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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 19648/2026

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e d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso con riguardo al primo motivo e l’accoglimento conrinvio della gravata sentenza con riguardo alla doglianza prospettata nel secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Potenza confermava ilgiudizio di responsabilità pronunciato dal giudice di primo grado nei confronti di SalvatoreMassa, imputato del reato pluriaggravato di truffa, condannandolo alla pena ritenuta digiustizia.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo contesta il trattamento sanzionatorio alla luce del mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione, già affermato dal Tribunale di Isernia che, insede d’esecuzione, riconosceva il vincolo tra i fatti tutti relativi a reati di truffa, accomunatida identità di disegno criminoso e commessi tra il 2108 e 2021 , oggetto di sentenzeritualmente allegate all’atto d’appello.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 20 bis cod. pen., per non avere i giudici dell’appello replicato alla richiesta diapplicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per quel che riguarda la censura esposta nel primo motivo, einammissibile nel resto, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo è fondato.

Nel motivare il diniego dell’invocato vincolo dellacontinuazione, la Corte ha censurato un ammanco di specificità dell’istanza, con riguardoalla mancata indicazione dei fatti costituenti reato, oggetto di sentenze passate in giudicato,oltre che la genericità della richiesta formulata dall’allora appellante.

A supporto della propriadecisione, la Corte distrettuale ha enunciato il principio di diritto, secondo cui «ai fini delriconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere diindicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità deldisegno criminoso» (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01).Ritiene il Collegio che, di tale principio, la Corte d’appello non abbia operato correttaapplicazione.

Diversamente dalla fattispecie oggetto della citata pronuncia (Pellicoro, Rv.271768 – 01, in cui questa Corte riteneva corretta la decisione del giudice di appello didisattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione, non avendo l'appellantené prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unicodisegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio), nelcaso in scrutinio, l’istante depositava 1) l’ordinanza del Tribunale di Isernia che, in sede diincidente d’esecuzione, applicava la continuazione tra la sentenza del 3 marzo 2021 delTribunale di Verbania, la sentenza del 5 maggio 2023, resa dal Tribunale di Isernia, nonchéla decisione del Tribunale di Brescia del 1 marzo 2023; 2) i testi delle citate sentenze, da cuiera agevole individuare la commissione di reati omogenei, aventi a oggetto truffe, attuatecon modalità consimili e in un arco temporale ricompreso tra il 2018 e il 2021.

Benché ilmotivo d’appello con cui s’invocava il riconoscimento della continuazione non fosseparticolarmente specifico, è pur vero che, in base alla documentazione allegata, non eraimpervio individuare i dati sostanziali del collegamento tra i delitti oggetto delle sentenzeprodotte.3.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.Dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, risulta che la difesa non formulava, con attod’appello, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.L’istanza veniva presentata all’udienza del 28 maggio 2025, con previo deposito di procuraspeciale, datata 23 maggio 2025, contenente altresì la dichiarazione di disponibilità dellacompagna del Massa ad accogliere quest’ultimo presso la propria abitazione, di cui venivaindicato l’indirizzo.

Tanto premesso, non può fondatamente rimproverarsi alla Corte d’appello il silenzioserbato circa l’istanza di applicazione di pena sostitutiva, come lamentato dal ricorrente.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, «in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "exofficio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivatarichiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero deibenefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello»: Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01, dove, inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiestadi sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancatoassolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta.

V. anche Sez.6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 – 01: «in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere ilconsenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venirmeno la necessità che la questione sia devoluta alla Corte di appello attraverso specificomotivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi»: fattispecienon regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150; Sez. 6, n. 5985 del 09/01/2026, D., Rv. 289419 - 01).4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente allacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con rinvio per nuovogiudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso con riguardo al primo motivo e l’accoglimento conrinvio della gravata sentenza con riguardo alla doglianza prospettata nel secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Potenza confermava ilgiudizio di responsabilità pronunciato dal giudice di primo grado nei confronti di SalvatoreMassa, imputato del reato pluriaggravato di truffa, condannandolo alla pena ritenuta digiustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo contesta il trattamento sanzionatorio alla luce del mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione, già affermato dal Tribunale di Isernia che, insede d’esecuzione, riconosceva il vincolo tra i fatti tutti relativi a reati di truffa, accomunatida identità di disegno criminoso e commessi tra il 2108 e 2021 , oggetto di sentenzeritualmente allegate all’atto d’appello.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 20 bis cod. pen., per non avere i giudici dell’appello replicato alla richiesta diapplicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per quel che riguarda la censura esposta nel primo motivo, einammissibile nel resto, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è fondato. Nel motivare il diniego dell’invocato vincolo dellacontinuazione, la Corte ha censurato un ammanco di specificità dell’istanza, con riguardoalla mancata indicazione dei fatti costituenti reato, oggetto di sentenze passate in giudicato,oltre che la genericità della richiesta formulata dall’allora appellante. A supporto della propriadecisione, la Corte distrettuale ha enunciato il principio di diritto, secondo cui «ai fini delriconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere diindicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità deldisegno criminoso» (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01).Ritiene il Collegio che, di tale principio, la Corte d’appello non abbia operato correttaapplicazione. Diversamente dalla fattispecie oggetto della citata pronuncia (Pellicoro, Rv.271768 – 01, in cui questa Corte riteneva corretta la decisione del giudice di appello didisattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione, non avendo l'appellantené prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unicodisegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio), nelcaso in scrutinio, l’istante depositava 1) l’ordinanza del Tribunale di Isernia che, in sede diincidente d’esecuzione, applicava la continuazione tra la sentenza del 3 marzo 2021 delTribunale di Verbania, la sentenza del 5 maggio 2023, resa dal Tribunale di Isernia, nonchéla decisione del Tribunale di Brescia del 1 marzo 2023; 2) i testi delle citate sentenze, da cuiera agevole individuare la commissione di reati omogenei, aventi a oggetto truffe, attuatecon modalità consimili e in un arco temporale ricompreso tra il 2018 e il 2021. Benché ilmotivo d’appello con cui s’invocava il riconoscimento della continuazione non fosseparticolarmente specifico, è pur vero che, in base alla documentazione allegata, non eraimpervio individuare i dati sostanziali del collegamento tra i delitti oggetto delle sentenzeprodotte.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.Dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, risulta che la difesa non formulava, con attod’appello, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.L’istanza veniva presentata all’udienza del 28 maggio 2025, con previo deposito di procuraspeciale, datata 23 maggio 2025, contenente altresì la dichiarazione di disponibilità dellacompagna del Massa ad accogliere quest’ultimo presso la propria abitazione, di cui venivaindicato l’indirizzo. Tanto premesso, non può fondatamente rimproverarsi alla Corte d’appello il silenzioserbato circa l’istanza di applicazione di pena sostitutiva, come lamentato dal ricorrente.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, «in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "exofficio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivatarichiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero deibenefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.,che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello»: Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01, dove, inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiestadi sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancatoassolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta. V. anche Sez.6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 – 01: «in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere ilconsenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venirmeno la necessità che la questione sia devoluta alla Corte di appello attraverso specificomotivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi»: fattispecienon regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150; Sez. 6, n. 5985 del 09/01/2026, D., Rv. 289419 - 01).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente allacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con rinvio per nuovogiudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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