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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08169/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso nel quale si contesta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore delle condotte di ricettazione e di truffa contestate è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte in contestazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare rilevando che: a) la circostanza che le copie degli assegni rubati e incassati recassero tutte la firma dell'odierno imputato rende ininfluente che non vi sia stato un vero e proprio riconoscimento formale da parte dei dipendenti sul soggetto che aveva portato gli assegni medesimi all'incasso; b) il fatto che il teste non ricordasse la circostanza della consegna del manoscritto con cui l'odierno ricorrente si assumeva la responsabilità dei titoli dimostra la responsabilità dell'imputato, il quale, con quella dichiarazione, manifestava di essere pienamente consapevole di disporre e utilizzare titoli di credito non suoi ed oggetto di furto; considerato poi che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso nel quale si contesta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore delle condotte di ricettazione e di truffa contestate è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte in contestazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare rilevando che: a) la circostanza che le copie degli assegni rubati e incassati recassero tutte la firma dell'odierno imputato rende ininfluente che non vi sia stato un vero e proprio riconoscimento formale da parte dei dipendenti sul soggetto che aveva portato gli assegni medesimi all'incasso; b) il fatto che il teste non ricordasse la circostanza della consegna del manoscritto con cui l'odierno ricorrente si assumeva la responsabilità dei titoli dimostra la responsabilità dell'imputato, il quale, con quella dichiarazione, manifestava di essere pienamente consapevole di disporre e utilizzare titoli di credito non suoi ed oggetto di furto; considerato poi che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il