CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 13739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionedi riesame, ha respinto l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcereemessa dal Giudice per le indagini preliminari di di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti diestorsione e di tentata estorsione.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per iltramite dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo laviolazione della disposizione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per avere ilTribunale depositato l’ordinanza impugnata oltre il termine perentorio di 30 giorni di cui allaindicata disposizione, nonché la violazione di legge in ordine alla disposizione di cui all’art.297, comma 3, cod. proc. pen., per la mancata retrodatazione dei termini di custodiacautelare; inoltre, per violazione di legge in ordine alla applicazione delle disposizioni di cuiagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.4. In data 24 settembre 2025, i difensori di fiducia, muniti di procura speciale, hannorinunciato al ricorso per essere nel frattempo intervenuto il provvedimento del 16 settembre2025 con cui il Giudice per le indagini ha disposto la revoca della misura in atto, conremissione in libertà del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamente formalizzata, inquando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesseper avere, nelle more del presente procedimento, ottenuto la revoca della misura della custodia incarcere e la rimessione in libertà.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza diinteresse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzionepecuniaria in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n.39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv.273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo ilquale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannatoné al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassaper le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione nonconfigura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 2 Il consigliere estensore ylaria Ep..e.na Mele ét-st,„ 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018,Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n.22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozionedella "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa dellapersistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità èvenuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concretaPer tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla suaproposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica dellaprocedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente(Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)».3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]