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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23825/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell'erronea interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione delle attenuati generiche, sollecitando la rinnessione degli atti alla Corte costituzionale per contrarietà del citato articolo all'art. 3 Cost.

Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità ed alla interpretazione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha offerto in plurime pronunce (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"); ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché genericamente posta, non avendo la difesa precisato i profili di contrarietà al principio di eguaglianza che scaturiscono dalla interpretazione seguita dal giudice di merito, conforme a quella di questa Corte.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 maggio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell'erronea interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione delle attenuati generiche, sollecitando la rinnessione degli atti alla Corte costituzionale per contrarietà del citato articolo all'art. 3 Cost. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità ed alla interpretazione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha offerto in plurime pronunce (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"); ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché genericamente posta, non avendo la difesa precisato i profili di contrarietà al principio di eguaglianza che scaturiscono dalla interpretazione seguita dal giudice di merito, conforme a quella di questa Corte. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 maggio 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 23825/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris