CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 51053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - il 13/03/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.Né, sotto altro profilo, è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire d'ufficio la pena detentiva ovvero a qualificare diversamente il fatto per cui si procede. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.