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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 46884/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 marzo 2021, il tribunale del riesame di Treviso, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 19-2-2021, disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili, immobili, azioni, quote sociali e liquidità riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed altri due coindagati del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per avere effettuato il commercio di autovetture dall'estero omettendo il dovuto pagamento dell'IVA sino all'importo di euro 524.731. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge con riferimento all'inutilizzabilità ex art. 63 commi 1 e 2 cod.proc.pen. delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle vetture immatricolate posto che, le stesse, erano state rese quando già esistevano indizi di reità a loro carico come emergeva dalle dichiarazioni sostitutive dai medesimi sottoscritte nelle quali riferivano falsamente di avere acquistato la vettura direttamente da fornitore comunitario; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle mancate allegazioni difensive che era stata ritenuta elemento decisivo dal giudice del riesame e ciò benchè fossero state svolte adeguate difese anche mediante il deposito di memoria con la quale si evidenziava come la qualifica di amministratore di fatto ascritta al ricorrente non fosse supportata da alcun elemento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 - 01).

E nel caso in esame le dichiarazioni degli acquirenti le autovetture non verrebbero utilizzate nei confronti degli stessi bensì al solo fine di ricostruire i passaggi che le auto avevano effettuato prima di venire in loro possesso ed individuare le società che le commercializzavano in Italia dopo averle ritirate dall'estero.

In ogni caso, come osservato dallo stesso tribunale del riesame, i gravi indizi a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (e dei coindagati) si desumono dagli accertamenti documentali, ritenuti sufficienti a dimostrare il mancato assolvimento dell'Iva sia all'estero che in Italia e che le immatricolazioni in Italia sono avvenute grazie alla presentazione di false attestazioni di pagamento dell'imposta con induzione in errore dell'Amministrazione ed evasione fiscale.

Ciò significa che la censura rivolta solo ad escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti non supera la prova di resistenza poiché, anche a volere escludere le dichiarazioni degli acquirenti, residuerebbe comunque un adeguato materiale probatorio ai fini della valutazione della gravità indiziaria. 2.2 II secondo motivo è proposto per motivi non deducibili; ed invero il giudizio di legittimità avverso i provvedimenti cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge e non anche per difetto di motivazione.

Al proposito questa Corte di cassazione ha sostenuto che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01).

Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente o totalmente assente perché, il tribunale del riesame, ha spiegato con gli argomenti esposti alle pagine 4 e seguenti, ed in particolare per il Donci a pagina 9, per quali ragioni e sulla base di quali precise emergenze ritenere che il suddetto indagato avesse agito quale amministratore di fatto così che le doglianze avanzate dal secondo motivo di ricorso che deducono l'assenza di adeguato materiale indiziario sono inammissibili in assenza di qualsiasi violazione di legge.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata ed avanzata per doglianze non proponibili; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 3 dicembre 2021 IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].

I tiàzio,Pri-FEb5‘,c(Lt li UL L, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA]Agostini 91 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 11 marzo 2021, il tribunale del riesame di Treviso, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 19-2-2021, disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili, immobili, azioni, quote sociali e liquidità riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed altri due coindagati del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per avere effettuato il commercio di autovetture dall'estero omettendo il dovuto pagamento dell'IVA sino all'importo di euro 524.731. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge con riferimento all'inutilizzabilità ex art. 63 commi 1 e 2 cod.proc.pen. delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle vetture immatricolate posto che, le stesse, erano state rese quando già esistevano indizi di reità a loro carico come emergeva dalle dichiarazioni sostitutive dai medesimi sottoscritte nelle quali riferivano falsamente di avere acquistato la vettura direttamente da fornitore comunitario; - mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle mancate allegazioni difensive che era stata ritenuta elemento decisivo dal giudice del riesame e ciò benchè fossero state svolte adeguate difese anche mediante il deposito di memoria con la quale si evidenziava come la qualifica di amministratore di fatto ascritta al ricorrente non fosse supportata da alcun elemento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato oltre che proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 - 01). E nel caso in esame le dichiarazioni degli acquirenti le autovetture non verrebbero utilizzate nei confronti degli stessi bensì al solo fine di ricostruire i passaggi che le auto avevano effettuato prima di venire in loro possesso ed individuare le società che le commercializzavano in Italia dopo averle ritirate dall'estero. In ogni caso, come osservato dallo stesso tribunale del riesame, i gravi indizi a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (e dei coindagati) si desumono dagli accertamenti documentali, ritenuti sufficienti a dimostrare il mancato assolvimento dell'Iva sia all'estero che in Italia e che le immatricolazioni in Italia sono avvenute grazie alla presentazione di false attestazioni di pagamento dell'imposta con induzione in errore dell'Amministrazione ed evasione fiscale. Ciò significa che la censura rivolta solo ad escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti non supera la prova di resistenza poiché, anche a volere escludere le dichiarazioni degli acquirenti, residuerebbe comunque un adeguato materiale probatorio ai fini della valutazione della gravità indiziaria. 2.2 II secondo motivo è proposto per motivi non deducibili; ed invero il giudizio di legittimità avverso i provvedimenti cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge e non anche per difetto di motivazione. Al proposito questa Corte di cassazione ha sostenuto che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione apparente o totalmente assente perché, il tribunale del riesame, ha spiegato con gli argomenti esposti alle pagine 4 e seguenti, ed in particolare per il Donci a pagina 9, per quali ragioni e sulla base di quali precise emergenze ritenere che il suddetto indagato avesse agito quale amministratore di fatto così che le doglianze avanzate dal secondo motivo di ricorso che deducono l'assenza di adeguato materiale indiziario sono inammissibili in assenza di qualsiasi violazione di legge. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata ed avanzata per doglianze non proponibili; alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 dicembre 2021 IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. I tiàzio,Pri-FEb5‘,c(Lt li UL L, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA]Agostini 91 1
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