in particolare, sentenza del 2 giugno 2022, HK/Danmark e HK/Privat ( C‑587/20 , EU:C:2022:419 , punto 31 ). ( 28 )

V. sentenza del 9 marzo 2017, Milkova ( C‑406/15 EU:C:2017:198 , punto 47 ). ( 29 ) C‑406/15 , EU:C:2017:198 . ( 30 ) C‑303/06 , EU:C:2008:415 , punto 42 . ( 31 ) In ogni caso, e anche se il giudice del rinvio non ne fa menzione nella sua questione pregiudiziale, preciso altresì che l’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che è dedicato alle soluzioni ragionevoli per i disabili, deve parimenti essere esclusa, poiché tale articolo verte sui provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o affinché possano ricevere una formazione, il che non corrisponde alla situazione di cui al procedimento principale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0518 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 luglio 2023 ( 1 ) Causa C‑518/22 J.M.P. contro [OSCURATO:PERSONA]H [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Servizio di assistenza personale alle persone con disabilità – Offerta di lavoro contenente l’indicazione di un’età minima e di un’età massima della persona da assumere – Presa in considerazione dei desideri e delle esigenze della persona con disabilità» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ), letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ) nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 ( 4 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.M.P. e la AP [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un prestatore di servizi di assistenza e di consulenza alle persone con disabilità, in merito al pagamento di un risarcimento chiesto da J.M.P. in ragione di un’asserita discriminazione fondata sull’età verificatasi nell’ambito di una procedura di assunzione di un assistente personale. Infatti, J.M.P. sostiene che la sua candidatura non è stata selezionata in quanto non rientrava nella fascia di età richiesta nell’annuncio di lavoro, vale a dire la fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 3. Pertanto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte se sia giustificata un’eventuale differenza di trattamento fondata sull’età, chiedendole di interpretare più in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e/o l’articolo 7 della direttiva 2000/78, letti alla luce delle disposizioni della Carta nonché della Convenzione dell’ONU. 4. Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva costituisce la disposizione pertinente e che quest’ultima, letta alla luce dell’articolo 26 della Carta e dell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che, sulla base di una normativa nazionale che prevede che i desideri delle persone con disabilità, in termini di organizzazione dell’assistenza personale di cui esse beneficiano, debbano essere presi in considerazione al fine di garantire l’autonomia e l’integrazione di tali persone nella società, l’assunzione di un assistente personale sia soggetta a una condizione di età, purché tale misura sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 5. L’articolo 1 della Convenzione dell’ONU, intitolato «Scopo», stabilisce quanto segue: «Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. (...)». 6. L’articolo 3 di tale convenzione, intitolato «Principi generali», enuncia quanto segue: «I principi della presente convenzione sono: a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone; b) la non discriminazione; c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; (...)». 7. L’articolo 5 di detta convenzione, intitolato «Uguaglianza e non discriminazione», così recita: «1.   [OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge. (...) 4.   Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione». 8. L’articolo 12 della medesima convenzione, intitolato «Uguale riconoscimento dinanzi alla legge», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita». 9. Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’ONU, intitolato «Vita indipendente ed inclusione nella società»: «[OSCURATO:PERSONA] parti alla presente convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni». B. Diritto dell’Unione 10. L’articolo 1 della direttiva 2000/78, intitolato «Obiettivo», prevede quanto segue: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento». 11. L’articolo 2 della suddetta direttiva così dispone: «1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...) 5.   La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui». 12. L’articolo 4 della suddetta direttiva, rubricato «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». 13. L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», è così formulato: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». 14. Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, rubricato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età»: «1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. (...)». 15. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Azione positiva e misure specifiche», prevede quanto segue: «1.   Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1. 2.   Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro». C. Diritto tedesco 1. Il GG 16. L’articolo 1 del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 ( 5 ), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, così dispone: «1.   La dignità umana è inviolabile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. 2.   Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. (...)». 17. L’articolo 2, paragrafo 1, del GG così recita: «Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non violi i diritti altrui, l’ordinamento costituzionale o il buon costume». 2. L’AGG 18. L’[OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla parità di trattamento), del 14 agosto 2006 ( 6 ), è intesa a recepire la direttiva 2000/78 nel diritto tedesco. 19. L’articolo 1 dell’AGG, che stabilisce l’obiettivo di detta legge, così recita: «L’obiettivo della presente legge è la prevenzione o l’eliminazione di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, il sesso, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’identità sessuale». 20. L’articolo 3, paragrafo 1, dell’AGG prevede quanto segue: «Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (...)». 21. L’articolo 5 dell’AGG così dispone: «A prescindere dai motivi di cui agli articoli da 8 a 10 (...), è altresì autorizzata una differenza di trattamento qualora misure appropriate e idonee sono dirette a evitare o compensare svantaggi esistenti a causa di un motivo di cui all’articolo 1». 22. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’AGG: «I lavoratori non devono essere discriminati per nessuno dei motivi di cui all’articolo 1 (...)». 23. L’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG è così formulato: «Una differenza di trattamento per uno dei motivi di cui all’articolo 1 è consentita laddove, a causa della natura dell’attività lavorativa da esercitare o del contesto in cui essa viene espletata, tale motivo costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». 24. L’articolo 10 dell’AGG stabilisce: «Fatto salvo l’articolo 8, una differenza di trattamento fondata sull’età è anche consentita quando sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima. I mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. Tali differenze di trattamento possono comprendere in particolare: 1. la fissazione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi, 2. la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; 3. la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni specifiche di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, (...)». 25. L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell’AGG enuncia quanto segue: «1.   In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno che ne risulta (...). 2.   Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il lavoratore ha diritto a un adeguato risarcimento pecuniario (...)». 3. [OSCURATO:PERSONA] 26. L’articolo 33 del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Libro I del Codice della previdenza sociale), dell’11 dicembre 1975 ( 7 ), è così formulato: «Se il contenuto dei diritti o degli obblighi non è determinato in modo dettagliato quanto alla loro natura o alla loro portata, occorre tener conto, in sede della loro definizione, della situazione personale dell’avente diritto o dell’obbligato, delle sue esigenze e della sua capacità contributiva, nonché delle condizioni locali, nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni di legge. A tale riguardo, i desideri dell’avente diritto o dell’obbligato devono essere soddisfatti nella misura in cui essi sono ragionevoli». 27. L’articolo 8, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Libro IX del Codice della previdenza sociale) ( 8 ), del 23 dicembre 2016, così dispone: «Quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni e quando quest’ultime vengono erogate al fine di promuovere la partecipazione alla vita sociale, devono essere soddisfatti i desideri legittimi dei beneficiari delle prestazioni. Al riguardo, si tiene conto anche della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia e delle esigenze religiose e ideologiche dei beneficiari delle prestazioni; l’articolo 33 dell’[SGB I] si applica per il resto (...)». 28. L’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «Le prestazioni assistenziali sono erogate per consentire una gestione autonoma e indipendente della vita quotidiana, compresa l’organizzazione della giornata. Sono compresi, in particolare, i servizi per le attività generali della vita quotidiana, come la gestione della casa, l’organizzazione delle relazioni sociali, la pianificazione della vita personale, la partecipazione alla vita comunitaria e culturale, l’organizzazione delle attività del tempo libero, comprese quelle sportive, nonché la garanzia dell’efficacia delle prestazioni mediche e prescritte dal medico. Esse comportano la comunicazione con le persone operanti in questi ambiti». III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale 29. La AP [OSCURATO:PERSONA], resistente nel procedimento principale, è una società che fornisce alle persone con disabilità, conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], prestazioni assistenziali e di consulenza volte a garantire loro la gestione autonoma della vita quotidiana. 30. Nel luglio 2018 detta società ha pubblicato un’offerta di lavoro in cui indicava che A., studentessa di 28 anni, cercava assistenti personali femminili per aiutarla in tutti gli ambiti della vita quotidiana e che dovevano «avere preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni». 31. J.M.P., ricorrente nel procedimento principale, nata nel 1968, si è candidata per il posto offerto con tale annuncio di lavoro, ricevendo una risposta negativa da parte della resistente nel procedimento principale. 32. Dopo aver fatto valere invano le proprie pretese in via extragiudiziale, la ricorrente nel procedimento principale ha citato in giudizio la resistente nel procedimento principale dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro di Colonia, Germania) al fine di ottenere il risarcimento di un danno derivante da una discriminazione fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’AGG. 33. In tale contesto, la ricorrente nel procedimento principale ha fatto valere, da un lato, che, poiché l’annuncio di lavoro era espressamente rivolto alle persone di «età compresa tra i 18 e i 30 anni», ciò giustificherebbe la presunzione secondo cui essa non sarebbe stata selezionata nella procedura di assunzione a causa della sua età, presunzione che la resistente nel procedimento principale non ha contestato. Dall’altro, la conseguente differenza di trattamento in base all’età non sarebbe giustificata da nessun punto di vista nel servizio di assistenza. Pertanto, detta differenza di trattamento non sarebbe ammissibile né ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG, né in applicazione dell’articolo 10 dell’AGG, nella misura in cui, in particolare, una determinata età non sarebbe rilevante ai fini del rapporto di fiducia nell’ambito di un siffatto servizio di assistenza. Al contrario, secondo la ricorrente nel procedimento principale, l’assistenza personale fornita da una persona con un’età più avanzata di quella richiesta nell’offerta di lavoro potrebbe presentare notevoli vantaggi per la persona disabile, poiché l’assistente avrebbe una maggiore esperienza di vita. 34. La resistente nel procedimento principale ha chiesto il rigetto del ricorso facendo valere che l’eventuale differenza di trattamento fondata sull’età era giustificata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, o dell’articolo 10 dell’AGG. A tal riguardo, essa ha rilevato che l’assistenza richiesta consiste in un accompagnamento quotidiano altamente personale, che comprende tutti gli aspetti della vita con una dipendenza permanente e integrale dell’assistito nei confronti dell’assistente personale. Avere una determinata età rappresenterebbe un requisito per soddisfare i bisogni altamente personali di A, beneficiaria dell’assistenza, affinché questa possa partecipare adeguatamente alla vita sociale in quanto studentessa universitaria. 35. Secondo la resistente nel procedimento principale, devono essere presi in considerazione i desideri legittimi e le esigenze soggettive di ogni assistito, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il desiderio legittimo dell’assistito di avere un assistente personale di una determinata età dovrebbe essere considerato come un «requisito essenziale e determinante», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’AGG, il che consentirebbe di conseguire la finalità delle prestazioni assistenziali di cui all’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], La resistente nel procedimento principale ritiene che tale requisito sia proporzionato. Inoltre, un trattamento differenziato in base all’età sarebbe, a suo avviso, ammissibile anche ai sensi dell’articolo 10 dell’AGG, in quanto detto trattamento differenziato è oggettivo e ragionevole, è giustificato da uno scopo legittimo e i mezzi per conseguire lo scopo dell’assistenza personale, di cui all’articolo 78 dell’[OSCURATO:PERSONA], sono adeguati e necessari. 36. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro di Colonia) ha accolto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale e l’appello proposto dalla resistente nel procedimento principale avverso tale decisione è stato accolto dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del lavoro del Land, Colonia, Germania), la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per «Revision» avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al giudice del rinvio. 37. In via preliminare, detto giudice constata, da un lato, che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, in quanto attiene ai criteri di selezione per l’accesso all’occupazione e al lavoro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. Dall’altro lato, egli ritiene che la ricorrente nel procedimento principale abbia subito, a seguito del rifiuto da parte della resistente nel procedimento principale, una discriminazione diretta basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva. 38. Di fronte ad una situazione in cui sia la ricorrente nel procedimento principale sia la persona con disabilità interessata hanno diritto alla tutela contro la discriminazione, il giudice del rinvio espone che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale mira a sapere come, nel caso specifico dell’assistenza personale, debbano conciliarsi i diritti di ciascuna di tali persone. 39. A tal riguardo, detto giudice precisa che l’assistenza personale riguarda tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima della persona beneficiaria di detta assistenza. A seconda delle circostanze del singolo caso, detta assistenza può rispondere a diverse esigenze. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una delle esigenze espresse da A. è l’assistenza all’università, la quale può consistere nella trascrizione ed elaborazione del contenuto delle materie oggetto di studio e includere, in particolare, la preparazione di appunti. In occasione di ogni incontro con altri studenti, è necessariamente richiesta un’assistenza personale, che diventa dunque parte integrante della vita universitaria della persona disabile interessata. 40. Da un punto di vista generale, il giudice del rinvio rileva che l’assistenza personale è fondata sul principio dell’autodeterminazione, che ha infatti lo scopo di rendere le persone con disabilità in grado di organizzare la loro vita in modo autonomo. Ciò implica, in particolare, il conferimento a queste persone della facoltà di selezionare autonomamente il personale che fornisce tale assistenza, la facoltà di impartire istruzioni a tale personale nonché la facoltà di determinare le modalità e la portata della prestazione di servizi. 41. Infatti, nel diritto tedesco, quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni e quando queste ultime vengono erogate, occorre soddisfare, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, i desideri legittimi dei beneficiari delle prestazioni, nella misura in cui siano ragionevoli e tenendo conto, in particolare, della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia nonché delle esigenze religiose e ideologiche di tali beneficiari. 42. In definitiva, secondo il giudice del rinvio, il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta dei beneficiari di prestazioni mira a tenere conto del diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente, nonché rafforzare l’autonomia personale degli interessati e la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità. A tal proposito, il giudice cita diverse disposizioni della Convenzione dell’ONU, tra cui gli articoli 1, 3, 5, 12 e 19, nonché diverse disposizioni della Carta, tra cui gli articoli 1, 7 e 26 della stessa. 43. Detto giudice ritiene che, in caso di prestazioni di assistenza personale, occorra rispettare i desideri espressi dalle persone con disabilità riguardo all’organizzazione della propria vita. In particolare, tali persone, al pari delle persone senza disabilità, devono poter scegliere con chi condividere la propria vita quotidiana. Pertanto, occorrerebbe decidere se sia compatibile con i precetti della direttiva 2000/78 il fatto che le persone con disabilità possano esprimere una preferenza sull’età come criterio di selezione nella procedura di assegnazione di un lavoro di assistenza personale, sebbene l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva vieti la discriminazione diretta fondata sull’età. 44. In tale prospettiva, il giudice del rinvio chiede alla Corte quale o quali disposizioni di detta direttiva possano essere atte a giustificare la differenza di trattamento in ragione dell’età di cui trattasi nel procedimento principale. 45. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, tale giudice si chiede se il desiderio espresso da una persona con disabilità, nell’ambito del suo diritto all’autodeterminazione, quanto all’età della persona che fornisce l’assistenza personale, sia una caratteristica che rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione e se una preferenza di età possa essere un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi di tale disposizione. Il giudice del rinvio esprime dubbi al riguardo, in quanto il desiderio specifico di cui trattasi non può essere generalizzato e, in quanto tale, non è oggettivamente determinato dalla natura dell’attività professionale di cui trattasi o dal contesto in cui essa viene espletata. Infatti, potrebbe accadere che un altro giovane disabile preferisca scegliere una persona dell’età dei suoi genitori. Ciò dimostrerebbe che il desiderio espresso da ciascuna persona con disabilità si basa su priorità soggettive per l’organizzazione autonoma della propria vita. 46. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il giudice del rinvio afferma di non essere certo che tale disposizione possa applicarsi a una situazione come quella di cui al procedimento principale. Secondo tale giudice, si potrebbe ipotizzare che possa costituire una «finalità legittima», ai sensi di tale disposizione, quella di tenere conto del diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente, nonché rafforzare la responsabilità personale degli interessati e la loro motivazione a partecipare alla società. 47. In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 7 della direttiva 2000/78 verte sulla parità nella vita professionale, il che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, non costituirebbe la finalità dell’assistenza personale di cui trattasi. Tale giudice si interroga tuttavia sulla rilevanza di tale articolo al fine di giustificare una discriminazione fondata sull’età come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tenendo conto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della Convenzione dell’ONU. 48. Infine, il giudice del rinvio desidera sapere se l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, ai sensi del quale quest’ultima lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie, in particolare, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, possa giustificare, in un caso come quello di cui al procedimento principale, una discriminazione fondata sull’età. Ricordando la finalità delle prestazioni di assistenza personale e poiché una persona priva di disabilità coetanea di A., vale a dire di 28 anni, è libera di decidere autonomamente di condividere la sua vita quotidiana con persone che abbiano l’età che la stessa desidera, tale giudice ritiene che molti elementi depongano a favore della tesi secondo cui le persone con disabilità devono poter beneficiare di un siffatto diritto di libera scelta anche per quanto riguarda l’assistenza personale. 49. In tale contesto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7 e/o l’articolo 2, paragrafo 5, della [direttiva 2000/78] – alla luce delle disposizioni della [Carta] e dell’articolo 19 della [Convenzione dell’ONU] – possano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, possa ritenersi giustificata una discriminazione diretta fondata sull’età». 50. Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nel procedimento principale, la resistente nel procedimento principale, i governi greco, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea. IV. Analisi 51. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se il rispetto dei desideri personali degli aventi diritto alle prestazioni di assistenza personale in ragione della loro disabilità possa giustificare una differenza di trattamento fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78. In tale contesto, detto giudice chiede alla Corte di interpretare in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e/o l’articolo 7 della suddetta direttiva, letti alla luce delle disposizioni della Carta nonché della Convenzione dell’ONU ( 9 ). 52. In via preliminare, occorre precisare, da un lato, che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, in quanto una procedura di assunzione per assistente personale, nell’ambito della quale è richiesto che le candidate abbiano preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, incide sulle «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, prevedendo a tal fine un criterio di selezione, ai sensi della medesima disposizione. 53. Dall’altro lato, l’indicazione di tale preferenza di età consente di presumere che un candidato a tale offerta di lavoro che non rientri in detta fascia d’età sarà trattato meno favorevolmente di un’altra persona che si trovi in una situazione analoga, ma che rientri in detta fascia d’età. Una tale differenza di trattamento fondata sull’età costituisce una «discriminazione diretta», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. 54. Tale medesimo articolo elenca, al paragrafo 5, i motivi che possono giustificare una differenza di trattamento fondata sull’età. Infatti, ai sensi di tale disposizione, detta direttiva «lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui». 55. Come già precisato dalla Corte, adottando detta disposizione, il legislatore dell’Unione ha, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, inteso prevenire e comporre un conflitto tra, da un lato, il principio della parità di trattamento e, dall’altro, la necessità di assicurare l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici, la prevenzione dei reati, nonché la tutela dei diritti e delle libertà individuali, che sono indispensabili al funzionamento di una società democratica. Esso ha quindi deciso che, in alcuni casi elencati all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, i principi fissati da quest’ultima non si applicano a misure che comportino differenze di trattamento fondate su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, a condizione tuttavia che tali misure siano necessarie alla realizzazione delle finalità summenzionate ( 10 ). 56. Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il suddetto articolo 2, paragrafo 5, poiché istituisce una deroga al principio del divieto di discriminazioni, deve essere interpretato in maniera restrittiva ( 11 ) 57. Affinché l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 possa costituire un motivo di giustificazione della differenza di trattamento fondata sull’età di cui trattasi nel procedimento principale, occorre, in primo luogo, verificare se ci troviamo in presenza di una misura prevista dalla normativa nazionale, come richiesto da tale disposizione. 58. A mio avviso, ciò vale nel presente caso. Infatti, il requisito dell’età menzionato nell’offerta di lavoro di cui trattasi costituisce una misura prevista dal diritto nazionale poiché, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, l’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, prevede che, quando vengono prese decisioni in materia di prestazioni di assistenza personale e quando queste ultime vengono erogate, occorre soddisfare i desideri legittimi dei beneficiari di tali prestazioni, nella misura in cui siano ragionevoli e tenendo conto, in particolare, della situazione personale, dell’età, del sesso, della famiglia nonché delle esigenze religiose e ideologiche degli stessi ( 12 ). Come indicato dal giudice del rinvio, le prestazioni di assistenza personale sono pertanto soggette al rispetto delle disposizioni di diritto nazionale che sanciscono il diritto delle persone con disabilità di esprimere i loro desideri in merito alla realizzazione di tali prestazioni, al fine di garantire la loro autonomia e integrazione nella società. 59. Al pari della Commissione, ritengo che ciò che rileva al fine di stabilire l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 sia che la decisione di principio quanto alla rilevanza di taluni interessi sia adottata dal legislatore nazionale nell’ambito di una ponderazione degli interessi tutelati da tale direttiva. È sulla base della ponderazione così effettuata da detto legislatore che possono poi essere adottate misure specifiche, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Tale articolo dovrebbe quindi essere applicabile alle misure mediante le quali i fornitori di assistenza personale non fanno altro, in definitiva, che mettere in pratica le scelte operate da detto legislatore ( 13 ). 60. In secondo luogo, occorre esaminare se la normativa nazionale persegua uno degli obiettivi previsti dall’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, vale a dire la tutela dei diritti e delle libertà altrui. 61. La risposta è affermativa. Infatti, come indicato dal giudice del rinvio, il diritto all’espressione dei desideri e alla libera scelta dei beneficiari delle prestazioni che è garantito da detta normativa mira a prendere in considerazione il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente e a rafforzare l’autonomia personale delle persone interessate nonché la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità. 62. Pertanto, concordo con il giudice del rinvio nel considerare che, poiché una persona priva di disabilità coetanea di A. è libera di decidere autonomamente di condividere la sua vita quotidiana con persone che abbiano l’età che la stessa desidera, un siffatto diritto alla libera scelta dovrebbe essere garantito alle persone con disabilità anche per quanto riguarda l’assistenza personale. Come giustamente sottolineato dal governo polacco, un assistente personale aiuta una persona con disabilità a superare gli ostacoli che pregiudicano la sua capacità di partecipare alla vita sociale, economica e politica al pari delle persone prive di disabilità. 63. In definitiva, il diritto altrui che merita di essere tutelato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 è il diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità, in forza del quale queste ultime devono essere in grado di decidere come, dove e con chi vivere al fine di garantirne l’autonomia e l’inclusione nella società. Detto diritto implica in particolare che tali persone devono avere la possibilità di pianificare il servizio che sarà loro fornito e di impartire direttamente istruzioni alla persona che fornisce loro assistenza, il che include la definizione dei criteri di selezione del loro assistente personale e la partecipazione attiva al processo di assunzione di quest’ultimo. 64. La legittimità della finalità così perseguita dalla normativa nazionale non può essere messa in dubbio in quanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 26 della Carta, mira a garantire l’autonomia e l’inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità nonché la loro partecipazione alla vita della comunità. 65. Inoltre, a sostegno del carattere legittimo di tale finalità, occorre sottolineare che la direttiva 2000/78 deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme alla Convenzione dell’ONU ( 14 ). Orbene, come ha sottolineato il giudice del rinvio, tale convenzione mira a garantire l’autonomia individuale e l’integrazione nella società delle persone con disabilità, in condizioni di parità rispetto agli altri e nel rispetto della loro dignità. In particolare, l’articolo 19 di detta convenzione elenca varie misure che gli [OSCURATO:PERSONA] parti a quest’ultima devono adottare al fine di raggiungere tale finalità. Tra queste misure, figurano la possibilità, per le persone con disabilità, di scegliere dove e con chi vivere ( 15 ) e la garanzia di accesso all’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione ( 16 ). Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione dell’ONU indica che le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi di tale convenzione. 66. In terzo luogo, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, caratterizzata dall’adozione di una misura individuale che attua la scelta operata dal legislatore nazionale all’articolo 8, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 33 dell’SGB I, occorre verificare se la differenza di trattamento fondata sull’età sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78. 67. A tal riguardo, ritengo che l’espressione, sulla base della normativa nazionale, di una preferenza di età ai fini dell’assunzione dell’assistente personale di una persona con disabilità sia appropriata e non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, che consiste, nel caso di specie, nella tutela del diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità al fine di garantire la loro autonomia nonché la loro integrazione nella società. 68. Infatti, oltre al fatto che si tratta di una preferenza («avere preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni») e non di un requisito assoluto, dall’articolo 78, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] si evince che le prestazioni di assistenza personale comprendono in particolare prestazioni per le attività generali della vita quotidiana, come la gestione della casa, l’organizzazione delle relazioni sociali, la pianificazione della vita personale, la partecipazione alla vita comunitaria e culturale, l’organizzazione delle attività del tempo libero, comprese quelle sportive, nonché la garanzia dell’efficacia delle prestazioni mediche e prescritte dal medico. L’assistenza personale riguarda, pertanto, tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima della persona beneficiaria di detta assistenza, il che giustifica il rispetto dei desideri espressi da tale persona. 69. Inoltre, a seconda delle circostanze del singolo caso, detta assistenza può rispondere a diverse esigenze. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una delle esigenze specifiche espresse da A. è l’assistenza nell’ambito dei suoi studi all’università. Tale assistenza può consistere, in particolare, nella trascrizione ed elaborazione del contenuto delle materie oggetto di studio e includere, in particolare, la preparazione di appunti. Inoltre, in occasione di ogni incontro con altri studenti, è necessariamente richiesta un’assistenza personale, che diventa dunque parte integrante della vita universitaria della persona disabile interessata. È in questa specifica esigenza che sembra avere origine la preferenza di età menzionata nell’annuncio di lavoro di cui trattasi. In effetti, l’idea di fondo è che, dal punto di vista di A., una persona che ha «preferibilmente un’età compresa tra i 18 e i 30 anni», grazie alle caratteristiche psicologiche e sociali specifiche di tale fascia di età, potrà svolgere al meglio questo aspetto dell’assistenza personale richiesta, in particolare consentendo si stare meglio al passo con gli studi e una migliore partecipazione e integrazione di A. nella vita sociale all’interno dell’università. A tal riguardo, la resistente nel procedimento principale nonché il governo polacco sostengono che una persona che fornisce assistenza personale, che abbia un’età vicina a quella di A., potrebbe riuscire ad integrarsi più facilmente nell’ambiente sociale di quest’ultima, rafforzando così la sua autonomia e la sua partecipazione alla vita sociale. 70. Così spiegata, mi sembra che una preferenza di età come quella di cui al procedimento principale soddisfi il criterio di necessità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78. Infatti, l’espressione di una tale preferenza di età costituisce la realizzazione del diritto delle persone con disabilità di esercitare un controllo sulla propria vita e di prendere tutte le decisioni che le riguardano, dal momento che ciò contribuisce a garantirne l’autonomia e l’integrazione nella società. Orbene, prendere in considerazione il punto di vista di A., secondo cui una persona di età simile alla sua può garantirle una soddisfacente partecipazione alla vita sociale, il che costituisce un punto di vista che ritengo del tutto legittimo, non mi sembra eccedere quanto necessario per garantire il diritto all’autodeterminazione delle persone disabili. 71. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi di cui dispone, se, nel caso di specie, il criterio della necessità sia soddisfatto. 72. Nella misura in cui, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 consente di giustificare una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non occorre, a mio avviso, che la Corte esamini se una siffatta misura possa essere giustificata anche alla luce di altre disposizioni di tale direttiva ( 17 ). 73. In ogni caso, ritengo che le altre disposizioni di detta direttiva cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale non siano pertinenti in una situazione come quella di cui al procedimento principale. 74. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ricordo che, ai sensi di tale disposizione, «[f]atto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, [di detta direttiva], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di detta direttiva] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». 75. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo a dover costituire un siffatto requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ( 18 ). 76. Inoltre, dal momento che consente di derogare al principio di non discriminazione, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 23 della medesima, il quale fa riferimento a «casi strettamente limitati» nei quali una simile differenza di trattamento può essere giustificata, deve essere interpretato restrittivamente ( 19 ). 77. Per quanto riguarda la questione se una caratteristica legata all’età possa, nel contesto del procedimento principale, costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età ( 20 ). Orbene, a differenza dei settori professionali sottoposti all’esame della Corte, vale a dire, a titolo esemplificativo, le attività del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco ( 21 ), degli agenti della polizia ( 22 ) o dei piloti di aeromobili ( 23 ), il ricorso alla forza fisica legata all’età ai sensi del considerando 18 di tale direttiva non è pertinente per la controversia di cui al procedimento principale. 78. Ciò premesso, non ritengo che una caratteristica legata all’età debba necessariamente consistere nel possesso di capacità fisiche particolari al fine di poter costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Infatti, ogni età è caratterizzata anche da altre capacità, in particolare di natura sociale o psicologica. D’altro canto ritengo sia determinante che la caratteristica legata all’età così individuata sia oggettivamente dettata dalla natura dell’attività professionale di cui trattasi o dalle condizioni del suo esercizio. In altre parole, tale caratteristica deve essere indispensabile per il corretto svolgimento di una siffatta attività. 79. Ho già indicato che l’assistenza personale a una persona con disabilità riguarda tutti gli ambiti della vita e interferisce nella sfera privata e intima di tale persona. Peraltro, tale assistenza può rispondere a diverse esigenze tra cui, nel caso di specie, l’accompagnamento di A. nell’ambito dei suoi studi all’università. 80. In considerazione di tali elementi, una preferenza di età come quella di cui trattasi nel procedimento principale mi sembra essere del tutto comprensibile ed è del resto ciò che mi ha portato a ritenere, in precedenza, che la presa in considerazione di un desiderio di tale natura potesse essere giustificata alla luce dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78. 81. Tuttavia, la constatazione secondo cui è preferibile, dal punto di vista di A., che la sua assistente personale abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, in ragione delle caratteristiche psicologiche e sociali specifiche di tale fascia di età, non significa che si tratti di caratteristiche che possono essere considerate indispensabili per lo svolgimento delle varie mansioni ricomprese nella prestazione di assistenza personale e, in particolare, quelle relative alla fornitura di assistenza nell’ambito degli studi universitari. Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, anche un’assistente la cui età si collochi al di fuori della fascia di età considerata potrebbe svolgere le mansioni richieste dalla prestazione di assistenza personale, ivi comprese quelle che riguardano la vita universitaria. 82. La giurisprudenza della Corte mi sembra vada nella direzione che ho appena indicato. Infatti, la Corte ha dichiarato che la nozione di «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui l’attività lavorativa in questione viene espletata. Essa, per contro, non può includere considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente ( 24 ). Da questa giurisprudenza si evince, a mio avviso, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, solo le caratteristiche oggettivamente essenziali, in ogni caso specifico, per lo svolgimento delle attività professionali di cui trattasi possono essere classificate come «requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene in particolare la resistente nel procedimento principale, è pacifico che l’attività professionale di cui trattasi potrebbe essere svolta, da un punto di vista oggettivo, anche da una persona la cui età si colloca al di fuori della fascia desiderata, sebbene, dal punto di vista di A., la prestazione fornita risponderebbe in modo meno soddisfacente alle sue esigenze, in particolare a quella dell’assistenza nell’ambito dei suoi studi universitari. 83. Osservo, a tal riguardo, che le esigenze alle quali una prestazione di assistenza personale deve rispondere non possono, almeno non nella loro totalità, essere determinate a priori, poiché è nella natura di questo tipo di prestazioni rispondere ai desideri legittimi espressi, caso per caso, dalla persona che deve beneficiarne. 84. È la necessità di adattare ciascuna prestazione a ciascuna situazione particolare, in funzione delle esigenze espresse, che impedisce, per la sua dimensione soggettiva, di ritenere che questa o quella caratteristica richiesta costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa oggettivamente dettato dalla natura dell’attività o dalle sue condizioni di esercizio. 85. Pertanto, il desiderio relativo ad una determinata fascia di età è il risultato di una considerazione soggettiva, nel senso che essa è propria della persona assistita nel caso di specie, secondo la quale una persona che si colloca in tale fascia di età le fornirà un’assistenza qualitativamente superiore. Ciò premesso, l’espressione di una tale preferenza non significa che le caratteristiche proprie di tale fascia di età, in particolare sotto il profilo psicologico o delle attitudini sociali, siano oggettivamente dettate dall’attività di assistenza personale. In altre parole, dal punto di vista della persona assistita, l’assistenza richiesta risponderà meglio alle sue esigenze. Tuttavia, un’altra persona assistita potrebbe ritenere che l’esperienza e la maturità acquisite nel corso della vita professionale di un’assistente personale più anziana le consentano di rispondere in modo più ottimale alle sue esigenze. 86. Una caratteristica legata all’età che consente di migliorare, dal punto di vista della persona con disabilità, le condizioni di esercizio di una prestazione di assistenza personale non può quindi, a mio avviso, costituire un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, poiché ciò comporterebbe la presa in considerazione, in ciascun caso, del punto di vista della persona che beneficia di tale prestazione. Ammettere che i desideri espressi, per quanto legittimi, possano consentire di constatare l’esistenza di un siffatto requisito essenziale mi sembra, inoltre, incompatibile con la necessità di adottare un’interpretazione restrittiva di tale disposizione e di ammettere la giustificazione da essa prevista solo in «casi strettamente limitati», come indicato dal considerando 23 di tale direttiva. 87. Tenuto conto di tali elementi, ritengo che la differenza di trattamento collegata all’età di cui trattasi nel procedimento principale non possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. 88. In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, da tale disposizione risulta che, «[f]atto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, [di tale direttiva], gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». 89. Per quanto riguarda il requisito della finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che le finalità che possono ritenersi «legittime» e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Per il loro carattere d’interesse generale, tali finalità legittime sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro ( 25 ). 90. Come ho indicato in precedenza, la normativa nazionale che serve da fondamento alla misura individuale di cui trattasi nel procedimento principale mira a prendere in considerazione il diritto delle persone con disabilità di determinare le proprie condizioni di vita in modo quanto più possibile autonomo e indipendente e a rafforzare l’autonomia personale delle persone interessate nonché la loro motivazione a partecipare alla società, in condizioni di uguaglianza con gli altri e nel rispetto della loro dignità. Orbene, una siffatta finalità non costituisce una finalità legittima di politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78. Ritengo pertanto che tale disposizione non sia pertinente al fine di giustificare la differenza di trattamento collegata all’età di cui trattasi nel procedimento principale. 91. In quarto luogo, occorre esaminare se l’articolo 7 della direttiva 2000/78 trovi applicazione nella presente causa. 92. Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, «[a]llo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di tale direttiva]». Il paragrafo 2 prevede che, «[q]uanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né [osta] alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro». 93. Al pari della Commissione, ritengo che né la misura individuale di cui trattasi nel procedimento principale né la normativa nazionale sulla quale si basa tale misura rientrino nell’ambito di applicazione di detto articolo 7, il quale, come risulta dalla sua formulazione, mira a garantire la parità nella vita professionale. Orbene, non è questa la finalità perseguita da tale normativa e da detta misura. 94. Per quanto riguarda, da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, dal punto 64 della sentenza del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ), risulta che tale disposizione ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effettivamente a eliminare o a ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale. Tenuto conto del fatto che tale direttiva ha lo scopo, come risulta sia dal titolo e dal preambolo sia dal contenuto e dalla finalità della direttiva stessa, di creare un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 27 ), l’espressione «vita sociale» deve essere intesa, a mio avviso, come riferita unicamente alla «vita professionale», conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva. 95. Con riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, tale disposizione ha lo scopo di autorizzare misure specifiche che mirano ad eliminare o ridurre le disparità di fatto che colpiscono le persone con disabilità, che possono sussistere nella loro vita sociale e, in particolare, nella loro vita professionale, nonché ad ottenere una parità sostanziale, e non formale, riducendo tali disparità ( 28 ). Se il punto 47 della sentenza del 9 marzo 2017, Milkova ( 29 ), potrebbe essere interpretato nel senso che il campo di applicazione di tale disposizione non si limita alla sola vita professionale, a mio avviso, una siffatta interpretazione dovrebbe essere respinta per la ragione relativa allo scopo di tale direttiva, che ho indicato nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni. Peraltro, rilevo che la Corte ha esplicitamente limitato, nella sentenza del 17 luglio 2008, Coleman ( 30 ), la portata di detta disposizione al «mondo del lavoro». 96. Inoltre, in risposta a un quesito sollevato dal giudice del rinvio su questo punto, non ritengo che la presa in considerazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della convenzione dell’ONU possa avere l’effetto di estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2000/78 al di là delle misure sulla parità nella vita professionale. 97. Tenuto conto di tali elementi, l’articolo 7 di tale direttiva non mi sembra pertinente al fine di giustificare la differenza di trattamento fondata sull’età di cui trattasi nel procedimento principale, la quale ha lo scopo di garantire in generale l’autonomia delle persone con disabilità e la loro integrazione nella società ( 31 ). V. Conclusione 98. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che, sulla base di una normativa nazionale che prevede che i desideri delle persone con disabilità, in termini di organizzazione dell’assistenza personale di cui esse beneficiano, devono essere presi in considerazione al fine di garantire l’autonomia e l’integrazione di tali persone nella società, l’assunzione di un assistente personale sia soggetta a una condizione di età, purché tale misura sia necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2000, L 303, pag. 16 . ( 3 ) In prosieguo: la «Carta». ( 4 ) GU 2010, L 23, pag. 35 ; in prosieguo: la «convenzione dell’ONU». ( 5 ) BGBl. 1949 I, pag. 1; in prosieguo: il «GG». ( 6 ) BGBl 2006 I, pag. 1897; in prosieguo: l’«AGG». ( 7 ) BGBl. 1975 I, pag. 3015; in prosieguo: l’«SGB I». ( 8 ) BGBl. 2016 I, pag. 3234; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]». ( 9 ) Rilevo che l’offerta di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale contiene anche un criterio di selezione legato al sesso dell’assistente personale ricercato. Tuttavia, poiché il giudice del rinvio interroga la Corte soltanto sulla giustificazione, alla luce della direttiva 2000/78, della differenza di trattamento fondata sull’età, la Corte non dovrà esaminare nella sua sentenza l’eventuale carattere discriminatorio di tale criterio legato al sesso, che non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva. ( 10 ) V., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punto 70 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punto 71 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) Il giudice del rinvio fa altresì riferimento, a tal riguardo, all’esposizione dei motivi dell’articolo 78, paragrafo 2, dell’[OSCURATO:PERSONA]. ( 13 ) Nella stessa ottica, rilevo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante norme di delega, possono autorizzare le parti sociali ad adottare misure, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, nei settori cui tale disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi. Tali norme di delega devono essere sufficientemente precise al fine di garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati in detto articolo 2, paragrafo 5: v. sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a. ( C‑447/09 , EU:C:2011:573 , punto 61 ). ( 14 ) V., in particolare, sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail ( C‑485/20 , EU:C:2022:85 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) V. articolo 19, lettera a), della Convenzione dell’ONU. ( 16 ) V. articolo 19, lettera b), della Convenzione dell’ONU.V., su questi aspetti, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, «Commento generale n. 5 (2017): Vivere indipendenti ed essere inclusi nella collettività». ( 17 ) V., per un approccio analogo, sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf ( C‑229/08 , EU:C:2010:3 , punto 45 ), e del 15 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/15 , EU:C:2016:873 , punto 49 ). ( 18 ) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia) ( C‑304/21 , EU:C:2022:897 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia ( C‑824/19 , EU:C:2021:862 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite di età per l’assunzione dei commissari di polizia) ( C‑304/21 , EU:C:2022:897 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) V. sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf ( C‑229/08 , EU:C:2010:3 ). ( 22 ) V. sentenza del 15 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/15 , EU:C:2016:873 ). ( 23 ) V. sentenza del 7 novembre 2019, Cafaro ( C‑396/18 , EU:C:2019:929 ). ( 24 ) V. sentenza del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH ( C‑188/15 EU:C:2017:204 , punto 40 ). ( 25 ) V. sentenza del 5 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑388/07 EU:C:2009:128 , punto 46 ). ( 26 ) C‑193/17 , EU:C:2019:43 . ( 27 ) V., in particolare, sentenza del 2 giugno 2022, HK/Danmark e HK/Privat ( C‑587/20 , EU:C:2022:419 , punto 31 ). ( 28 ) V. sentenza del 9 marzo 2017, Milkova ( C‑406/15 EU:C:2017:198 , punto 47 ). ( 29 ) C‑406/15 , EU:C:2017:198 . ( 30 ) C‑303/06 , EU:C:2008:415 , punto 42 . ( 31 ) In ogni caso, e anche se il giudice del rinvio non ne fa menzione nella sua questione pregiudiziale, preciso altresì che l’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che è dedicato alle soluzioni ragionevoli per i disabili, deve parimenti essere esclusa, poiché tale articolo verte sui provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o affinché possano ricevere una formazione, il che non corrisponde alla situazione di cui al procedimento principale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris