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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2025

Cassazione n. 23269/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce la violazione del diritto dell'imputato a rendere dichiarazioni spontanee nel processo celebrato con rito cartolare - è manifestamente infondato, sol che si consideri che il processo è stato celebrato con trattazione orale e che l'imputato è stato dichiarato assente, dunque, ha scelto volontariamente di non parteciparvi; considerato che il secondo motivo - con cui si eccepisce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, in quanto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per circa un anno e mezzo e della gravità delle minacce, anche di morte, rivolte alla persona offesa; rilevato che il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo - aventi ad oggetto il giudizio di attendibilità della persona offesa, l'elemento soggettivo del reato per cui si procede e la diversa qualificazione giuridica dei fatti - non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, invero, con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla coerenza, precisione, misuratezza e mancanza di contraddizioni del narrato della persona offesa (pag. 2), alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla impossibilità di sussumere i fatti nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 392 cod. pen., in assenza di una legittima pretesa creditoria (pag. 3); ritenuto che anche il sesto motivo - con cui si contesta l'affermazione di responsabilità- non è consentito, atteso che le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte territoriale ha valutato in modo congruo gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative ed alla attendibilità della persona offesa, che hanno condotto al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; considerato che nemmeno l'ottavo motivo, in tema di dosimetria della pena, è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1) e nella constatazione esplicita di qualsivoglia censura in tema di dosimetria della pena (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato che il nono motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, è generico ed assertivo, oltre che manifestamente infondato; che, invero, il termine di prescrizione per il tentativo di estorsione è pari ad anni sei e mesi otto, che può essere aumentato nella misura di un quarto per le interruzioni, fino a giungere ad anni otto e mesi quattro; che il reato per cui si procede risulta commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2017, per cui il termine di prescrizione sarebbe spirato in epoca anteriore e prossima al 17/11/2025; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con cui si deduce la violazione del diritto dell'imputato a rendere dichiarazioni spontanee nel processo celebrato con rito cartolare - è manifestamente infondato, sol che si consideri che il processo è stato celebrato con trattazione orale e che l'imputato è stato dichiarato assente, dunque, ha scelto volontariamente di non parteciparvi; considerato che il secondo motivo - con cui si eccepisce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, in quanto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per circa un anno e mezzo e della gravità delle minacce, anche di morte, rivolte alla persona offesa; rilevato che il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo - aventi ad oggetto il giudizio di attendibilità della persona offesa, l'elemento soggettivo del reato per cui si procede e la diversa qualificazione giuridica dei fatti - non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello, invero, con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla coerenza, precisione, misuratezza e mancanza di contraddizioni del narrato della persona offesa (pag. 2), alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla impossibilità di sussumere i fatti nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 392 cod. pen., in assenza di una legittima pretesa creditoria (pag. 3); ritenuto che anche il sesto motivo - con cui si contesta l'affermazione di responsabilità- non è consentito, atteso che le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito e, pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte territoriale ha valutato in modo congruo gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particolare riferimento alle prove dichiarative ed alla attendibilità della persona offesa, che hanno condotto al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; considerato che nemmeno l'ottavo motivo, in tema di dosimetria della pena, è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1) e nella constatazione esplicita di qualsivoglia censura in tema di dosimetria della pena (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato che il nono motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, è generico ed assertivo, oltre che manifestamente infondato; che, invero, il termine di prescrizione per il tentativo di estorsione è pari ad anni sei e mesi otto, che può essere aumentato nella misura di un quarto per le interruzioni, fino a giungere ad anni otto e mesi quattro; che il reato per cui si procede risulta commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2017, per cui il termine di prescrizione sarebbe spirato in epoca anteriore e prossima al 17/11/2025; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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