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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 26730/2026

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del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica depositata il 5 giugno 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 03/02/2026, il Tribunale di Palermo confermaval’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, concui era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelaredella custodia in carcere.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 273,274, lett. a) e c) e 299 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione apparentein punto di esigenze cautelari.Al riguardo, lamenta come il Tribunale non abbia chiarito quali siano glielementi fattuali, attuali e concreti, che giustifichino la misura di massimo rigore;in particolare, la motivazione sarebbe assente in punto di pericolo diinquinamento probatorio, a fronte di materiale di natura captativa e di personaoffesa residente all’estero, di talché il pericolo di alterazione della provadovrebbe essere finanche escluso.La motivazione si rileverebbe come apparente, altresì, in punto di pericolo direiterazione criminosa, per la quale il Tribunale ha fatto ricorso a espressionisuggestive, apodittiche e generiche, senza confrontarsi con le deduzionidifensive.Inoltre, il Tribunale, nel costruire il giudizio di pericolosità, avrebbe evocatoil mandato omicidiario come dato ascrivibile direttamente all’indagato, in modonon coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria; così comeapparente risulterebbe la motivazione che valorizza il risalente precedentepenale, la data di commissione del fatto e nella parte in cui esclude l’esistenza didati positivi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., elementi di contro specificamente allegati dalla difesa (quali laassenza di precedenti specifici, la stabile attività lavorativa, la convivenza moreuxorio, la assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la positivacondotta tenuta successivamente alla condanna, che ha portato alla revoca dellasorveglianza speciale, la restituzione della cauzione e la stabile dimora all’esterodella persona offesa).Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura quindi laordinanza impugnata nella parte in cui non ha reso motivazione congrua sullecondizioni di applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e sulle specifiche deduzionidifensive in punto di esigenze cautelari, di proporzione nonché di adeguatezzaesclusiva della misura applicata.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 275-bis, 292,comma 2, lett. c), e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, censura la ordinanza nella parte in cui ha reso motivazioneapparente e fondata su argomentazione generica circa la adeguatezza esclusivae la proporzionalità della custodia in carcere: al riguardo, rileva come non siaresa una congrua e specifica motivazione in punto di inidoneità della gradatamisura degli arresti domiciliari, eventualmente con presidio elettronico dicontrollo, avendo vieppiù il Tribunale valorizzato il sequestro di dotazioni di armiovvero un elemento esterno al nucleo del procedimento e non confrontandosicon le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici e anche manifestamente infondati.1.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012,Bidognetti, Rv. 251528 -01).1.1.1.

La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).1.1.2.

Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).2.

Ciò premesso, i motivi di ricorso - che possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di ordine logico e per migliore intellegibilità delladecisione – sono aspecifici e formulati con promiscua e generica deduzionecumulativa dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.2.1.

A prescindere da tali rilievi, le censure riguardanti il percorsoargomentativo posto dal Tribunale sono comunque prive della specificitànecessaria, poiché non si confrontano in modo critico con le argomentazionisvolte.Con detti motivi, il ricorrente meramente sollecita a questa Corte unarivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede dilegittimità.2.1.1.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnatoappare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, sia in punto di gravitàindiziaria che di esigenze cautelari, avendo il Tribunale preso anche in esame lededuzioni difensive ed essendo pervenuto alle conclusioni attraverso un percorsologico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, esulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede dilegittimità (vds. pagg. 5 e ss. e 16-17 della ordinanza impugnata).2.1.2.

In particolare, il Tribunale ha richiamato la ordinanza cautelaregenetica, mostrando di condividere le argomentazioni spese dal primo giudicedella cautela in ordine alla operatività della presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. (vds.pagg. 5 della ordinanza impugnata e 33 della ordinanza cautelare genetica).2.1.2.1.

Inoltre, il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha declinatoall’attualità la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,illustrando le ragioni per cui, nel caso di specie, il pericolo di reiterazionecriminosa, oltre che concreto ed attuale, fosse da considerarsi oltremodo attualeed esponenzialmente elevato (“al quadrato”): al riguardo, è stato dato rilievo adelementi, quali l’inserimento della attività di recupero del credito nella mancataesecuzione di un mandato omicidiario, i collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con soggettiall’estero in grado di veicolare informazioni sulla vittima attraverso attività diosservazione e pedinamento, la recidiva reiterata (in relazione a condanne ancheper reati associativi), indicativa della perdurante contiguità dell’indagato construtture e metodi operativi propri della criminalità organizzata, la epocarecentissima del fatto, la dotazione di armi con matricola abrasa (vds. ancorapagg. 16-17 della ordinanza citata).2.1.2.2.

Parimenti, con motivazione ampia, compiuta e priva di aporielogiche, il Tribunale ha valutato anche il profilo della adeguatezza esclusiva dellamisura cautelare di massimo rigore, avvalorata dalla rilevanza del contributoprestato e dalla “ostinazione a delinquere fino alla recente acquisizione di unacorposa dotazione armata”.

In particolare, il rinvenimento, nella disponibilitàdell’indagato, in occasione della esecuzione della ordinanza cautelare, in esito aperquisizione domiciliare, di due pistole con matricola abrasa e numerosecartucce ha costituito indice ‘autoevidente’ di estrema attualità e concretezza direcidiva specifica ed al contempo neutralizzante la portata degli elementi positividedotti dalla difesa (vds. ancora pag. 17 della ordinanza citata).2.1.2.3.

Tali considerazioni hanno portato il Tribunale a ritenere, vieppiù,non adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari, quand’ancheaccompagnata da dispositivo elettronico di controllo, in quanto non idonea amonitorare, a rilevare tempestivamente ed a prevenire i contatti con il “reticolodi relazioni criminose” che l’indagato vanta, nonché proporzionata alla “notevolegravità del fatto” ed alla sanzione in concreto irrogabile (vds. pag. 17 dellaordinanza citata).2.1.2.4.

Si tratta di motivazione congrua e logica, nonché aderente allerisultanze processuali, con cui il Tribunale ha altresì spiegato le ragioni per cui glielementi dedotti dalla difesa non sono idonei a superare la doppia presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Inoltre, anche l’argomentazione portata in ricorso, secondo cui, nel costruireil giudizio di pericolosità, il Tribunale avrebbe evocato il mandato omicidiario,non coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria, risultaeccentrica rispetto alla trama argomentativa, oltre che affetta da un profilo dimanifesta infondatezza laddove assume essere precluso trarre elementi digiudizio in ordine alle esigenze cautelari da fatti diversi rispetto a quelli contenutinella contestazione provvisoria.Di contro, la riferibilità del proposito omicidiario al [OSCURATO:PERSONA], già oggettodelle rivelazioni del Cardaci, è risultata riscontrata dagli esiti delle intercettazioni,riportate anche nella ordinanza cautelare genetica (vds pag. 15 della ordinanzacitata) e correttamente dunque tali evidenze sono state valorizzate al fine didelineare la personalità dell’indagato e nell’argomentazione con cui si è ritenutanon superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2.1.2.5.

La decisione risulta altresì conforme al principio di diritto secondocui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale,rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen.,sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Licandro; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 –01).Inoltre, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari,predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguardatutte quelle di cui all'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quellacorrelata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 12485 del28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 – 03).2.2.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadi replica depositata dal difensore.3.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motiviche hanno dato causa alla inammissibilità, si stima equo determinare in eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica depositata il 5 giugno 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 03/02/2026, il Tribunale di Palermo confermaval’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, concui era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelaredella custodia in carcere.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 273,274, lett. a) e c) e 299 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione apparentein punto di esigenze cautelari.Al riguardo, lamenta come il Tribunale non abbia chiarito quali siano glielementi fattuali, attuali e concreti, che giustifichino la misura di massimo rigore;in particolare, la motivazione sarebbe assente in punto di pericolo diinquinamento probatorio, a fronte di materiale di natura captativa e di personaoffesa residente all’estero, di talché il pericolo di alterazione della provadovrebbe essere finanche escluso.La motivazione si rileverebbe come apparente, altresì, in punto di pericolo direiterazione criminosa, per la quale il Tribunale ha fatto ricorso a espressionisuggestive, apodittiche e generiche, senza confrontarsi con le deduzionidifensive.Inoltre, il Tribunale, nel costruire il giudizio di pericolosità, avrebbe evocatoil mandato omicidiario come dato ascrivibile direttamente all’indagato, in modonon coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria; così comeapparente risulterebbe la motivazione che valorizza il risalente precedentepenale, la data di commissione del fatto e nella parte in cui esclude l’esistenza didati positivi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., elementi di contro specificamente allegati dalla difesa (quali laassenza di precedenti specifici, la stabile attività lavorativa, la convivenza moreuxorio, la assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la positivacondotta tenuta successivamente alla condanna, che ha portato alla revoca dellasorveglianza speciale, la restituzione della cauzione e la stabile dimora all’esterodella persona offesa).Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura quindi laordinanza impugnata nella parte in cui non ha reso motivazione congrua sullecondizioni di applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e sulle specifiche deduzionidifensive in punto di esigenze cautelari, di proporzione nonché di adeguatezzaesclusiva della misura applicata.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 275-bis, 292,comma 2, lett. c), e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, censura la ordinanza nella parte in cui ha reso motivazioneapparente e fondata su argomentazione generica circa la adeguatezza esclusivae la proporzionalità della custodia in carcere: al riguardo, rileva come non siaresa una congrua e specifica motivazione in punto di inidoneità della gradatamisura degli arresti domiciliari, eventualmente con presidio elettronico dicontrollo, avendo vieppiù il Tribunale valorizzato il sequestro di dotazioni di armiovvero un elemento esterno al nucleo del procedimento e non confrontandosicon le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici e anche manifestamente infondati.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012,Bidognetti, Rv. 251528 -01).1.1.1. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta nonsolo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione trale ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leargomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277710 - 01).1.1.2. Invero, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella di criticaargomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità,debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delleragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestapresentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, enucleare inmodo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logicoseguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).2. Ciò premesso, i motivi di ricorso - che possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di ordine logico e per migliore intellegibilità delladecisione – sono aspecifici e formulati con promiscua e generica deduzionecumulativa dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.2.1. A prescindere da tali rilievi, le censure riguardanti il percorsoargomentativo posto dal Tribunale sono comunque prive della specificitànecessaria, poiché non si confrontano in modo critico con le argomentazionisvolte.Con detti motivi, il ricorrente meramente sollecita a questa Corte unarivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede dilegittimità.2.1.1. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnatoappare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, sia in punto di gravitàindiziaria che di esigenze cautelari, avendo il Tribunale preso anche in esame lededuzioni difensive ed essendo pervenuto alle conclusioni attraverso un percorsologico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, esulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede dilegittimità (vds. pagg. 5 e ss. e 16-17 della ordinanza impugnata).2.1.2. In particolare, il Tribunale ha richiamato la ordinanza cautelaregenetica, mostrando di condividere le argomentazioni spese dal primo giudicedella cautela in ordine alla operatività della presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. (vds.pagg. 5 della ordinanza impugnata e 33 della ordinanza cautelare genetica).2.1.2.1. Inoltre, il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha declinatoall’attualità la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,illustrando le ragioni per cui, nel caso di specie, il pericolo di reiterazionecriminosa, oltre che concreto ed attuale, fosse da considerarsi oltremodo attualeed esponenzialmente elevato (“al quadrato”): al riguardo, è stato dato rilievo adelementi, quali l’inserimento della attività di recupero del credito nella mancataesecuzione di un mandato omicidiario, i collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con soggettiall’estero in grado di veicolare informazioni sulla vittima attraverso attività diosservazione e pedinamento, la recidiva reiterata (in relazione a condanne ancheper reati associativi), indicativa della perdurante contiguità dell’indagato construtture e metodi operativi propri della criminalità organizzata, la epocarecentissima del fatto, la dotazione di armi con matricola abrasa (vds. ancorapagg. 16-17 della ordinanza citata).2.1.2.2. Parimenti, con motivazione ampia, compiuta e priva di aporielogiche, il Tribunale ha valutato anche il profilo della adeguatezza esclusiva dellamisura cautelare di massimo rigore, avvalorata dalla rilevanza del contributoprestato e dalla “ostinazione a delinquere fino alla recente acquisizione di unacorposa dotazione armata”. In particolare, il rinvenimento, nella disponibilitàdell’indagato, in occasione della esecuzione della ordinanza cautelare, in esito aperquisizione domiciliare, di due pistole con matricola abrasa e numerosecartucce ha costituito indice ‘autoevidente’ di estrema attualità e concretezza direcidiva specifica ed al contempo neutralizzante la portata degli elementi positividedotti dalla difesa (vds. ancora pag. 17 della ordinanza citata).2.1.2.3. Tali considerazioni hanno portato il Tribunale a ritenere, vieppiù,non adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari, quand’ancheaccompagnata da dispositivo elettronico di controllo, in quanto non idonea amonitorare, a rilevare tempestivamente ed a prevenire i contatti con il “reticolodi relazioni criminose” che l’indagato vanta, nonché proporzionata alla “notevolegravità del fatto” ed alla sanzione in concreto irrogabile (vds. pag. 17 dellaordinanza citata).2.1.2.4. Si tratta di motivazione congrua e logica, nonché aderente allerisultanze processuali, con cui il Tribunale ha altresì spiegato le ragioni per cui glielementi dedotti dalla difesa non sono idonei a superare la doppia presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Inoltre, anche l’argomentazione portata in ricorso, secondo cui, nel costruireil giudizio di pericolosità, il Tribunale avrebbe evocato il mandato omicidiario,non coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria, risultaeccentrica rispetto alla trama argomentativa, oltre che affetta da un profilo dimanifesta infondatezza laddove assume essere precluso trarre elementi digiudizio in ordine alle esigenze cautelari da fatti diversi rispetto a quelli contenutinella contestazione provvisoria.Di contro, la riferibilità del proposito omicidiario al [OSCURATO:PERSONA], già oggettodelle rivelazioni del Cardaci, è risultata riscontrata dagli esiti delle intercettazioni,riportate anche nella ordinanza cautelare genetica (vds pag. 15 della ordinanzacitata) e correttamente dunque tali evidenze sono state valorizzate al fine didelineare la personalità dell’indagato e nell’argomentazione con cui si è ritenutanon superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.2.1.2.5. La decisione risulta altresì conforme al principio di diritto secondocui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale,rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen.,sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Licandro; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 –01).Inoltre, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari,predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguardatutte quelle di cui all'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quellacorrelata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 12485 del28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 – 03).2.2. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadi replica depositata dal difensore.3. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motiviche hanno dato causa alla inammissibilità, si stima equo determinare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris