CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui — con motivo invero non chiaro sul punto - si deducono censure in ordine "alla motivazione posta a base della concessione delle attenuanti generiche", si osserva che la deduzione è manifestamente infondata visto che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state concesse tanto che il Primo giudice aveva ridotto la pena partendo dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione pervenendo a quella di un anno di reclusione; qualora il ricorrente volesse censurare la mancanza di motivazione sul punto, si rileva la carenza di interesse in capo al Rossignolo non potendo lo stesso vantare alcun effetto favorevole in ipotesi di accoglimento del relativo motivo; rilevato che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità sia complessivamente reputando la pena che veniva individuata nella sua pena base in misura (seppur di poco) superiore rispetto al minimo edittale, sia facendo riferimento all'oggetto giuridico del reato leso attraverso la condotta posta in essere; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] N og