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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34572/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4430del ruolo generale dell’anno 2018proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio di quest’ultimo difensore; Oggetto: iva –detraibilità - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 427 / 5 /201 7 , de positata i n data 30 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il qual e , relativamente a ll’anno 2008, aveva contestato la detraibilità dell’iva sulle operazioni di acquisto di beni e servizi; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza; avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell ’ Emilia - Romagna ha parzialmente accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorsoper la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 30 giugno 2023 un’istanza di estinzione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 ed ha, a tal proposito, depositato copia della suddetta domanda e della relativa trasmissione telematica del 21 giugno 2023, nonché documento comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto;deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4430del ruolo generale dell’anno 2018proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio di quest’ultimo difensore; Oggetto: iva –detraibilità - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 427 / 5 /201 7 , de positata i n data 30 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il qual e , relativamente a ll’anno 2008, aveva contestato la detraibilità dell’iva sulle operazioni di acquisto di beni e servizi; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza; avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell ’ Emilia - Romagna ha parzialmente accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorsoper la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 30 giugno 2023 un’istanza di estinzione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 ed ha, a tal proposito, depositato copia della suddetta domanda e della relativa trasmissione telematica del 21 giugno 2023, nonché documento comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto;deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. C
Sentenza Cassazione n. 34572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris