Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15053/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] SPECIALIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] SUPERMERCATIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 19766/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19766/2021 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “Quadrifoglio ServiziAmbientali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Firenze, inpersona dell’amministratore delegato pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioin Pistoia, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Martone, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Venezia, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inMilano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche eNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso successivo nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] DIComune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù didetermina resa dal dirigente responsabile del Servizio diRegolarità Tecnica il 18 giugno 2021, n. 3855/2021,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Firenze (pressogli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Toscana il 15 gennaio 2021, n. 39/2/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, prima, e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, poi, hanno proposto separati ricorsi per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Toscana il 15 gennaio 2021, n.39/2/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione della nota trasmessale il 26 ottobre 2015, prot.n. 144977/15, con la quale la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”),Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026in qualità di gestore del servizio dei rifiuti urbani per conto delComune di Firenze, dopo la presentazione il 25 gennaio 2014e l’integrazione il 24 aprile 2015 della denuncia di occupazionedi locali destinati a punto vendita nel medesimo Comune allaVia Francavilla, aveva negato l’esclusione dal computo dellasuperficie tassabile delle superfici produttive di rifiuti specialida imballaggio, dei laboratori produttivi di rifiuti speciali e deiparcheggi gratuiti per la clientela, ha parzialmente accoltol’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nei confrontidella “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e del Comune di Firenzeavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Firenze il 19 gennaio 2017, n. 78/3/2017, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure- che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente –nel senso di escludere dal tributo soltanto la superficiedestinata a parcheggio sotterraneo per mq.

575.3. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.4.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso alricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.5.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel “ricorso principale” (che ha individuato in quello della “[OSCURATO:SOCIETA].”) e l’accoglimento del “ricorso incidentale”(che ha individuato in quello della “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.”).6.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.” hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si rileva che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e, perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alprimo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale,la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine diquaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini(l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass.,Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090;Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^,4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n.13835; Cass., Sez.

Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez.Trib., 9 aprile 2024, n. 9446; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025,n. 5454; Cass., Sez. 2^, 25 febbraio 2026, n. 4301).Ne consegue che, secondo la sequenza cronologica dellenotifiche, il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.” deve qualificarsi come “ricorso principale” (notifica del9 luglio 2021), mentre il ricorso proposto dalla “Pam PanoramaS.p.A.” deve qualificarsi come “ricorso incidentale” (notifica del13 luglio 2021).2.

Il ricorso principale è affidato a due motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e 4, comma 1, del regolamento comunale TARI,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026che i parcheggi coperti di un supermercato possano essereesclusi dal tributo, trattandosi, in realtà, di aree frequentate dapersone e, quindi, idonee a produrre rifiuti urbani.2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e 4, comma 1, del regolamento comunale TARI,12 e 14 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che l’esclusione dal tributo per iparcheggi scoperti, in quanto aree pertinenziali a localioperativi, possa essere estesa anche ai parcheggi coperti.3.

I predetti motivi - la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.3.1 Le censure attingono – sotto distinti profili - la sentenzaimpugnata per aver escluso dalla TARI la superficie destinataad autorimesse per mq. 575 mq., sulla base dell’art. 13,comma 2, lett. j), in combinato disposto con l’art. 4, comma 1,del regolamento comunale TARI.3.2 Nel contesto di una tipizzazione casistica (ancorchéesemplificativa) di «locali e (…) aree che non possono produrrerifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizionidi non utilizzabilità» (comma 1), la disposizione regolamentare– con previsione speciale - esclude dall’applicazione del tributo,tra le varie ipotesi, le «aree scoperte adibite in via esclusivaalla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti», con unachiara e palese allusione ai parcheggi esterni pertinenziali alocali destinati all’esercizio di attività commerciali, nei quali èconsentito l’accesso gratuito per il ricovero degli automezzi inspazi delimitati (con apposita segnaletica orizzontale eNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026verticale) sia ai clienti che ai dipendenti dell’imprenditore(individuale o collettivo) possessore o detentore dei locali.3.3 In buona sostanza, la norma secondaria fa onere alcontribuente di dichiarare e documentare all’ente impositore oal gestore del servizio la stabile ed esclusiva destinazionedell’area scoperta al parcheggio gratuito (cioè, in assenza diqualsivoglia corrispettivo) di automezzi, presumendosene (finoa prova contraria) l’inidoneità alla produzione di rifiuti urbani.Laddove, è indubbio che le aree coperte (interne) con analogadestinazione non possano beneficiare di tale esclusione, noncostituendo, a differenza delle aree scoperte (esterne),pertinenze dei locali commerciali, dei quali, invece, essi sonoparti integranti dell’unica e concorrenti alla medesimafunzione.3.4 Tuttavia, il giudice di appello ha ritenuto che: «In relazioneal nono motivo, è agevole osservare che la ratio di quell’art.13, lett. j, che espressamente esclude dall’applicazione deltributo “le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sostagratuita dei veicoli per clienti e dipendenti”, è evidentementequella di far discendere la gratuità dalla circostanza che neiparcheggi non v’è produzione di rifiuti.

Il che significa che, aifini presenti, è indifferente che il parcheggio sia coperto oscoperto.

Se ne deve concludere che quella superficie di 575mq., indicati a doc. n. 11 come autorimessa, va esclusa dallatassazione».In buona sostanza, incorrendo in un macroscopico vizio disussunzione, la sentenza impugnata ha sancito l’equiparazionetra aree coperte e aree scoperte ai fini del godimentodell’esclusione dal tributo, contravvenendo all’eccezionalitàdella disposizione regolamentare.Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tuttavia, in linea di principio, nulla esclude che i parcheggicoperti possano, comunque, beneficiare dell’esclusione inrelazione alla previsione generale dell’art. 13, comma 1, delregolamento comunale TARI, secondo cui: «Sono esclusidall’applicazione del Tributo i locali e le aree che non possonoprodurre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità», ferma restando ladocumentazione della destinazione stabile ed esclusiva edell’inidoneità alla produzione di rifiuti dei locali pertinenziali.3.5 In tal senso, proprio con riguardo ai parcheggi,nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le areeche non possono produrre rifiuti - fra l'altro - «per il particolareuso cui sono stabilmente destinati», questa Corte esige che siaprovata dal contribuente non solo la stabile destinazione dellocale o dell'area ad un determinato uso, ma anche lacircostanza che tale uso non comporta produzione dirifiuti (Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez.5^, 11 aprile 2018, n. 8908; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n.19328; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19739; Cass., Sez.5^, 31 agosto 2022, n. 25630; Cass., Sez. Trib., 20 giugno2023, n. 17564; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16265;Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14816).

Ciò in quanto sitratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive dirifiuti in via presuntiva, rimanendo a carico della contribuentel'onere di provare l’assenza di produzione di rifiuti connessi alregolare flusso giornaliero di autovetture nei parcheggimedesimi.4.

Il ricorso incidentale è affidato a nove motivi.4.1 Con il primo motivo, si denuncia «nullità della sentenza peromessa pronuncia su un motivo di censura e conseguenteNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione dell’articolo 112 c.p.c. - violazione degli art. 195,comma 2, lett.

E) art. 198 comma 2 lettera e), articolo 221 earticolo 226 decreto legislativo 152 del 2006, nonché degliarticoli 18, comma 2 lett.

D) e articolo 21, comma 2, lettera e)decreto legislativo 22/1997 in relazione anche all’articolo 1,comma 649, legge 147/2013 - Omesso vaglio della legittimitàdell’articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina deiservizi di smaltimento dei rifiuti urbani», in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente riconosciuta dal giudice di appello la possibilitàper l’ente impositore di assimilare i rifiuti speciali ai rifiutiurbani pur in assenza di criteri qualitativi e quantitativi diassimilazione, ritenendo la tassabilità delle superfici produttivedi rifiuti speciali di imballaggi non assimilabili ai rifiuti solidiurbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.4.2 Con il secondo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione degli articoli 221 e 226 decreto legislativo152/2006 e dell’articolo 1 , comma 649 , legge 147/2013 -violazione della direttiva 94/62/C E sugli imballaggi –violazione del principio comunitario chi inquina paga -violazione dell’articolo 1 delle preleggi - eccesso di potere perdifetto del presupposto - divieto di assimilazione degliimballaggi terziari e secondari», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamentericonosciuta dal giudice di appello la facoltà per l’enteimpositore di assimilare gli imballaggi, ivi compresi gliimballaggi secondari e terziari, nonostante il divieto diimmettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gliimballaggi terziari di qualsiasi natura e, in difetto di raccoltadifferenziata, gli imballaggi secondari non restituitiall’utilizzatore dal commerciante al dettaglio.Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/20264.3 Con il terzo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione degli articoli 18, comma 2, lett.

D e articolo 21,comma 2, lett.

G decreto legislativo 22/1997, nonché degliarticoli 195, comma 2, lett.

E, articolo 198, comma 2, lett.

G,articolo 221 e articolo 226 decreto legislativo 152/2006, anchein relazione all’articolo 1, comma 649, legge 147/2013 -violazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi - violazionedel principio comunitario chi inquina paga – eccesso di potereper difetto del presupposto - illegittimità della sogliaquantitativa di assimilazione», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto contodal giudice di appello che l’art. 2 del regolamento comunaleTARI non prevedeva alcun criterio quantitativo di assimilazione.5.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 A ben vedere, il giudice di appello si è astenuto daaccertare, in concreto, il corretto esercizio del potere diassimilazione da parte del Comune, secondo la previsione dicriteri sia qualitativi che quantitativi, con ciò obliterando deltutto l'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativoillegittimo da parte del giudice tributario.

Laddove, esso nonpoteva sottrarsi al compito di valutare incidentalmente lafondatezza nel merito di tali profili, così da accertare sesussistessero in effetti i presupposti della invocatadisapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, essendo stata dedotta l’assimilazioneindiscriminata dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbanisenza la fissazione di alcun limite qualitativo e quantitativo.Tanto anche con riguardo all’assimilabilità degli imballaggi, allaluce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i rifiutidegli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggiNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, nonpossono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani,nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, e dalla successiva abrogazione dell’art.39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, da parte dell’art. 17della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed i regolamenti che unatale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati inparte qua dal giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^,19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n.4793; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass.,Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14414; Cass., Sez. 5^, 11 aprile2019, nn. 10157, 10158, 10159, 10160 e 10161; Cass., Sez.5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029;Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032).5.2 Né il giudice di appello ha accertato alcunché in ordine airifiuti speciali che, secondo la prospettazione dellacontribuente, sarebbero prodotti, in via continuativa eprevalente, nei locali adibiti all’esercizio dell’attivitàcommerciale (imballaggi, cartonacei, plastiche miste, pallets inlegno o plastica, ecc.), nonché smaltiti e avviati al recupero(dopo il conferimento presso il deposito sito in Firenze alla ViaPontedera) mediante l’ausilio di impresa specializzata,essendosi limitato a riconoscere l’esclusione dal tributo per isoli parcheggi (coperti e scoperti).6.

Con il quarto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 184, comma 3, lett.

E, decretolegislativo 152/2006 e degli articoli 221 e 226 del decretolegislativo 152/2006 - violazione e falsa applicazione degliarticoli 195 e 198 decreto legislativo 152/2006 e articoli 18 e21 decreto legislativo 22/1997 - violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026del regolamento CE numero 1069/2009 e del decretolegislativo 1 ottobre 2012 numero 186 – erronea qualificazionedei rifiuti prodotti dall’attività commerciale dei [OSCURATO:SOCIETA]», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello che i rifiuti prodotti dalle attività commerciali non sonosempre rifiuti urbani.7.

Con il quinto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649, legge 147/2 013anche in relazione agli articoli 184, 221 e 226 decretolegislativo 152/2006 e all’articolo 115 c.p.c. - omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto contodal giudice di appello della relazione annessa alle denunce dioccupazione del 25 gennaio 2014 e del 31 marzo 2014, dallaquale si evinceva la richiesta di esclusione dal tributo per lesuperfici destinate alla vendita (pagina 20 del ricorsoincidentale).8.

Con il sesto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649 legge 147/2013 anchein relazione agli articoli 184, 221 e 226 decreto legislativo152/2006 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. - violazione del dovere diqualificazione della fattispecie tributaria», in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoignorato dal giudice di appello che l’ente impositore deveaccertare, discriminare e qualificare le fattispecie concrete inrelazione alla capacità di produrre rifiuti urbani o rifiuti speciali.9.

Con il settimo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1 , comma 649 legge 147/2013 ancheNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026in relazione agli articoli 184, 221 e 2 26 decreto legislativo152/2006 - erronea tassazione di superfici produttive dei rifiutispeciali da imballaggio prevalentemente terziari», in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non esserestato considerato dal giudice di appello che l’esattaqualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente in termini dirifiuti speciali da imballaggi prevalentemente terziari siarilevante ai fini del computo della superficie imponibile,derivandone l’esclusione delle aree sulle quali i rifiuti speciali siformano.10.

Con l’ottavo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo uno comma 649, legge 147/2013anche in relazione all’articolo 2697 c.c. - violazione e falsaapplicazione dell’articolo 2729 c.c. e degli articoli 115 e 116c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato considerato dal giudice di appello che lapresenza di alcuni cassonetti comunali a servizio del puntovendita della contribuente potesse essere indice sintomaticodella produzione di rifiuti urbani e giustificare la tassabilità dellasuperficie, senza tener conto della eventuale concomitanza conla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.11.

Con il nono motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649 legge 147/2013 ancherelazione agli articoli 184, 221 e 226 D.L.vo 152/2006 nonchéall’articolo 238 decreto legislativo 152/2006 - erroneatassazione di superfici produttiva di rifiuti speciali daimballaggio prevalentemente terziari, anche in relazione aldivieto di doppia imposizione», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata consideratadal giudice di appello la generazione di una doppia imposizionesulle superfici produttive di rifiuti speciali, per il cuiNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026smaltimento ed avvio al recupero la contribuente si avvaledell’ausilio di un’impresa specializzata.12.

I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e delterzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.13.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivi del ricorso principale, delprimo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo del ricorsoincidentale, nonché l’assorbimento dei restanti motivi delricorso incidentale, il ricorso principale ed il ricorso incidentalepossono trovare accoglimento nei limiti predetti, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti(del ricorso principale e del ricorso incidentale) con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo,il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti (del ricorso principale e del ricorso incidentale) e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SPECIALIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] SUPERMERCATIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 19766/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19766/2021 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “Quadrifoglio ServiziAmbientali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Firenze, inpersona dell’amministratore delegato pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioin Pistoia, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Martone, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Venezia, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inMilano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche eNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso successivo nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] DIComune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù didetermina resa dal dirigente responsabile del Servizio diRegolarità Tecnica il 18 giugno 2021, n. 3855/2021,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambe con studio in Firenze (pressogli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliatopresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Toscana il 15 gennaio 2021, n. 39/2/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, prima, e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, poi, hanno proposto separati ricorsi per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Toscana il 15 gennaio 2021, n.39/2/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione della nota trasmessale il 26 ottobre 2015, prot.n. 144977/15, con la quale la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”),Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026in qualità di gestore del servizio dei rifiuti urbani per conto delComune di Firenze, dopo la presentazione il 25 gennaio 2014e l’integrazione il 24 aprile 2015 della denuncia di occupazionedi locali destinati a punto vendita nel medesimo Comune allaVia Francavilla, aveva negato l’esclusione dal computo dellasuperficie tassabile delle superfici produttive di rifiuti specialida imballaggio, dei laboratori produttivi di rifiuti speciali e deiparcheggi gratuiti per la clientela, ha parzialmente accoltol’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nei confrontidella “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e del Comune di Firenzeavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Firenze il 19 gennaio 2017, n. 78/3/2017, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure- che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente –nel senso di escludere dal tributo soltanto la superficiedestinata a parcheggio sotterraneo per mq. 575.3. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.4. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso alricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel “ricorso principale” (che ha individuato in quello della “[OSCURATO:SOCIETA].”) e l’accoglimento del “ricorso incidentale”(che ha individuato in quello della “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.”).6. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.” hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si rileva che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e, perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alprimo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale,la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine diquaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini(l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass.,Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090;Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^,4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n.13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez.Trib., 9 aprile 2024, n. 9446; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025,n. 5454; Cass., Sez. 2^, 25 febbraio 2026, n. 4301).Ne consegue che, secondo la sequenza cronologica dellenotifiche, il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] AmbientaliS.p.A.” deve qualificarsi come “ricorso principale” (notifica del9 luglio 2021), mentre il ricorso proposto dalla “Pam PanoramaS.p.A.” deve qualificarsi come “ricorso incidentale” (notifica del13 luglio 2021).2. Il ricorso principale è affidato a due motivi.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e 4, comma 1, del regolamento comunale TARI,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026che i parcheggi coperti di un supermercato possano essereesclusi dal tributo, trattandosi, in realtà, di aree frequentate dapersone e, quindi, idonee a produrre rifiuti urbani.2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre2013, n. 147, e 4, comma 1, del regolamento comunale TARI,12 e 14 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che l’esclusione dal tributo per iparcheggi scoperti, in quanto aree pertinenziali a localioperativi, possa essere estesa anche ai parcheggi coperti.3. I predetti motivi - la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.3.1 Le censure attingono – sotto distinti profili - la sentenzaimpugnata per aver escluso dalla TARI la superficie destinataad autorimesse per mq. 575 mq., sulla base dell’art. 13,comma 2, lett. j), in combinato disposto con l’art. 4, comma 1,del regolamento comunale TARI.3.2 Nel contesto di una tipizzazione casistica (ancorchéesemplificativa) di «locali e (…) aree che non possono produrrerifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizionidi non utilizzabilità» (comma 1), la disposizione regolamentare– con previsione speciale - esclude dall’applicazione del tributo,tra le varie ipotesi, le «aree scoperte adibite in via esclusivaalla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti», con unachiara e palese allusione ai parcheggi esterni pertinenziali alocali destinati all’esercizio di attività commerciali, nei quali èconsentito l’accesso gratuito per il ricovero degli automezzi inspazi delimitati (con apposita segnaletica orizzontale eNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026verticale) sia ai clienti che ai dipendenti dell’imprenditore(individuale o collettivo) possessore o detentore dei locali.3.3 In buona sostanza, la norma secondaria fa onere alcontribuente di dichiarare e documentare all’ente impositore oal gestore del servizio la stabile ed esclusiva destinazionedell’area scoperta al parcheggio gratuito (cioè, in assenza diqualsivoglia corrispettivo) di automezzi, presumendosene (finoa prova contraria) l’inidoneità alla produzione di rifiuti urbani.Laddove, è indubbio che le aree coperte (interne) con analogadestinazione non possano beneficiare di tale esclusione, noncostituendo, a differenza delle aree scoperte (esterne),pertinenze dei locali commerciali, dei quali, invece, essi sonoparti integranti dell’unica e concorrenti alla medesimafunzione.3.4 Tuttavia, il giudice di appello ha ritenuto che: «In relazioneal nono motivo, è agevole osservare che la ratio di quell’art.13, lett. j, che espressamente esclude dall’applicazione deltributo “le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sostagratuita dei veicoli per clienti e dipendenti”, è evidentementequella di far discendere la gratuità dalla circostanza che neiparcheggi non v’è produzione di rifiuti. Il che significa che, aifini presenti, è indifferente che il parcheggio sia coperto oscoperto. Se ne deve concludere che quella superficie di 575mq., indicati a doc. n. 11 come autorimessa, va esclusa dallatassazione».In buona sostanza, incorrendo in un macroscopico vizio disussunzione, la sentenza impugnata ha sancito l’equiparazionetra aree coperte e aree scoperte ai fini del godimentodell’esclusione dal tributo, contravvenendo all’eccezionalitàdella disposizione regolamentare.Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tuttavia, in linea di principio, nulla esclude che i parcheggicoperti possano, comunque, beneficiare dell’esclusione inrelazione alla previsione generale dell’art. 13, comma 1, delregolamento comunale TARI, secondo cui: «Sono esclusidall’applicazione del Tributo i locali e le aree che non possonoprodurre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità», ferma restando ladocumentazione della destinazione stabile ed esclusiva edell’inidoneità alla produzione di rifiuti dei locali pertinenziali.3.5 In tal senso, proprio con riguardo ai parcheggi,nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le areeche non possono produrre rifiuti - fra l'altro - «per il particolareuso cui sono stabilmente destinati», questa Corte esige che siaprovata dal contribuente non solo la stabile destinazione dellocale o dell'area ad un determinato uso, ma anche lacircostanza che tale uso non comporta produzione dirifiuti (Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez.5^, 11 aprile 2018, n. 8908; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n.19328; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19739; Cass., Sez.5^, 31 agosto 2022, n. 25630; Cass., Sez. Trib., 20 giugno2023, n. 17564; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16265;Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14816). Ciò in quanto sitratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive dirifiuti in via presuntiva, rimanendo a carico della contribuentel'onere di provare l’assenza di produzione di rifiuti connessi alregolare flusso giornaliero di autovetture nei parcheggimedesimi.4. Il ricorso incidentale è affidato a nove motivi.4.1 Con il primo motivo, si denuncia «nullità della sentenza peromessa pronuncia su un motivo di censura e conseguenteNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026violazione dell’articolo 112 c.p.c. - violazione degli art. 195,comma 2, lett. E) art. 198 comma 2 lettera e), articolo 221 earticolo 226 decreto legislativo 152 del 2006, nonché degliarticoli 18, comma 2 lett. D) e articolo 21, comma 2, lettera e)decreto legislativo 22/1997 in relazione anche all’articolo 1,comma 649, legge 147/2013 - Omesso vaglio della legittimitàdell’articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina deiservizi di smaltimento dei rifiuti urbani», in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente riconosciuta dal giudice di appello la possibilitàper l’ente impositore di assimilare i rifiuti speciali ai rifiutiurbani pur in assenza di criteri qualitativi e quantitativi diassimilazione, ritenendo la tassabilità delle superfici produttivedi rifiuti speciali di imballaggi non assimilabili ai rifiuti solidiurbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.4.2 Con il secondo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione degli articoli 221 e 226 decreto legislativo152/2006 e dell’articolo 1 , comma 649 , legge 147/2013 -violazione della direttiva 94/62/C E sugli imballaggi –violazione del principio comunitario chi inquina paga -violazione dell’articolo 1 delle preleggi - eccesso di potere perdifetto del presupposto - divieto di assimilazione degliimballaggi terziari e secondari», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamentericonosciuta dal giudice di appello la facoltà per l’enteimpositore di assimilare gli imballaggi, ivi compresi gliimballaggi secondari e terziari, nonostante il divieto diimmettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gliimballaggi terziari di qualsiasi natura e, in difetto di raccoltadifferenziata, gli imballaggi secondari non restituitiall’utilizzatore dal commerciante al dettaglio.Numero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/20264.3 Con il terzo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione degli articoli 18, comma 2, lett. D e articolo 21,comma 2, lett. G decreto legislativo 22/1997, nonché degliarticoli 195, comma 2, lett. E, articolo 198, comma 2, lett. G,articolo 221 e articolo 226 decreto legislativo 152/2006, anchein relazione all’articolo 1, comma 649, legge 147/2013 -violazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi - violazionedel principio comunitario chi inquina paga – eccesso di potereper difetto del presupposto - illegittimità della sogliaquantitativa di assimilazione», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto contodal giudice di appello che l’art. 2 del regolamento comunaleTARI non prevedeva alcun criterio quantitativo di assimilazione.5. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono fondati.5.1 A ben vedere, il giudice di appello si è astenuto daaccertare, in concreto, il corretto esercizio del potere diassimilazione da parte del Comune, secondo la previsione dicriteri sia qualitativi che quantitativi, con ciò obliterando deltutto l'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativoillegittimo da parte del giudice tributario. Laddove, esso nonpoteva sottrarsi al compito di valutare incidentalmente lafondatezza nel merito di tali profili, così da accertare sesussistessero in effetti i presupposti della invocatadisapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, essendo stata dedotta l’assimilazioneindiscriminata dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbanisenza la fissazione di alcun limite qualitativo e quantitativo.Tanto anche con riguardo all’assimilabilità degli imballaggi, allaluce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i rifiutidegli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggiNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, nonpossono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani,nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, e dalla successiva abrogazione dell’art.39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, da parte dell’art. 17della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed i regolamenti che unatale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati inparte qua dal giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^,19 ottobre 2012, n. 627; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, n.4793; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2016, nn. 6358 e 6359; Cass.,Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14414; Cass., Sez. 5^, 11 aprile2019, nn. 10157, 10158, 10159, 10160 e 10161; Cass., Sez.5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5^, 22 luglio2021, n. 21130; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10029;Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032).5.2 Né il giudice di appello ha accertato alcunché in ordine airifiuti speciali che, secondo la prospettazione dellacontribuente, sarebbero prodotti, in via continuativa eprevalente, nei locali adibiti all’esercizio dell’attivitàcommerciale (imballaggi, cartonacei, plastiche miste, pallets inlegno o plastica, ecc.), nonché smaltiti e avviati al recupero(dopo il conferimento presso il deposito sito in Firenze alla ViaPontedera) mediante l’ausilio di impresa specializzata,essendosi limitato a riconoscere l’esclusione dal tributo per isoli parcheggi (coperti e scoperti).6. Con il quarto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 184, comma 3, lett. E, decretolegislativo 152/2006 e degli articoli 221 e 226 del decretolegislativo 152/2006 - violazione e falsa applicazione degliarticoli 195 e 198 decreto legislativo 152/2006 e articoli 18 e21 decreto legislativo 22/1997 - violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026del regolamento CE numero 1069/2009 e del decretolegislativo 1 ottobre 2012 numero 186 – erronea qualificazionedei rifiuti prodotti dall’attività commerciale dei [OSCURATO:SOCIETA]», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello che i rifiuti prodotti dalle attività commerciali non sonosempre rifiuti urbani.7. Con il quinto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649, legge 147/2 013anche in relazione agli articoli 184, 221 e 226 decretolegislativo 152/2006 e all’articolo 115 c.p.c. - omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto contodal giudice di appello della relazione annessa alle denunce dioccupazione del 25 gennaio 2014 e del 31 marzo 2014, dallaquale si evinceva la richiesta di esclusione dal tributo per lesuperfici destinate alla vendita (pagina 20 del ricorsoincidentale).8. Con il sesto motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649 legge 147/2013 anchein relazione agli articoli 184, 221 e 226 decreto legislativo152/2006 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. - violazione del dovere diqualificazione della fattispecie tributaria», in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoignorato dal giudice di appello che l’ente impositore deveaccertare, discriminare e qualificare le fattispecie concrete inrelazione alla capacità di produrre rifiuti urbani o rifiuti speciali.9. Con il settimo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1 , comma 649 legge 147/2013 ancheNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026in relazione agli articoli 184, 221 e 2 26 decreto legislativo152/2006 - erronea tassazione di superfici produttive dei rifiutispeciali da imballaggio prevalentemente terziari», in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non esserestato considerato dal giudice di appello che l’esattaqualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente in termini dirifiuti speciali da imballaggi prevalentemente terziari siarilevante ai fini del computo della superficie imponibile,derivandone l’esclusione delle aree sulle quali i rifiuti speciali siformano.10. Con l’ottavo motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo uno comma 649, legge 147/2013anche in relazione all’articolo 2697 c.c. - violazione e falsaapplicazione dell’articolo 2729 c.c. e degli articoli 115 e 116c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato considerato dal giudice di appello che lapresenza di alcuni cassonetti comunali a servizio del puntovendita della contribuente potesse essere indice sintomaticodella produzione di rifiuti urbani e giustificare la tassabilità dellasuperficie, senza tener conto della eventuale concomitanza conla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.11. Con il nono motivo, si denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 649 legge 147/2013 ancherelazione agli articoli 184, 221 e 226 D.L.vo 152/2006 nonchéall’articolo 238 decreto legislativo 152/2006 - erroneatassazione di superfici produttiva di rifiuti speciali daimballaggio prevalentemente terziari, anche in relazione aldivieto di doppia imposizione», in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata consideratadal giudice di appello la generazione di una doppia imposizionesulle superfici produttive di rifiuti speciali, per il cuiNumero registro generale 19766/2021Numero sezionale 4067/2026Numero di raccolta generale 15053/2026Data pubblicazione 19/05/2026smaltimento ed avvio al recupero la contribuente si avvaledell’ausilio di un’impresa specializzata.12. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e delterzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.13. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivi del ricorso principale, delprimo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo del ricorsoincidentale, nonché l’assorbimento dei restanti motivi delricorso incidentale, il ricorso principale ed il ricorso incidentalepossono trovare accoglimento nei limiti predetti, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti(del ricorso principale e del ricorso incidentale) con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo,il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti (del ricorso principale e del ricorso incidentale) e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris