Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 03786/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19079/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I FREIXA , elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1680/2019 d ella CORTE D'APPELLO ROMA , depositata in data11/04/2019, R.G.N. 3377/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con sentenza 11 aprile 2019, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] I Freixa avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di opposizione all'ordinanza di rigetto del suo ricorso diretto all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione del 22 dicembre 2016, all'esito di procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e ss.

L. 223/1991 avviata con comunicazione del 5 ottobre 2016;

2. la Corte territoriale ha, in particolare, accertato la rispondenza della comunicazione in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, per la sua esaustiva illustrazione delle ragioni della crisi tale da rendere necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 dell’unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno deipredetti siti interessati dagli esuberi.

Essa ha dato altresì conto del raggiungimento dell’accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione soltanto delle RSU di Roma, tuttavia non ostativa alla sua conclusione, per la rappresentatività garantita dai firmatari di tutti i lavoratori interessati;

3. la Corte capitolina ha negato quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Roma e all’unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all’esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l’ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate (in particolare: Rende, Milano, Palermo e Catania), tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all’offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito);

4. con atto notificato il 10 giugno 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso;

5. la causa, fissata per una precedente adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per impedimento del relatore e nuovamente fissata per quella odierna; la lavoratrice ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto:

1.1. violazione di legge, per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile che l’individuazione dei lavoratori da licenziare e la limitazione dell’ambito territoriale dei licenziamenti fosse operata già nella dichiarazione di apertura della procedura, con l’indicazione di criteri di scelta diversi da quelli legali comunicati prima ancora che intervenisse un accordo sindacale su tali criteri (primo motivo);

1.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 primo comma l. 223/1991, per interpretazione in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, in presenza di professionalità tra loro fungibili, l’ambito entro il quale deve essere operata la scelta dei lavoratori da licenziare è l’intero complesso aziendale (secondo motivo);

1.3. falsa applicazione dell’art. 5 primo comma l. 223/1991, per avere la corte territoriale avallato l’adozione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e la delimitazione della platea degli esuberi ad un solo sito, in base a ragioni addotte da Almaviva a sostegno della scelta (distanza geografica tra i diversi siti, tempi di attuazione delle modifiche organizzative necessarie per evitare i licenziamenti, infungibilità delle risorse occupate nei diversi siti) illogiche e non veritiere (terzo motivo);

1.4. falsa applicazione dell’art. 4, terzo comma l. 223/1991, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva CEE 98/59, per avere la corte romana ritenuto legittima e sufficiente la dichiarazione di apertura della procedura, nonostante non contenesse tutte le informazioni necessarie per consentire all’interlocutore sindacale un controllo sulla programmata riduzione del personale; difettando, in particolare, nella dichiarazione di apertura, le informazioni relative ai possibili trasferimenti ed agli strumenti di integrazione salariale che avrebbero potuto evitare i licenziamenti (quarto motivo);

1.5. falsa applicazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, violazione degli artt. 4, terzo e quinto comma l. cit., 112 c.p.c., per avere Almaviva omesso di comunicare, nella dichiarazione di chiusura della procedura, le modalità di attuazione dei criteri di scelta né i punteggi di tutti i lavoratori, così da rendere impossibile la valutazione della scelta ed il confronto tra i vari lavoratori; non avendo la corte territoriale considerato (con rilevanza anche di omessa pronuncia) che alcuni lavoratori erano stati trasferiti dopo il licenziamento, alcune lavoratrici madri non erano state in effetti trasferite al termine delle tutele, che i lavoratori operanti sulle stesse commesse avrebbero dovuto ritenersi dotati di professionalità fungibili e, infine, che la ricorrente “aveva lavorato su ricerche dimercato sia come team leader sia come operatore e che sulla business unit ricerche di mercato hanno continuato a lavorare sei team leaders”(quinto motivo);

1.6. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 2 d. lgs 276/2003, 1175 e 1375 c.c., 15 l. 300/1970, 4, nono comma e 5 l. 223/1991, per non avere la corte di appello riconosciuto natura subordinata alle prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi operanti con modalità outbound presso l’unità di Roma e la loro fungibilità con gli operatori inbound coinvolti dalla procedura di licenziamento (sesto motivo);

1.7. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 15 l. 300/1970, 4, nono comma e 5 l. 223/1991 e vizio di motivazione, per non avere la corte d’appello attribuito il dovuto rilievo alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede perpetrata dalla società nell’aver sospeso la prassi aziendale dei job poste dei trasferimenti collettivi, per poi riattivarla successivamente ai licenziamenti collettivi (settimo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

3. questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223 del 1991, attivata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (tra le tante e con riguardo alle numerose questioni poste anche dal presente contenzioso: Cass.n. 12040 del 2021, Cass. n. 12041 del 2021, Cass. n. 12042 del 2021, Cass. n. 12044 del 2021, Cass. n. 14677 del 2021, Cass. n. 15124 del 20121, Cass.n. 15123 del 2021, Cass. n. 14673 del 2021, Cass. n. 34023 del 2021, Cass. n. 6499 del 2022, Cass. n. 5655 del 2022) ed ai principi esposti in tali pronunce questa Corte intende dare continuità non essendo state prospettate ragioni che inducano a rivedere l'orientamento espresso;

4. in linea generale va ricordato che nei precedenti richiamati si è premesso, con argomentazione integralmente condivisa da questo Collegio, che per principio consolidato la cessazione dell'attività è scelta dell'imprenditore, espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366 del 2019 e n. 5700 del 2004) con un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.

I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso) con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (Cass. 26 novembre 2018 n. 30550);

5. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione attuata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di Palermo, Roma e Napoli e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di Roma e Napoli.

Nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e di tutti gli 845 dell'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi così limitandone la platea alle due divisioni romane e all'unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei siti;

6. le questioni che si pongono all’esame di questa Corte attengono allora, in scansione logicamente sequenziale: a) alla completezza informativa della comunicazione di apertura; b) alla legittimità di individuazione della platea degli esuberi limitatamente a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale; c) all’individuazione e applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, anche in correlazione con la fungibilità o meno delle loro mansioni;

7. la comunicazione di apertura della procedura, con la quale l’impresa manifesti la volontà di esercitare la facoltà di procedere ad una riduzione del personale alle organizzazioni sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (art. 4, secondo comma l. 223/1991), deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 4, terzo comma l. cit.

E segnatamente: a) i motivi che determinano la situazione di eccedenza; b) i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi ai licenziamenti; c) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato; d) i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti;

7.1. essa deve, infatti, adempiere compiutamente l'obbligo di fornire le informazioni specificate dal citato art. 4, terzo comma, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicché, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, dodicesimo comma (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794).

Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa (non più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, è l'idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, terzo comma, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516);

8. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la completezza della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ritenendola esaustiva sulla scorta di argomentazione congrua, a sostegno di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044), neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), così contestando il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), pertanto insindacabile in sede di legittimità;

8.1. in particolare, nella comunicazione in esame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha specificamente circoscritto il progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale alle unità produttive di Roma e Napoli, indicando analiticamente le ragioni ostative ad un’estensione della comparazione al personale impiegato presso le unità produttive non toccate da tale progetto (Milano, Palermo, Catania, Rende): con delimitazione pertanto della platea al “personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi (Roma e Napoli), in ragione della chiusura totale delle Divisioni 1 e 2 (per quanto riguarda Roma) e dell’intero sito (per quanto riguarda Napoli)”.

In particolare, in essa si legge che “la società ritiene incompatibile con l’attuale situazione di grave criticità aziendale l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale”;e ciò per “la distanza geografica di queste due unità produttive dagli altri siti aziendali”, che renderebbe “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo l’applicazione dei criteri di scelta sull’intero organico aziendale, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ”; inoltre, l’impossibilità di una comparazione del personale a livello dell’intera azienda è giustificata dall’avere “ciascun sito produttivo … caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi presenti con il personale collocato presso le altre sedi, in quanto le commesse … non possono essere agevolmente spostate da un sito all’altro (e quindi da una popolazione professionale all’altra) senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica in cui versa l’azienda” (come si legge a pg. 17 della sentenza);

8.2. inoltre, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha raggiunto un accordo con le OO.SS. (il 22 dicembre 2006), in ordine alla delimitazione della platea dei lavoratori licenziandi (in particolare, al penultimo capoverso di pg. 13 e al secondo di pg. 14 della sentenza), che non è stato oggetto di censura dalla ricorrente;

9. in proposito, questa Corte ha affermato, con indirizzo interpretativo consolidato: a) la legittima delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall’art. 4, terzo comma citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); b) la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387);

10. l’infungibilità delle mansioni è stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate (in particolare: Trenitalia, Eni), ognuna esigente una diversa e specifica formazione: dovendo il personale inbound avere una conoscenza della committente, tale da porlo in grado di rispondere alle domande della clientela telefonica, specificamente calibrate sul servizio reso, né consistendo l’attività di addetti al settore interno, appunto inbound, in una omogenea e neutrale ricezione di telefonate.

E ciò per l’impossibilità di un loro agevole spostamento dall’uno all’altro sito (e quindi da una popolazione professionale all’altra), senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica dell’azienda, in quanto “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ”: per giunta, tra sedi aventi regimi di orario molto diversificati (dal tempo parziale da quattro a sei ore, al tempo pieno).

Occorre poi osservare come l’esigenza formativa di ogni lavoratore, se comporti, da una parte, un costo indubbio per l’azienda, induca, dall’altra, per il primo l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di esperienze nuovo, che ne diversifica e incrementa la professionalità, così rendendolo idoneo a mansioni che non sono piùomogenee alle precedenti svolte.

Sicché, l’equivalenza delle mansioni, tale da configurare un mero passaggio indifferenziato tra lavoratori su diverse commesse, neppure risponde a un dato di realtà;

11. in ogni caso, esso costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito, cui è riservato in via esclusiva, ha compiuto dandone adeguato conto, in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati: pertanto, esso è insindacabile in sede di legittimità;

12. in particolare, la Corte territoriale ben e ha chiarito, con argomentazione congrua aderente alle risultanze istruttorie acquisite, l’irrilevanza della formalizzazione dell’attività dei lavoratori con diversi contratti, rispetto all’accertamento di infungibilità delle mansioni tra operatori inbound e outbound nell’evoluzione organizzativa dell’attività di Almaviva (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 19 all’ultimo di pg. 21 della sentenza), insindacabile pertanto in sede di legittimità ;

12.1. la limitazione alla sola platea dei lavoratori inbounddelle due divisioni romane, per accordo sindacale e comunque per ragionevole misura in riferimento alla verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti e con quelle del personale inbounddelle altre sedi, ha comportato l’adozione (comunicata sia in sede diapertura che di chiusura della procedura di mobilità, a norma dell’art. 4, terzo e nono comma l. 223/1991: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825) di un criterio (puntualmente indicato anche nelle modalità applicative, oltre che nell'individuazione dei criteri di selezione del personale, anche nella specificazione del suo concreto modo di operare: Cass. 19 settembre 2016, n. 18306; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100) diverso da quelli legali operanti sull’intero complesso aziendale, consistente nelle esigenze tecnico-produttive e organizzative (legittimo, ancorché difforme da quelli, perché rispondente a requisiti di obiettività e razionalità: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100);

12.2. quanto alla fungibilità della lavoratrice, dedotta con il quinto motivo, per avere “lavorato su ricerche di mercato sia come team leadersia come operatore” con i sei team leaders “che sulla business unit ricerche di mercato hanno continuato a lavorare”, si tratta di questione, così come posta, da ritenere nuova, implicante un accertamento in fatto, di cui la sentenza non ha trattato, né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata, pertanto inammissibile (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804); e ciò per la palese genericità del passaggio riportato (trascritto agli ultimi quattro alinea di pg. 34 del ricorso), al di là di ogni altro profilo, quanto meno per la mancata indicazione cronologica della circostanza, avendo la ricorrente lavorato per [OSCURATO:PERSONA] dal 23 maggio 1996 al 30 dicembre 2016 (così al p.to 54, di pg. 11 del ricorso), essendo stata acquisita dalle risultanze istruttorie “l’occasionale assegnazione di operatori e team leader delle Divisioni 1 e 2 al servizio outbound … in epoca anteriore al 2008”, essendo la preparazione professionale per le due attività, inbound e outbound, … assolutamente diversa, così come l’attività formativa” (così al penultimo capoverso di pg. 21 della sentenza);

13. in riferimento poi all’offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito e al trattamento riservato alle lavoratrici madri (sempre oggetto del quinto motivo, la Corte territoriale ha dato esauriente risposta alle questioni, che peraltro involgono apprezzamenti di merito eccedenti il sindacato di legittimità, per le ragioni esposte in sentenza (rispettivamente: dal primo al terz’ultimo capoverso di pg. 8 e al penultimo di pg. 22; dall’ultimo capoverso di pg. 22 al primo periodo di pg. 23);

14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19079/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I FREIXA , elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1680/2019 d ella CORTE D'APPELLO ROMA , depositata in data11/04/2019, R.G.N. 3377/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 aprile 2019, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] I Freixa avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di opposizione all'ordinanza di rigetto del suo ricorso diretto all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione del 22 dicembre 2016, all'esito di procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e ss. L. 223/1991 avviata con comunicazione del 5 ottobre 2016; 2. la Corte territoriale ha, in particolare, accertato la rispondenza della comunicazione in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, per la sua esaustiva illustrazione delle ragioni della crisi tale da rendere necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 dell’unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno deipredetti siti interessati dagli esuberi. Essa ha dato altresì conto del raggiungimento dell’accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione soltanto delle RSU di Roma, tuttavia non ostativa alla sua conclusione, per la rappresentatività garantita dai firmatari di tutti i lavoratori interessati; 3. la Corte capitolina ha negato quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Roma e all’unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all’esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l’ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate (in particolare: Rende, Milano, Palermo e Catania), tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all’offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito); 4. con atto notificato il 10 giugno 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso; 5. la causa, fissata per una precedente adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per impedimento del relatore e nuovamente fissata per quella odierna; la lavoratrice ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto: 1.1. violazione di legge, per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile che l’individuazione dei lavoratori da licenziare e la limitazione dell’ambito territoriale dei licenziamenti fosse operata già nella dichiarazione di apertura della procedura, con l’indicazione di criteri di scelta diversi da quelli legali comunicati prima ancora che intervenisse un accordo sindacale su tali criteri (primo motivo); 1.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 primo comma l. 223/1991, per interpretazione in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, in presenza di professionalità tra loro fungibili, l’ambito entro il quale deve essere operata la scelta dei lavoratori da licenziare è l’intero complesso aziendale (secondo motivo); 1.3. falsa applicazione dell’art. 5 primo comma l. 223/1991, per avere la corte territoriale avallato l’adozione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e la delimitazione della platea degli esuberi ad un solo sito, in base a ragioni addotte da Almaviva a sostegno della scelta (distanza geografica tra i diversi siti, tempi di attuazione delle modifiche organizzative necessarie per evitare i licenziamenti, infungibilità delle risorse occupate nei diversi siti) illogiche e non veritiere (terzo motivo); 1.4. falsa applicazione dell’art. 4, terzo comma l. 223/1991, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva CEE 98/59, per avere la corte romana ritenuto legittima e sufficiente la dichiarazione di apertura della procedura, nonostante non contenesse tutte le informazioni necessarie per consentire all’interlocutore sindacale un controllo sulla programmata riduzione del personale; difettando, in particolare, nella dichiarazione di apertura, le informazioni relative ai possibili trasferimenti ed agli strumenti di integrazione salariale che avrebbero potuto evitare i licenziamenti (quarto motivo); 1.5. falsa applicazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, violazione degli artt. 4, terzo e quinto comma l. cit., 112 c.p.c., per avere Almaviva omesso di comunicare, nella dichiarazione di chiusura della procedura, le modalità di attuazione dei criteri di scelta né i punteggi di tutti i lavoratori, così da rendere impossibile la valutazione della scelta ed il confronto tra i vari lavoratori; non avendo la corte territoriale considerato (con rilevanza anche di omessa pronuncia) che alcuni lavoratori erano stati trasferiti dopo il licenziamento, alcune lavoratrici madri non erano state in effetti trasferite al termine delle tutele, che i lavoratori operanti sulle stesse commesse avrebbero dovuto ritenersi dotati di professionalità fungibili e, infine, che la ricorrente “aveva lavorato su ricerche dimercato sia come team leader sia come operatore e che sulla business unit ricerche di mercato hanno continuato a lavorare sei team leaders”(quinto motivo); 1.6. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 2 d. lgs 276/2003, 1175 e 1375 c.c., 15 l. 300/1970, 4, nono comma e 5 l. 223/1991, per non avere la corte di appello riconosciuto natura subordinata alle prestazioni rese dai collaboratori coordinati e continuativi operanti con modalità outbound presso l’unità di Roma e la loro fungibilità con gli operatori inbound coinvolti dalla procedura di licenziamento (sesto motivo); 1.7. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 15 l. 300/1970, 4, nono comma e 5 l. 223/1991 e vizio di motivazione, per non avere la corte d’appello attribuito il dovuto rilievo alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede perpetrata dalla società nell’aver sospeso la prassi aziendale dei job poste dei trasferimenti collettivi, per poi riattivarla successivamente ai licenziamenti collettivi (settimo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 3. questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223 del 1991, attivata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (tra le tante e con riguardo alle numerose questioni poste anche dal presente contenzioso: Cass.n. 12040 del 2021, Cass. n. 12041 del 2021, Cass. n. 12042 del 2021, Cass. n. 12044 del 2021, Cass. n. 14677 del 2021, Cass. n. 15124 del 20121, Cass.n. 15123 del 2021, Cass. n. 14673 del 2021, Cass. n. 34023 del 2021, Cass. n. 6499 del 2022, Cass. n. 5655 del 2022) ed ai principi esposti in tali pronunce questa Corte intende dare continuità non essendo state prospettate ragioni che inducano a rivedere l'orientamento espresso; 4. in linea generale va ricordato che nei precedenti richiamati si è premesso, con argomentazione integralmente condivisa da questo Collegio, che per principio consolidato la cessazione dell'attività è scelta dell'imprenditore, espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366 del 2019 e n. 5700 del 2004) con un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso) con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva (Cass. 26 novembre 2018 n. 30550); 5. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione attuata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di Palermo, Roma e Napoli e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di Roma e Napoli. Nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e di tutti gli 845 dell'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi così limitandone la platea alle due divisioni romane e all'unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei siti; 6. le questioni che si pongono all’esame di questa Corte attengono allora, in scansione logicamente sequenziale: a) alla completezza informativa della comunicazione di apertura; b) alla legittimità di individuazione della platea degli esuberi limitatamente a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale; c) all’individuazione e applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, anche in correlazione con la fungibilità o meno delle loro mansioni; 7. la comunicazione di apertura della procedura, con la quale l’impresa manifesti la volontà di esercitare la facoltà di procedere ad una riduzione del personale alle organizzazioni sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (art. 4, secondo comma l. 223/1991), deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 4, terzo comma l. cit. E segnatamente: a) i motivi che determinano la situazione di eccedenza; b) i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi ai licenziamenti; c) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato; d) i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti; 7.1. essa deve, infatti, adempiere compiutamente l'obbligo di fornire le informazioni specificate dal citato art. 4, terzo comma, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicché, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, dodicesimo comma (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794). Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa (non più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, è l'idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, terzo comma, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516); 8. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la completezza della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ritenendola esaustiva sulla scorta di argomentazione congrua, a sostegno di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044), neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), così contestando il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), pertanto insindacabile in sede di legittimità; 8.1. in particolare, nella comunicazione in esame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha specificamente circoscritto il progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale alle unità produttive di Roma e Napoli, indicando analiticamente le ragioni ostative ad un’estensione della comparazione al personale impiegato presso le unità produttive non toccate da tale progetto (Milano, Palermo, Catania, Rende): con delimitazione pertanto della platea al “personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi (Roma e Napoli), in ragione della chiusura totale delle Divisioni 1 e 2 (per quanto riguarda Roma) e dell’intero sito (per quanto riguarda Napoli)”. In particolare, in essa si legge che “la società ritiene incompatibile con l’attuale situazione di grave criticità aziendale l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale”;e ciò per “la distanza geografica di queste due unità produttive dagli altri siti aziendali”, che renderebbe “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo l’applicazione dei criteri di scelta sull’intero organico aziendale, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ”; inoltre, l’impossibilità di una comparazione del personale a livello dell’intera azienda è giustificata dall’avere “ciascun sito produttivo … caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi presenti con il personale collocato presso le altre sedi, in quanto le commesse … non possono essere agevolmente spostate da un sito all’altro (e quindi da una popolazione professionale all’altra) senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica in cui versa l’azienda” (come si legge a pg. 17 della sentenza); 8.2. inoltre, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha raggiunto un accordo con le OO.SS. (il 22 dicembre 2006), in ordine alla delimitazione della platea dei lavoratori licenziandi (in particolare, al penultimo capoverso di pg. 13 e al secondo di pg. 14 della sentenza), che non è stato oggetto di censura dalla ricorrente; 9. in proposito, questa Corte ha affermato, con indirizzo interpretativo consolidato: a) la legittima delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall’art. 4, terzo comma citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); b) la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); 10. l’infungibilità delle mansioni è stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate (in particolare: Trenitalia, Eni), ognuna esigente una diversa e specifica formazione: dovendo il personale inbound avere una conoscenza della committente, tale da porlo in grado di rispondere alle domande della clientela telefonica, specificamente calibrate sul servizio reso, né consistendo l’attività di addetti al settore interno, appunto inbound, in una omogenea e neutrale ricezione di telefonate. E ciò per l’impossibilità di un loro agevole spostamento dall’uno all’altro sito (e quindi da una popolazione professionale all’altra), senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica dell’azienda, in quanto “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi … finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda … ”: per giunta, tra sedi aventi regimi di orario molto diversificati (dal tempo parziale da quattro a sei ore, al tempo pieno). Occorre poi osservare come l’esigenza formativa di ogni lavoratore, se comporti, da una parte, un costo indubbio per l’azienda, induca, dall’altra, per il primo l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di esperienze nuovo, che ne diversifica e incrementa la professionalità, così rendendolo idoneo a mansioni che non sono piùomogenee alle precedenti svolte. Sicché, l’equivalenza delle mansioni, tale da configurare un mero passaggio indifferenziato tra lavoratori su diverse commesse, neppure risponde a un dato di realtà; 11. in ogni caso, esso costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito, cui è riservato in via esclusiva, ha compiuto dandone adeguato conto, in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati: pertanto, esso è insindacabile in sede di legittimità; 12. in particolare, la Corte territoriale ben e ha chiarito, con argomentazione congrua aderente alle risultanze istruttorie acquisite, l’irrilevanza della formalizzazione dell’attività dei lavoratori con diversi contratti, rispetto all’accertamento di infungibilità delle mansioni tra operatori inbound e outbound nell’evoluzione organizzativa dell’attività di Almaviva (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 19 all’ultimo di pg. 21 della sentenza), insindacabile pertanto in sede di legittimità ; 12.1. la limitazione alla sola platea dei lavoratori inbounddelle due divisioni romane, per accordo sindacale e comunque per ragionevole misura in riferimento alla verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti e con quelle del personale inbounddelle altre sedi, ha comportato l’adozione (comunicata sia in sede diapertura che di chiusura della procedura di mobilità, a norma dell’art. 4, terzo e nono comma l. 223/1991: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825) di un criterio (puntualmente indicato anche nelle modalità applicative, oltre che nell'individuazione dei criteri di selezione del personale, anche nella specificazione del suo concreto modo di operare: Cass. 19 settembre 2016, n. 18306; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100) diverso da quelli legali operanti sull’intero complesso aziendale, consistente nelle esigenze tecnico-produttive e organizzative (legittimo, ancorché difforme da quelli, perché rispondente a requisiti di obiettività e razionalità: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100); 12.2. quanto alla fungibilità della lavoratrice, dedotta con il quinto motivo, per avere “lavorato su ricerche di mercato sia come team leadersia come operatore” con i sei team leaders “che sulla business unit ricerche di mercato hanno continuato a lavorare”, si tratta di questione, così come posta, da ritenere nuova, implicante un accertamento in fatto, di cui la sentenza non ha trattato, né la ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata, pertanto inammissibile (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804); e ciò per la palese genericità del passaggio riportato (trascritto agli ultimi quattro alinea di pg. 34 del ricorso), al di là di ogni altro profilo, quanto meno per la mancata indicazione cronologica della circostanza, avendo la ricorrente lavorato per [OSCURATO:PERSONA] dal 23 maggio 1996 al 30 dicembre 2016 (così al p.to 54, di pg. 11 del ricorso), essendo stata acquisita dalle risultanze istruttorie “l’occasionale assegnazione di operatori e team leader delle Divisioni 1 e 2 al servizio outbound … in epoca anteriore al 2008”, essendo la preparazione professionale per le due attività, inbound e outbound, … assolutamente diversa, così come l’attività formativa” (così al penultimo capoverso di pg. 21 della sentenza); 13. in riferimento poi all’offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito e al trattamento riservato alle lavoratrici madri (sempre oggetto del quinto motivo, la Corte territoriale ha dato esauriente risposta alle questioni, che peraltro involgono apprezzamenti di merito eccedenti il sindacato di legittimità, per le ragioni esposte in sentenza (rispettivamente: dal primo al terz’ultimo capoverso di pg. 8 e al penultimo di pg. 22; dall’ultimo capoverso di pg. 22 al primo periodo di pg. 23); 14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’ar
Sentenza Cassazione n. 03786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris