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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 40817/2025

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la seguente SENTENZA sui ric.orso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .DNI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04'1978 a \.r. rso la ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; ud'ta la relazione svr.-.11ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ieLr ie coridusni del Procuratore generale, in persona del sostituto Mariella DE lviA:-:SELLIS,, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione deTerrore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza impugnata elirnThando la ccndarina alle spese a favore del M.E.F. leti-e le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero cleTE.conorn a e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letse le conciusoni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1„AL,42e.siVettilri5aU_ laptugirizWO. (, La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza dei 10 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari per il periodo di 160 giorni dal 04.11.2022 al 12.04 2023.

2. LsnovL dj.;:ri-coTso 1/ Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma. 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché per vizic di motivazione, per omessa valutazione della prova decisiva e totale assenza di attività istruttoria a suo carico, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) Ci e), cod, proc. pen.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato omettOldel tutto di considerare le gravi carenze investigative che avevano caratterizzato la fase ge -1,:lca della vicenda cautelare e le allegazioni difensive, volte a dimostrare l'assoluta carenza di una base indiziarla che giustificasse l'applicazione della misura custodiale nonché la totale mancanza di accertamenti anche a favore dendagata da parte del pubblico ministero, come previsto dall'art. 358 cod. prcc, pen.

Sostiene la ricorrente che il giudice dell'udienza di convalida aveva adottato pmvvedirnento cautelare senza alcuna autonoma verifica dei presupposti mi ri richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'adozione della misura, forandosi su elementi indiziari W.'1-tt_rt-to generici e aspecifici, poi rivelatisi del tuLa.) privi it consistenza, come dimostrato dalla successiva assoluzione con fori— ula piena.

Osserva la ricorrente che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione sul:a non riconduciblità causale della misura cautelare a condotte colpose della Faconi, irriii:ardosi ad affermare che l'iniziativa cautelare sarebbe stata dei:erminata da elementi indiziari presenti al tempo, senza verificare se tali elementi fossero stati falsamente rappresentati, equivocati o comunque non suffragati da un'attività istruttoria adeguata.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta iliogicità della motivazione, a norma d€:?:1"art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esaminato circostanze di fatto documentate, inequivocabili e disponibili sin dalla fase genetica della misura cautelare, già emerse in sede di interrogatorio di garanzia, tra cui l'assenza di eventi Gorillas a Roma nel periodo 2015-2020, nonostante fossero pubblici e facilmente verificabili, la presenza della ricorrente a Parigi il 10 giugno 2017, il fatto notorio che nel periodo febbraio - maggio 2021 discoteche e locaj notturni fossero chiusi in tutta Italia per effetto delle restrizioni pandemiche, la circostanza che tutti gli acquisti contestati risultano effettuati du -ante il periodo di lockdown, quando erano in vigore divieti di spostamento interregionale, e che almeno uno degli ordini fu recapitato tramite corriere mentre Roma e,--a dichiarata zona rossa, rendendo impossibile ogni contatto con alt i soggetti, noncaè la circostanza che durante entrambe le perquisizioni esecuite presso il domicilio della ricorrente non era stato rinvenuto alcun elemento idoneo ad avvalorare l'ipotesi di cessione a terzi della droga.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, a norma de i'3rt. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Sostiene la ricorrente che il rigetto della domanda riparatoria da parte della Co e d'Appelo si fonda prevalentementeise non in via esclusiva isulla presunta "gra vie negligenza" derivante dalla frequentazione personale con [OSCURATO:PERSONA], coirejagato nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti, richiamando la corriJne presenza della [OSCURATO:PERSONA], nel periodo interessato dalle contestazioni, agli eventi Goril;as, cui partecipava anche il predetto [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata, secondo la i icorrente lvalorizza indebitamente una mera contiguità ambientale e nor dimostra che 13 [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo attivo o consapevole in attPJita né che vi siano stati incontri riservati o complicità effettiva tra i

2.4. Con ii quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza impugnata e violazione di legge, a norma dell'art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., per contrasto insanabile con la motivazione in ordine alle spese processuali, laddove, nel dispositivo, dispone la condanna della ricorrente el oagarnento delle spese processuali, mentre nella motivazione del'ordinanza si afferma espressamente che «Non si deve provvedere sulle spe.s.e poiche nen risufta che il M.E.F. abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio», n tal modo richiamando implicitamente l'applicazione del principio del a' compensazione delle spese, analogicamente desumibile dall'art. 92 cod. proc. civ., aoplicabile anche ai procedimenti per equa riparazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. • - _a-n-rà-Tre laTti-egpecrs,tecti-va'.

Va premesso che il ricorso, nonostante a tratti sembil evocare la violazione Cell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ossia la c.d.

"ingiustizia .forreale" per la mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e segnatamente dei gravi indiz di ccIpevolezza della ricorrente, a ben vedere chiede il riconoscimento di una ipotesi di c.d.

"ingiustizia sostanziale", con conseguente rilevanza dell'accertamento di una condotta ostativa in capo alla ricorrente, non affermandosi mai nel ricorso che la sentenza di assoluzione abbia accertato 'insussistenza Eb oiegine delle condizioni legittimanti l'intervento cautelare sulla base di una semp'ice diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l'ordinanza genetica, Questa Corte ha di recente chiarito che, mentre la c.d.

"ingiustizia sostìnziale", di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone il proscioglimento del richiedente (ovvero un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procede -e), la c.d.

"ingiustizia formale", di cui all'art. 314, connma 2, coe. proc. pen., orescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto dele condiz.oni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito, quindi anche in assenza dei oravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 285517 - 0.1; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Befi, non mass.). [OSCURATO:PERSONA].2ioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul punto, hanno peraltro precisato che la circostanza dell'avere dato o concorso a care causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera, quale core:ezione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc, pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle corKezioni di applicabilità di cui agii artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'amLrosio, Rv. 247663 -

01. Vds., tra le più recenti, Sec. 4, n. 20962 del 14/03/2023, Rollo, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Befi, non mass.).

Anche nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il n- antenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colpDsi del richiedence.

Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il Fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ala cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ardinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo.

Le Sezioni Unite hanno, peraltro, precisato che «tale operatività non può [•..2 concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo "causale" che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine dele condizioni di applicabilità della misura custodiate avvenga sulla base degli stessi ..3 --,elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento deilà cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione» (Sez.

U, r. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 -

01. Vds., tra le più recenti, Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023, Rollo, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Bei, ncn mass.).

Quanto, poi, al riferimento che l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai fin, dell'operatività della riparazione per l'ipotesi di ingiustizia formale, alla "decisione irrevocable", con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha cisposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le con:'izioni ci applicabilità, l'attuale dominante orientamento giurisprudenziale esclude che esso sia limitato a una decisione irrevocabile in fase cautelare (o, corn_inque, come avviene nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare).

Il riferimento all'accertamento con "decisione irrevocabile" si ritiene difatti idoneo a icomprendere anche le ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa emerga certa la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura (vds.

Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01 e i riferimenti giL nspruderzial: ivi citati). i drri-cpts..) 2tLrLtremotvidl TiéOto. „I primi tre motvi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

I profili di doglianza, articolati sostituendo a quella del giudice di merito un'alternativa valutazione sia del materiale indiziario utilizzato dal giudice della cautela sia del momento di emersione degli elementi addotti dalla ricorrente a discolpa, non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono meni'estamente infondati.

Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sin:etizzati n Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa seea si irtende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disognibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plunmis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a da-re causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 de 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motvazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese. dep. 2014, Rv. 259082-01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del t 1A ,E ricnicedente (da ricostruirsi in considerazione -Crella-SentenzA assolutoria) e le ragioni sottese all'irtervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26.7i4/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viclezioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sere di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Se. 4, n. 21308 de: 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 d& 05/02/2319, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 de 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, F,v, 288517 - 01).

Va, pci, ribadii:o che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alri- dennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimentc, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con pad colare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dat.ndagato/imput si vedano, ex pluringis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comrra 1, cod. proc. per., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le coricotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soc»aetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 264/2022.

Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv, 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 85D del 20/09/2021. dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29:350, 05/06/2019, llorabito, P..v„ 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frenaentazieni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accernpaghate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici iilecti e nor siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la cornotta di chi, ne reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole deTattività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurirnis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Faaaa, cit.; in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Aba_.tzese, P.v„ 280547 - 01)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motnvazione).

Per quanto di maggiore rilievo in questa sede, per esigenze di rispetto del giudicato perale occorre quindi muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì daTaccertamento della condotta della richiedente, anche in r2gione dei ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai del giudIzio ci -ca la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del lor:: collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle cireastanze sottese all'ordinanza cautelare (vds.

Sez. 4, n. 28441 del 03n:1/2025.

Fiore, Rv. 288517 - 01).

Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha inc duato la colpa della ricorrente - che ha fondato i presupposti de V3pplicazcn e della misura cautelare - in una serie di condotte exaraprocessuali che costituivano di per sé la negligenza tipica della colpa.

Ha eviienziato che dalle indagini svolte dal Nucleo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte orcinato, pacato coi- a propria carta di credito e ricevuto, sia presso l'azienda per 'a quale lavorava sia presso il suo domicilio privato, consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo GBL (c.d.

"droga dello stupro"); che, inoltre, la cessione del° stupefacente a terzi avveniva nell'ambito di eventi detti Gorillas che la [OSCURATO:PERSONA] organizzava, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in un locale romano riconducibile alla comunità LGBT, denominato "Frutta e Verdura".

Ha ritenuto, poi , che gli elementi addotti da [OSCURATO:PERSONA] a sua disc(Ypa non erano emersi durante le indagini che avevano portato all'al)plicazione della misura cautelare, ma solo in sede dibattimentale e avevano potato ad una assoluzione per insufficienza di prove.

A fronte di queste accertate, plurime condotte extraprocessuali gravemente colpase della ricorreite, !a ricorrente (con il primo e secondo motivo) eccepisce l'ornessa motivazione della Corte territoriale su assente gravi carenze investigative che avrebbero caratterizzato la fase genetica della vicenda cautelare e su allegazioni difensive che avrebbero evidenziato la mancata verifica da carte dell'autorità giudiziaria dei presupposti minimi richiesti dall'art. 273 cod. prua pen. per l'adozione della misura, ma in sostanza tutte centrate sull'assenza di eventi Gorii/as a Roma nel periodo in contestazione.

Mentre nulla osserva la ricorrente in ordine ai plurimi acquisti di conistenti quantitaivi di sostanze stupefacenti del tipo GBL, difficilmente corpatibili con l'esci.JSiVO uso personale.

Peraltro, l'asseYuzione dell'imputata per assenza di prove univoche circa la de L'azione, almeno in parte allo spaccio, della sostanza stupefacente imaw-tata, e sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento della mkL.H a cautelare e valutati solo all'esito del giudizio di merito, non incide sulla vae -iza della condotta estraprocessuale dell'imputata, gravemente colposa per aver importato consistenti quantitativi di sostanza stupefacente e quindi ostativa alnetenimento dell'indennizzo richiesto.

La ricorrente, pertanto, non coglie la ragione fondante il rigetto della domanda cP riparazione, laddove ritiene (vedasi terzo motivo) che l'accertata con,eotta osi:a-tiva sia stata individuata dal giudice di merito solo in ragione della presunta "grave negligenza" c.erivante dalla frequentazione personale con [OSCURATO:PERSONA], coindagato nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti sua partecipazione agli eventi Gorillas cui partecipava anche il predetto [OSCURATO:PERSONA]. 2.2, Il cuar:o motivo di ricorso.

Il motivo è fondato.

Dalla intestazione dell'ordinanza impugnata risulta che il M.E.F. non ha paTticipato .-31'aclienza in camera di consiglio.Nella motivazione, coerentemente, si afferma che «Non si deve provvedere sule spese poiché non risulta che il M.E.F. abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio» Il dispositivo dell'ordinanza, nella parte in cui condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore del M.E.F., è quindi in contrasto insanabile con la moivazione e costituisce, in modo evidente, un refuso.

2.3. In accoglimento dei quarto motivo, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di fronte alla Corte di appello in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, statuizione che deve essere eliminata da questa corte.

TI ricorso ve rigettato nel resto.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Mirestero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziar in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello "Stai3 abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 5466, clE 28/01/2004, GaPo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv, 286737 - 31; 5ez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24%03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Annulla senza ;invio l'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ric.orso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .DNI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04'1978 a \.r. rso la ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; ud'ta la relazione svr.-.11ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ieLr ie coridusni del Procuratore generale, in persona del sostituto Mariella DE lviA:-:SELLIS,, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione deTerrore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza impugnata elirnThando la ccndarina alle spese a favore del M.E.F. leti-e le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero cleTE.conorn a e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letse le conciusoni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1„AL,42e.siVettilri5aU_ laptugirizWO. (, La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza dei 10 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari per il periodo di 160 giorni dal 04.11.2022 al 12.04 2023. 2. LsnovL dj.;:ri-coTso 1/ Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma. 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. nonché per vizic di motivazione, per omessa valutazione della prova decisiva e totale assenza di attività istruttoria a suo carico, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) Ci e), cod, proc. pen. Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato omettOldel tutto di considerare le gravi carenze investigative che avevano caratterizzato la fase ge -1,:lca della vicenda cautelare e le allegazioni difensive, volte a dimostrare l'assoluta carenza di una base indiziarla che giustificasse l'applicazione della misura custodiale nonché la totale mancanza di accertamenti anche a favore dendagata da parte del pubblico ministero, come previsto dall'art. 358 cod. prcc, pen. Sostiene la ricorrente che il giudice dell'udienza di convalida aveva adottato pmvvedirnento cautelare senza alcuna autonoma verifica dei presupposti mi ri richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'adozione della misura, forandosi su elementi indiziari W.'1-tt_rt-to generici e aspecifici, poi rivelatisi del tuLa.) privi it consistenza, come dimostrato dalla successiva assoluzione con fori— ula piena. Osserva la ricorrente che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione sul:a non riconduciblità causale della misura cautelare a condotte colpose della Faconi, irriii:ardosi ad affermare che l'iniziativa cautelare sarebbe stata dei:erminata da elementi indiziari presenti al tempo, senza verificare se tali elementi fossero stati falsamente rappresentati, equivocati o comunque non suffragati da un'attività istruttoria adeguata. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta iliogicità della motivazione, a norma d€:?:1"art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esaminato circostanze di fatto documentate, inequivocabili e disponibili sin dalla fase genetica della misura cautelare, già emerse in sede di interrogatorio di garanzia, tra cui l'assenza di eventi Gorillas a Roma nel periodo 2015-2020, nonostante fossero pubblici e facilmente verificabili, la presenza della ricorrente a Parigi il 10 giugno 2017, il fatto notorio che nel periodo febbraio - maggio 2021 discoteche e locaj notturni fossero chiusi in tutta Italia per effetto delle restrizioni pandemiche, la circostanza che tutti gli acquisti contestati risultano effettuati du -ante il periodo di lockdown, quando erano in vigore divieti di spostamento interregionale, e che almeno uno degli ordini fu recapitato tramite corriere mentre Roma e,--a dichiarata zona rossa, rendendo impossibile ogni contatto con alt i soggetti, noncaè la circostanza che durante entrambe le perquisizioni esecuite presso il domicilio della ricorrente non era stato rinvenuto alcun elemento idoneo ad avvalorare l'ipotesi di cessione a terzi della droga. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, a norma de i'3rt. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostiene la ricorrente che il rigetto della domanda riparatoria da parte della Co e d'Appelo si fonda prevalentementeise non in via esclusiva isulla presunta "gra vie negligenza" derivante dalla frequentazione personale con [OSCURATO:PERSONA], coirejagato nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti, richiamando la corriJne presenza della [OSCURATO:PERSONA], nel periodo interessato dalle contestazioni, agli eventi Goril;as, cui partecipava anche il predetto [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, secondo la i icorrente lvalorizza indebitamente una mera contiguità ambientale e nor dimostra che 13 [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo attivo o consapevole in attPJita né che vi siano stati incontri riservati o complicità effettiva tra i 2.4. Con ii quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza impugnata e violazione di legge, a norma dell'art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., per contrasto insanabile con la motivazione in ordine alle spese processuali, laddove, nel dispositivo, dispone la condanna della ricorrente el oagarnento delle spese processuali, mentre nella motivazione del'ordinanza si afferma espressamente che «Non si deve provvedere sulle spe.s.e poiche nen risufta che il M.E.F. abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio», n tal modo richiamando implicitamente l'applicazione del principio del a' compensazione delle spese, analogicamente desumibile dall'art. 92 cod. proc. civ., aoplicabile anche ai procedimenti per equa riparazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. • - _a-n-rà-Tre laTti-egpecrs,tecti-va'. Va premesso che il ricorso, nonostante a tratti sembil evocare la violazione Cell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ossia la c.d. "ingiustizia .forreale" per la mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., e segnatamente dei gravi indiz di ccIpevolezza della ricorrente, a ben vedere chiede il riconoscimento di una ipotesi di c.d. "ingiustizia sostanziale", con conseguente rilevanza dell'accertamento di una condotta ostativa in capo alla ricorrente, non affermandosi mai nel ricorso che la sentenza di assoluzione abbia accertato 'insussistenza Eb oiegine delle condizioni legittimanti l'intervento cautelare sulla base di una semp'ice diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l'ordinanza genetica, Questa Corte ha di recente chiarito che, mentre la c.d. "ingiustizia sostìnziale", di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone il proscioglimento del richiedente (ovvero un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procede -e), la c.d. "ingiustizia formale", di cui all'art. 314, connma 2, coe. proc. pen., orescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto dele condiz.oni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito, quindi anche in assenza dei oravi indizi di colpevolezza (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 285517 - 0.1; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Befi, non mass.). [OSCURATO:PERSONA].2ioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul punto, hanno peraltro precisato che la circostanza dell'avere dato o concorso a care causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera, quale core:ezione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc, pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle corKezioni di applicabilità di cui agii artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'amLrosio, Rv. 247663 - 01. Vds., tra le più recenti, Sec. 4, n. 20962 del 14/03/2023, Rollo, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Befi, non mass.). Anche nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il n- antenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colpDsi del richiedence. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il Fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ala cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ardinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, precisato che «tale operatività non può [•..2 concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo "causale" che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine dele condizioni di applicabilità della misura custodiate avvenga sulla base degli stessi ..3 --,elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento deilà cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione» (Sez. U, r. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 - 01. Vds., tra le più recenti, Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023, Rollo, non mass.; Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Bei, ncn mass.). Quanto, poi, al riferimento che l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai fin, dell'operatività della riparazione per l'ipotesi di ingiustizia formale, alla "decisione irrevocable", con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha cisposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le con:'izioni ci applicabilità, l'attuale dominante orientamento giurisprudenziale esclude che esso sia limitato a una decisione irrevocabile in fase cautelare (o, corn_inque, come avviene nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). Il riferimento all'accertamento con "decisione irrevocabile" si ritiene difatti idoneo a icomprendere anche le ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito, sempre che da essa emerga certa la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01 e i riferimenti giL nspruderzial: ivi citati). i drri-cpts..) 2tLrLtremotvidl TiéOto. „I primi tre motvi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. I profili di doglianza, articolati sostituendo a quella del giudice di merito un'alternativa valutazione sia del materiale indiziario utilizzato dal giudice della cautela sia del momento di emersione degli elementi addotti dalla ricorrente a discolpa, non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono meni'estamente infondati. Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sin:etizzati n Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa seea si irtende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disognibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plunmis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a da-re causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 de 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motvazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese. dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del t 1A ,E ricnicedente (da ricostruirsi in considerazione -Crella-SentenzA assolutoria) e le ragioni sottese all'irtervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26.7i4/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o viclezioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sere di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Se. 4, n. 21308 de: 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 d& 05/02/2319, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 de 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, F,v, 288517 - 01). Va, pci, ribadii:o che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alri- dennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimentc, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con pad colare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dat.ndagato/imput si vedano, ex pluringis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comrra 1, cod. proc. per., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le coricotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soc»aetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 264/2022. Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv, 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 85D del 20/09/2021. dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29:350, 05/06/2019, llorabito, P..v„ 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frenaentazieni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accernpaghate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici iilecti e nor siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la cornotta di chi, ne reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole deTattività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurirnis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Faaaa, cit.; in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Aba_.tzese, P.v„ 280547 - 01)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motnvazione). Per quanto di maggiore rilievo in questa sede, per esigenze di rispetto del giudicato perale occorre quindi muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì daTaccertamento della condotta della richiedente, anche in r2gione dei ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai del giudIzio ci -ca la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del lor:: collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle cireastanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03n:1/2025. Fiore, Rv. 288517 - 01). Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha inc duato la colpa della ricorrente - che ha fondato i presupposti de V3pplicazcn e della misura cautelare - in una serie di condotte exaraprocessuali che costituivano di per sé la negligenza tipica della colpa. Ha eviienziato che dalle indagini svolte dal Nucleo della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte orcinato, pacato coi- a propria carta di credito e ricevuto, sia presso l'azienda per 'a quale lavorava sia presso il suo domicilio privato, consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo GBL (c.d. "droga dello stupro"); che, inoltre, la cessione del° stupefacente a terzi avveniva nell'ambito di eventi detti Gorillas che la [OSCURATO:PERSONA] organizzava, insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in un locale romano riconducibile alla comunità LGBT, denominato "Frutta e Verdura". Ha ritenuto, poi , che gli elementi addotti da [OSCURATO:PERSONA] a sua disc(Ypa non erano emersi durante le indagini che avevano portato all'al)plicazione della misura cautelare, ma solo in sede dibattimentale e avevano potato ad una assoluzione per insufficienza di prove. A fronte di queste accertate, plurime condotte extraprocessuali gravemente colpase della ricorreite, !a ricorrente (con il primo e secondo motivo) eccepisce l'ornessa motivazione della Corte territoriale su assente gravi carenze investigative che avrebbero caratterizzato la fase genetica della vicenda cautelare e su allegazioni difensive che avrebbero evidenziato la mancata verifica da carte dell'autorità giudiziaria dei presupposti minimi richiesti dall'art. 273 cod. prua pen. per l'adozione della misura, ma in sostanza tutte centrate sull'assenza di eventi Gorii/as a Roma nel periodo in contestazione. Mentre nulla osserva la ricorrente in ordine ai plurimi acquisti di conistenti quantitaivi di sostanze stupefacenti del tipo GBL, difficilmente corpatibili con l'esci.JSiVO uso personale. Peraltro, l'asseYuzione dell'imputata per assenza di prove univoche circa la de L'azione, almeno in parte allo spaccio, della sostanza stupefacente imaw-tata, e sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento della mkL.H a cautelare e valutati solo all'esito del giudizio di merito, non incide sulla vae -iza della condotta estraprocessuale dell'imputata, gravemente colposa per aver importato consistenti quantitativi di sostanza stupefacente e quindi ostativa alnetenimento dell'indennizzo richiesto. La ricorrente, pertanto, non coglie la ragione fondante il rigetto della domanda cP riparazione, laddove ritiene (vedasi terzo motivo) che l'accertata con,eotta osi:a-tiva sia stata individuata dal giudice di merito solo in ragione della presunta "grave negligenza" c.erivante dalla frequentazione personale con [OSCURATO:PERSONA], coindagato nella medesima inchiesta per traffico di stupefacenti sua partecipazione agli eventi Gorillas cui partecipava anche il predetto [OSCURATO:PERSONA]. 2.2, Il cuar:o motivo di ricorso. Il motivo è fondato. Dalla intestazione dell'ordinanza impugnata risulta che il M.E.F. non ha paTticipato .-31'aclienza in camera di consiglio.Nella motivazione, coerentemente, si afferma che «Non si deve provvedere sule spese poiché non risulta che il M.E.F. abbia partecipato all'udienza in camera di consiglio» Il dispositivo dell'ordinanza, nella parte in cui condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore del M.E.F., è quindi in contrasto insanabile con la moivazione e costituisce, in modo evidente, un refuso. 2.3. In accoglimento dei quarto motivo, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di fronte alla Corte di appello in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, statuizione che deve essere eliminata da questa corte. TI ricorso ve rigettato nel resto. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Mirestero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziar in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello "Stai3 abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, clE 28/01/2004, GaPo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv, 286737 - 31; 5ez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24%03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Annulla senza ;invio l'ordin
Sentenza Cassazione n. 40817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris