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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14929/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti oggetto di vaglio.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione triestino, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, attestato dalla contiguità temporale dei comportamenti criminosi.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate in executivis dal Tribunale di Trieste.

L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Mekail si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio.

Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte, attestata dal fatto che tali condotte riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 582, 585, 609-bis, comma 1, 624, 628, comma primo, n. 3, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; eterogeneità che, all'evidenza, impediva di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Mekail, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a ro Centonze /pgi Vinc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione triestino, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, attestato dalla contiguità temporale dei comportamenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate in executivis dal Tribunale di Trieste. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Mekail si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio. Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte, attestata dal fatto che tali condotte riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 582, 585, 609-bis, comma 1, 624, 628, comma primo, n. 3, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; eterogeneità che, all'evidenza, impediva di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Mekail, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a ro Centonze /pgi Vinc
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