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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24118/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2601-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] SIENA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, in Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 data 1 4 / 2 /202 0 , il prefetto di Siena ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.

1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto che “il mandato ad litem sottoscritto dal cittadinostraniero che non comprende, per detta del suo difensore, la lingua italiana” è nullo.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/1/2022, ha chiesto , per cinque motiv i , la cassazione dell’ordinanza.

1.4. Il prefetto di Sienaè rimasto intimato.

1.5. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il quinto motivo, che dev’essere esaminato in via prioritaria, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 83-317 e 182-183 c.p.c. e la motivazione carente o insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la nullità della procura difensiva sul rilievo, “contrario alle disposizioni di legge”, che il richiedente non comprende la lingua italiana.

2.2. Il motivo è fondato con assorbimento di tutti gli altri.

Il giudice di pace, infatti, ha, in sostanza, rilevato, d’ufficio, la nullità della procura rilasciata dal richiedente in quanto rilasciata in lingua italiana, cioè in una lingua che lo stesso, a dire del suo stesso difensore, non comprende, rinvenendo un presunto vizio di validità dell’atto, e cioè il difetto di redazione dello stesso in una lingua che il suo stesso sottoscrittore non comprende, senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha dichiarato la nullità dell’atto per la mancanza di un requisito che sarebbe, in ipotesi, previsto nell’esclusivo interesse dello stesso richiedente, laddove, al contrario, soltanto la parte nel cui interesse è Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto stesso per mancanza del requisito stesso (art. 157, comma 2°, c.p.c.).

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2601-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] SIENA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, in Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 data 1 4 / 2 /202 0 , il prefetto di Siena ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto che “il mandato ad litem sottoscritto dal cittadinostraniero che non comprende, per detta del suo difensore, la lingua italiana” è nullo. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/1/2022, ha chiesto , per cinque motiv i , la cassazione dell’ordinanza. 1.4. Il prefetto di Sienaè rimasto intimato. 1.5. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il quinto motivo, che dev’essere esaminato in via prioritaria, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 83-317 e 182-183 c.p.c. e la motivazione carente o insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto la nullità della procura difensiva sul rilievo, “contrario alle disposizioni di legge”, che il richiedente non comprende la lingua italiana. 2.2. Il motivo è fondato con assorbimento di tutti gli altri. Il giudice di pace, infatti, ha, in sostanza, rilevato, d’ufficio, la nullità della procura rilasciata dal richiedente in quanto rilasciata in lingua italiana, cioè in una lingua che lo stesso, a dire del suo stesso difensore, non comprende, rinvenendo un presunto vizio di validità dell’atto, e cioè il difetto di redazione dello stesso in una lingua che il suo stesso sottoscrittore non comprende, senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha dichiarato la nullità dell’atto per la mancanza di un requisito che sarebbe, in ipotesi, previsto nell’esclusivo interesse dello stesso richiedente, laddove, al contrario, soltanto la parte nel cui interesse è Ric. 2022n. 2601 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto stesso per mancanza del requisito stesso (art. 157, comma 2°, c.p.c.). 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà sulle spese del presente giudizio. Così decis
Decreto Cassazione n. 24118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris