CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 44866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio il provvedimento impugnato Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 ss. cod. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non applicando l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che prevede, per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione. Tale disciplina si applica anche al reato per cui si procede, commesso il 30 dicembre 2013. Pertanto, il reato non avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perché il termine massimo di prescrizione decorrerà il 30 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 si perfeziona alla scadenza del termine di tolleranza di 90 giorni, previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che decorre dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione. Per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2012, il termine di prescrizione decorre pertanto dal 30 dicembre 2013. Il termine ordinario di prescrizione è di 8 anni, ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; quello massimo è di 10 anni e decorrerà il 30 dicembre 2013, salvo eventuali sospensioni della prescrizione. Dunque, anche senza il calcolo delle eventuali sospensioni della prescrizione, risulta che la prescrizione è stata erroneamente dichiarata perché il termine non era decorso all'atto della pronuncia della sentenza impugnata emessa il 21 dicembre 2021. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, trattandosi di sentenza impugnabile, per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila. Cos