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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 29207/2026

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di Veronavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona, adito ex art.322 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, della somma di euro 14.500,00 emesso dal Tribunale di Verona nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]Onofrio in relazione al reato di cui all’art. 73 D.p.r. cit.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe D’Onofrio, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciandoviolazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 321 cod. proc. pen. e85-bis D.p.r. 309/90 e vizio di motivazione anche in ordine alla memoria difensivae relativi allegati, depositati dalla difesa il 5/03/2026 ed alle dichiarazioni rese daMatteo D’Onofrio alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti.Il Tribunale ha ritenuto le somme oggetto di sequestro sproporzionaterispetto alla capacità reddituale dell’indagato, incentrando la motivazione sullasussistenza del fumus del reato e della sproporzione patrimoniale.

La motivazioneè fondata su mere valutazioni di verosimiglianza ed oblitera il motivo centrale delricorso, ovvero che le somme di denaro non appartenevano all’indagato bensì alfiglio [OSCURATO:PERSONA]Onofrio.

Il Tribunale ha omesso di dare il giusto rilievo agli elementifavorevoli quali le spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza dal figliodell’indagato e l’effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo di redditi costantinegli ultimi anni, nonché le dichiarazioni rese dai familiari dell’indagato in ordinealle fotografie ritraenti la somma poi sequestrata.3.

Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è tardivo.2.

L’ordinanza impugnata, depositata il 16/04/2026, risulta notificata nellamedesima data del 16/04/2026 sia all’indagato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, elettivamentedomiciliato presso il difensore di fiducia, sia, in proprio, al difensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso risulta depositato il 4/05/2026, ovvero dopo lascadenza del termine di quindici giorni stabilito, a pena di decadenza, dagli artt.325 e 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso percassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod.proc. pen.4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Veronavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona, adito ex art.322 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, della somma di euro 14.500,00 emesso dal Tribunale di Verona nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]Onofrio in relazione al reato di cui all’art. 73 D.p.r. cit.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe D’Onofrio, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciandoviolazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 321 cod. proc. pen. e85-bis D.p.r. 309/90 e vizio di motivazione anche in ordine alla memoria difensivae relativi allegati, depositati dalla difesa il 5/03/2026 ed alle dichiarazioni rese daMatteo D’Onofrio alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti.Il Tribunale ha ritenuto le somme oggetto di sequestro sproporzionaterispetto alla capacità reddituale dell’indagato, incentrando la motivazione sullasussistenza del fumus del reato e della sproporzione patrimoniale. La motivazioneè fondata su mere valutazioni di verosimiglianza ed oblitera il motivo centrale delricorso, ovvero che le somme di denaro non appartenevano all’indagato bensì alfiglio [OSCURATO:PERSONA]Onofrio. Il Tribunale ha omesso di dare il giusto rilievo agli elementifavorevoli quali le spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza dal figliodell’indagato e l’effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo di redditi costantinegli ultimi anni, nonché le dichiarazioni rese dai familiari dell’indagato in ordinealle fotografie ritraenti la somma poi sequestrata.3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è tardivo.2. L’ordinanza impugnata, depositata il 16/04/2026, risulta notificata nellamedesima data del 16/04/2026 sia all’indagato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, elettivamentedomiciliato presso il difensore di fiducia, sia, in proprio, al difensore di fiducia Avv.[OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso risulta depositato il 4/05/2026, ovvero dopo lascadenza del termine di quindici giorni stabilito, a pena di decadenza, dagli artt.325 e 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso percassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod.proc. pen.4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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