CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ggio 2022, n. 14839, applicando i medesimi principi, ha ritenuto che «una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del r.d. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi», sicché «non sono … condivisibili le conclusioni alle quali ……. è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso»; la medesima pronuncia ha poi aggiunto che «alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218)», dando altresì continuità al principio per cui «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale -nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» (Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356)»; sempre Cass. 10 maggio 2022, n. 14839 ha ritenuto che «non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass. S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che (…) le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass. S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983»; è poi noto che nel giudizio di legittimità non trova comunque applicazione l’art. 182 c.p.c.(v. Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008, proprio rispetto ad una delibera di autorizzazione, nonché Cass. 14839 cit.) ed altresì palese che, trattandosi di lite con parte privata non vi è luogo a discorrere di conflitto di interessi, né emergono speciali ragioni di urgenza o comunque una delibera in sanatoria; risultando in atti solo il mero conferimento del mandato e non la richiesta specifica e motivata deliberazione dell'ente sottoposta agli organi di vigilanza, segue la declaratoria di inammissibilità e la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu