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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 44592/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 18 marzo 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle more sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dagli artt. 81, comma 2, 603 bis, comma 1 n.2, comma 3 n.1,2,3 e comma 4 cod. pen. per avere utilizzato, assunto e comunque impiegato, in qualità di rappresentante dell'azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., manodopera reclutata con le modalità di cui al capo 17) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento sia sotto il profilo della retribuzione che per quanto riguarda l'orario di lavoro e i periodi di riposo approfittando dello stato di bisogno dei braccianti agricoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Fatto commesso a Terranova da Sibari dal 23 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Con la richiesta di riesame si era sostenuta l'insussistenza del concorso nella condotta del caporale [OSCURATO:PERSONA] ed era stata messa in evidenza l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] che il Pometti si facesse consegnare una parte della retribuzione dai dipendenti; si era dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto i lavoratori rispettando la normativa con regolare contratto e pagando i contributi e che si trattava di persona incensurata; si era, altresì, allegato che la condotta contestata non integrava il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. e che era assente qualunque esigenza cautelare, ma il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta individuando nelle querele sporte dai lavoratori la prova della condotta illecita, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della reale retribuzione e dello sfruttamento dei dipendenti, come emerso dalle intercettazioni, e considerando la misura cautelare necessaria onde prevenire la reiterazione dell'attività criminale.

Le dichiarazioni richiamate sono, tuttavia, irrilevanti in quanto quelle intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pometti sono state travisate e provano, paradossalmente, la liceità della condotta.

In particolare, il tribunale ha dato fondamentale rilievo alla conversazione captata tra il caporale e un lavoratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale si era assentato dall'azienda per qualche giorno, avendo trovato altro lavoro.

Il lavoratore aveva chiesto al Pometti di parlare con il titolare dell'azienda al fine di modificare il suo trattamento retributivo e non si era presentato al lavoro in quanto ne aveva rinvenuto un altro più redditizio.

Secondo il tribunale, tale conversazione sarebbe rilevante in quanto il Pometti si era poi impegnato a reperire un altro lavoratore, che aveva rifiutato a sua volta la proposta in quanto la paga era di 32 euro al giorno, così ritenendo il tribunale accertata la paga corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si è lamentato con il caporale per aver dovuto sostenere i costi dell'assunzione e procedere all'immediato licenziamento.

Il ricorrente ritiene tali argomentazioni errate in quanto le intercettazioni dimostrano che solo il Pometti interloquisse con i lavoratori e che il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse prestato a corrispondere al lavoratore una retribuzione illegittima, non trattandosi di elementi idonei a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza in merito alla reale paga dei braccianti, laddove l'indagato non aveva acconsentito a corrispondere una retribuzione illegittima.

Le altre condotte contestate non sarebbero idonee a configurare la fattispecie prevista dall'art. 603 bis cod. pen.

Con un secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativa alle esigenze cautelari, non avendo spiegato il tribunale quale utilità possa avere l'applicazione dell'obbligo di firma al fine di prevenire la reiterazione del reato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 29 settembre 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, non sottoscritta personalmente dalla parte né dal procuratore speciale, con allegazione del provvedimento di revoca della misura cautelare, sopravvenuto in data 15 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Elemento essenziale del ricorso per cassazione che censuri la motivazione del provvedimento impugnato è il confronto con tale motivazione.

Nel caso in esame, salvo qualche sporadico riferimento alle ragioni dell'ordinanza impugnata, la difesa assume la carenza della motivazione laddove è sufficiente esaminare il provvedimento per constatare come sia assistito da ampia, congrua e analitica motivazione.2.

In dettaglio, il tribunale del riesame ha indicato da quali fonti sono state desunte le emergenze indiziarie a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia con riferimento alla condizione di sfruttamento nella quale si trovavano i lavoratori alle sue dipendenze (pagg.4-8) sia con riferimento allo stato di bisogno, desunto dal fatto che alcuni braccianti fossero disposti a cambiare datore di lavoro pur di guadagnare tre euro al giorno in più (pagg.9-10), sia con riferimento all'elemento soggettivo del reato, desumibile dall'adesione del [OSCURATO:PERSONA] a un metodo di pagamento che costituiva un escamotage per eludere l'obbligo di corrispondere salari conformi alla legge (pagg.3-4).

3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alle esigenze cautelari, laddove a pag.10 dell'ordinanza il tribunale ha spiegato le ragioni per le quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo un costante contatto con il personale di polizia giudiziaria, costituisca un idoneo deterrente per dissuadere l'indagato dalla reiterazione del reato.

4. Per tali ragioni, non potendosi prendere in esame la dichiarazione di rinuncia in quanto non sottoscritta dalla parte personalmente né da un procuratore speciale (Sez.

U, n.12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01; Sez. 2, n.5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 - 01), il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Si versa, comunque, in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse per revoca della misura cautelare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari il 18 marzo 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle more sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dagli artt. 81, comma 2, 603 bis, comma 1 n.2, comma 3 n.1,2,3 e comma 4 cod. pen. per avere utilizzato, assunto e comunque impiegato, in qualità di rappresentante dell'azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]., manodopera reclutata con le modalità di cui al capo 17) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento sia sotto il profilo della retribuzione che per quanto riguarda l'orario di lavoro e i periodi di riposo approfittando dello stato di bisogno dei braccianti agricoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Fatto commesso a Terranova da Sibari dal 23 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Con la richiesta di riesame si era sostenuta l'insussistenza del concorso nella condotta del caporale [OSCURATO:PERSONA] ed era stata messa in evidenza l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] che il Pometti si facesse consegnare una parte della retribuzione dai dipendenti; si era dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto i lavoratori rispettando la normativa con regolare contratto e pagando i contributi e che si trattava di persona incensurata; si era, altresì, allegato che la condotta contestata non integrava il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. e che era assente qualunque esigenza cautelare, ma il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta individuando nelle querele sporte dai lavoratori la prova della condotta illecita, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della reale retribuzione e dello sfruttamento dei dipendenti, come emerso dalle intercettazioni, e considerando la misura cautelare necessaria onde prevenire la reiterazione dell'attività criminale. Le dichiarazioni richiamate sono, tuttavia, irrilevanti in quanto quelle intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pometti sono state travisate e provano, paradossalmente, la liceità della condotta. In particolare, il tribunale ha dato fondamentale rilievo alla conversazione captata tra il caporale e un lavoratore, [OSCURATO:PERSONA], il quale si era assentato dall'azienda per qualche giorno, avendo trovato altro lavoro. Il lavoratore aveva chiesto al Pometti di parlare con il titolare dell'azienda al fine di modificare il suo trattamento retributivo e non si era presentato al lavoro in quanto ne aveva rinvenuto un altro più redditizio. Secondo il tribunale, tale conversazione sarebbe rilevante in quanto il Pometti si era poi impegnato a reperire un altro lavoratore, che aveva rifiutato a sua volta la proposta in quanto la paga era di 32 euro al giorno, così ritenendo il tribunale accertata la paga corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si è lamentato con il caporale per aver dovuto sostenere i costi dell'assunzione e procedere all'immediato licenziamento. Il ricorrente ritiene tali argomentazioni errate in quanto le intercettazioni dimostrano che solo il Pometti interloquisse con i lavoratori e che il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse prestato a corrispondere al lavoratore una retribuzione illegittima, non trattandosi di elementi idonei a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza in merito alla reale paga dei braccianti, laddove l'indagato non aveva acconsentito a corrispondere una retribuzione illegittima. Le altre condotte contestate non sarebbero idonee a configurare la fattispecie prevista dall'art. 603 bis cod. pen. Con un secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativa alle esigenze cautelari, non avendo spiegato il tribunale quale utilità possa avere l'applicazione dell'obbligo di firma al fine di prevenire la reiterazione del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 29 settembre 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, non sottoscritta personalmente dalla parte né dal procuratore speciale, con allegazione del provvedimento di revoca della misura cautelare, sopravvenuto in data 15 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Elemento essenziale del ricorso per cassazione che censuri la motivazione del provvedimento impugnato è il confronto con tale motivazione. Nel caso in esame, salvo qualche sporadico riferimento alle ragioni dell'ordinanza impugnata, la difesa assume la carenza della motivazione laddove è sufficiente esaminare il provvedimento per constatare come sia assistito da ampia, congrua e analitica motivazione.2. In dettaglio, il tribunale del riesame ha indicato da quali fonti sono state desunte le emergenze indiziarie a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia con riferimento alla condizione di sfruttamento nella quale si trovavano i lavoratori alle sue dipendenze (pagg.4-8) sia con riferimento allo stato di bisogno, desunto dal fatto che alcuni braccianti fossero disposti a cambiare datore di lavoro pur di guadagnare tre euro al giorno in più (pagg.9-10), sia con riferimento all'elemento soggettivo del reato, desumibile dall'adesione del [OSCURATO:PERSONA] a un metodo di pagamento che costituiva un escamotage per eludere l'obbligo di corrispondere salari conformi alla legge (pagg.3-4). 3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alle esigenze cautelari, laddove a pag.10 dell'ordinanza il tribunale ha spiegato le ragioni per le quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo un costante contatto con il personale di polizia giudiziaria, costituisca un idoneo deterrente per dissuadere l'indagato dalla reiterazione del reato. 4. Per tali ragioni, non potendosi prendere in esame la dichiarazione di rinuncia in quanto non sottoscritta dalla parte personalmente né da un procuratore speciale (Sez. U, n.12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01; Sez. 2, n.5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 - 01), il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Si versa, comunque, in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse per revoca della misura cautelare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 44592/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris