CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 30069/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 736/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4343/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di appello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Messina in data 1° luglio 2024, ha rideterminato nella misura di anni 1 di reclusione la pena allo stesso irrogata in relazione al reato di resistenza continuata a pubblico ufficiale. 2. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Violazione della legge in relazione agli artt. 180, 178, comma 1, lett. c), e 598- bis, comma 2, cod. proc. penna. Ricevuta la notifica dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello in data 26 novembre 2024, il difensore aveva ritualmente avanzata il 9 dicembre 2024 richiesta di trattazione orale dell'udienza fissata per l'8 gennaio 2025, a mezzo PEC inviata all'indirizzo indicato nello stesso avviso. Ciononostante, si è proceduto alla trattazione cartolare, il difensore non ha concluso e non è stata disposta la traduzione dell'imputato detenuto (per altra causa), con conseguente lesione delle prerogative difensive. 2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di lesioni personali di cui al capo 2). La Corte d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di lesioni personali sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e del certificato medico, recante dati obiettivi ritenuti compatibili con la dinamica della riferita aggressione. Di contro, i testi Bonanno e Muscarella, presenti ai fatti, hanno escluso di aver assistito a condotte fisicamente aggressive da parte del ricorrente. Le lesioni riportate dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30069/2025 Roma, lì, 01/09/2025 persona offesa non sono eziologicamente riferibili ad un'azione volontaria, essendosi prodotte per effetto della caduta conseguente al placcaggio. Su tali profili, dedotti nel proposto gravame, la sentenza è rimasta silente. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso. Richiamato il Considerando n. 35 della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in forza del quale: «Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, autorizzatamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile», ha evidenziato che, in assenza di prova di anticipata consapevolezza della nullità, l'eccezione sollevata con il ricorso appare tempestiva, in quanto la sentenza è l'atto da cui si trae la legale conoscenza del rigetto dell'istanza di discussione in presenza e il ricorso per cassazione è il "primo atto successivo", ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tranne che non risultano dagli atti la anteriore, compiuta conoscenza della mancata fissazione della trattazione orale in capo al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il rimedio è fondato in relazione al primo motivo, che ha rilievo assorbente dell'ulteriore doglianza. 2. Dalla lettura dell'incartamento processuale – accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un “ error in procedendo ”, così come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che: - il 26 novembre 2024 era notificato al difensore dell'imputato l'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 gennaio 2025 per il giudizio di appello; - in data 9 dicembre 2024 veniva inoltrata e consegnata a mezzo PEC all'ufficio procedente l'istanza difensiva di trattazione orale; - all'udienza detta il procedimento è stato trattato con procedura cartolare, sicché non è stata disposta la trattazione dell'imputato - ristretto agli arresti domiciliari – e il difensore non è intervenuto e non ha rassegnato le proprie conclusioni. 3. Alla stregua della ricostruita sequenza procedimentale, è emerso che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, introdotto dall'art. 598- bis cod. proc. penna. - la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale, nel rispetto del termine stabilito, a pena di decadenza, dal secondo comma del citato articolo 598- bis cod. proc. pen., di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello, inoltrando la relativa richiesta attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.Nondimeno, il procedimento è stato trattato in forma cartolare, senza la partecipazione delle parti. 4. Si registrano, in ordine alla patologia che si radica per effetto della mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, divergenti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte. 4.1. Secondo una prima impostazione, in una tale evenienza lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipazione dà luogo a nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. penna. per violazione del contraddittorio, principio cardine di garanzia del sistema accusatorio, presidiato dagli artt. 111 Costo. e 6 CEDU. In quanto verificatasi nel corso del giudizio essa è deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 – 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). In tal evenienza, la mancata risposta all'istanza di discussione in presenza si traduce in una lesione dei diritti della difesa, rimasta privata della possibilità di partecipare al giudizio articolando le proprie conclusioni. In tale linea esegetica, alcune pronunce hanno affermato che grava sulla parte interessata l'onere di eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido, sicché risulterebbe tardiva la deduzione del vizio effettuata per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, S., Rv. 285774-01, che ha escluso che possa configurare un ragionevole affidamento della difesa nella celebrazione orale del processo, a fronte della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e del ruolo di udienza). 4.2. Secondo altro orientamento, che il Collegio condivide, consolidasi più di recente proprio nella giurisprudenza di questa Sesta Sezione, si configura, invece, una nullità di carattere assoluto. Si è osservato, negli arresti che ne sono espressione, che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipazione ha luogo secondo un modello procedurale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una assoluta e insanabile nullità agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. penna. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 – 01; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, Vidonis; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619-01). Secondo tale opzione ricostruttiva, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un autonomo e insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un'interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di trattazione cartolare. Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. c), si realizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza (secondo i canoni valutativi espressi da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, a tenore della quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 5. Assorbito il secondo motivo di ricorso, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]