CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato, c:he lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 2 e 3 della motivazione del provvedimento impugnato) con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il